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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36747/2022

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la seguente ORDINANZA jeLuc 0-TU p._,0 sul ricorso iscritto al n. 9575/2017 R.G. proposto da Comune di Cisterna di Latina, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo lo studio in Roma, via Tagliamento, n. 76; - ricorrente - contro Lamitex s.r.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - e avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria del Lazio, sezione distaccata di Latina, n. 5872/39/16 depositata il 10 ottobre 2016 Udita la relazione svolta nella udienza del 15 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria del P.G. nella persona della dr.

L. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - il ricorrente ha proposto sei motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata, emessa dalla CTR del Lazio che, respingendo l'appello dallo stesso proposto e confermando la sentenza di primo grado, aveva accertato la illegittimità dell'avviso di accertamento n. 1475 per parziale versamento dell'Ici per l'anno 2005; - la CTR ha fondato le sue ragioni sul difetto di motivazione e di allegazione dell'atto impugnato, ritenendo che in esso non fosse dato rilevare l'aliquota di riferimento, approvata con la deliberazione della giunta comunale n. 64 del 18 febbraio 2005, la quale non era stata allegata all'atto impositivo; - la controricorrente si è costituita con controricorso, il ricorrente ha depositato memoria e il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso depositando requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 7 della

I. n. 212 del 2000, degli artt. 6 e 11, comma 2 bis, del d.lgs. n. 504 del 1992, dell'art. 124 del d.lgs. n. 267 del 2001 e dell'art. 5 del regolamento comunale Ici.

Contesta la conclusione della sentenza impugnata secondo cui all'avviso impugnato avrebbe dovuto essere allegata la deliberazione comunale di determinazione dell'aliquota, richiamando in proposito la giurisprudenza di legittimità.

Esclude che la parte non avesse conoscenza dell'aliquota applicabile, avendo la controricorrente provveduto al pagamento, sia pure in misura inferiore al dovuto, ed evidenzia che la parte non ha mai nel proprio atto introduttivo lamentato la mancata conoscenza dell'aliquota.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c.

In proposito evidenzia che il giudice di primo grado aveva qualificato il secondo motivo di ricorso dell'odierna controricorrente come contestazione di un'asserita mancata materiale allegazione della deliberazione della giunta comunale n. 64, ipotizzando che contenesse i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che avevano determinato la decisione dell'ufficio.

La CTR, ad avviso del ricorrente, invece, avrebbe attribuito alla censura della società, originaria ricorrente, un significato diverso, mai prospettato dalla stessa, di omessa indicazione dell'aliquota nell'avviso di accertamento.

La conseguenza sarebbe, dunque, che il giudice di secondo grado si sarebbe pronunciato su una questione nuova.

3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992.

Restando nel tema del secondo motivo, ma sotto un diverso profilo, il ricorrente sostiene che, ove la società, odierna controricorrente, avesse inteso contestare in secondo grado la mancata allegazione dell'avviso di accertamento, la , doglianza avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto domanda nuova.

4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia oggetto di discussione fra le parti (dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).

Si duole il ricorrente che la sentenza impugnata non abbia considerato come l'atto di accertamento, nell'allegato prospetto di calcolo, riportava espressamente l'aliquota.

5. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132, n. 4, c.p.c.

Sulla base di quanto prospettato nel quarto motivo lamenta l'illogicità e l'apparente motivazione della sentenza, laddove afferma la mancata indicazione dell'aliquota, non solo nel provvedimento impugnato, ma anche nella stessa deliberazione n. 64.

6. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 102 c.p.c.

Contesta che la società, odierna controricorrente abbia denunciato la nullità della rendita catastale, senza tuttavia avere notificato il ricorso all'Agenzia del Territorio, oggi Agenzia delle Entrate e del territorio.

7. L'oggetto del contendere riguarda il mancato pagamento dell'Ici da parte dell'odierna controricorrente su alcuni terreni che la stessa aveva ritenuto costituire pertinenze di cinque immobili per i quali la suddetta imposta era stata, invece, pagata.

I primi cinque motivi (proposti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 4 e 5 c.p.c.) si fondano sulla circostanza che la società, odierna controricorrente, non abbia mai contestato la mancata conoscenza dell'aliquota, mentre la CTR avrebbe basato la propria motivazione sull'assunto che l'avviso di accertamento non contenesse l'indicazione dell'aliquota di riferimento.

A riprova di tale assunto il comune ricorrente adduce che: nel prospetto di calcolo facente parte integrante del provvedimento impugnato, l'aliquota era stata indicata; la società, odierna controricorrente, ha provveduto al pagamento degli immobili e ha omesso solo il pagamento dell'imposta relativa ai terreni, ritenendoli pertinenza dei primi.

Si tratta, quindi, nel caso di specie, di un lamentato errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova.

Un principio di legittimità, condiviso da questo Collegio, afferma che tale vizio è sindacabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti.

In tale ipotesi si tratterebbe, infatti, di una circostanza ricadente su un fatto controverso che non è censurabile con la revocazione ordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (Sez. 3, n. 7187/2022, Rv. 664394 - 02, nello stesso senso, Sez. 3, n. 1163/2020, Rv. 656633 - 02, Sez. 6 - L, n. 19293/2018, Rv. 650202 - 01, Cass. Sez. 1, n. 10749/2015Rv. 635564-01).

Nel caso in esame non è dato evincere dagli atti se la questione sollevata dal ricorrente sia stata oggetto di discussione tra le parti e, pertanto, si rende necessaria l'acquisizione del fascicolo del merito.

P.Q.M. • rinvia a nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA jeLuc 0-TU p._,0 sul ricorso iscritto al n. 9575/2017 R.G. proposto da Comune di Cisterna di Latina, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo lo studio in Roma, via Tagliamento, n. 76; - ricorrente - contro Lamitex s.r.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - e avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria del Lazio, sezione distaccata di Latina, n. 5872/39/16 depositata il 10 ottobre 2016 Udita la relazione svolta nella udienza del 15 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria del P.G. nella persona della dr. L. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - il ricorrente ha proposto sei motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata, emessa dalla CTR del Lazio che, respingendo l'appello dallo stesso proposto e confermando la sentenza di primo grado, aveva accertato la illegittimità dell'avviso di accertamento n. 1475 per parziale versamento dell'Ici per l'anno 2005; - la CTR ha fondato le sue ragioni sul difetto di motivazione e di allegazione dell'atto impugnato, ritenendo che in esso non fosse dato rilevare l'aliquota di riferimento, approvata con la deliberazione della giunta comunale n. 64 del 18 febbraio 2005, la quale non era stata allegata all'atto impositivo; - la controricorrente si è costituita con controricorso, il ricorrente ha depositato memoria e il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso depositando requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000, degli artt. 6 e 11, comma 2 bis, del d.lgs. n. 504 del 1992, dell'art. 124 del d.lgs. n. 267 del 2001 e dell'art. 5 del regolamento comunale Ici. Contesta la conclusione della sentenza impugnata secondo cui all'avviso impugnato avrebbe dovuto essere allegata la deliberazione comunale di determinazione dell'aliquota, richiamando in proposito la giurisprudenza di legittimità. Esclude che la parte non avesse conoscenza dell'aliquota applicabile, avendo la controricorrente provveduto al pagamento, sia pure in misura inferiore al dovuto, ed evidenzia che la parte non ha mai nel proprio atto introduttivo lamentato la mancata conoscenza dell'aliquota. 2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. In proposito evidenzia che il giudice di primo grado aveva qualificato il secondo motivo di ricorso dell'odierna controricorrente come contestazione di un'asserita mancata materiale allegazione della deliberazione della giunta comunale n. 64, ipotizzando che contenesse i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che avevano determinato la decisione dell'ufficio. La CTR, ad avviso del ricorrente, invece, avrebbe attribuito alla censura della società, originaria ricorrente, un significato diverso, mai prospettato dalla stessa, di omessa indicazione dell'aliquota nell'avviso di accertamento. La conseguenza sarebbe, dunque, che il giudice di secondo grado si sarebbe pronunciato su una questione nuova. 3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992. Restando nel tema del secondo motivo, ma sotto un diverso profilo, il ricorrente sostiene che, ove la società, odierna controricorrente, avesse inteso contestare in secondo grado la mancata allegazione dell'avviso di accertamento, la , doglianza avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto domanda nuova. 4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia oggetto di discussione fra le parti (dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). Si duole il ricorrente che la sentenza impugnata non abbia considerato come l'atto di accertamento, nell'allegato prospetto di calcolo, riportava espressamente l'aliquota. 5. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132, n. 4, c.p.c. Sulla base di quanto prospettato nel quarto motivo lamenta l'illogicità e l'apparente motivazione della sentenza, laddove afferma la mancata indicazione dell'aliquota, non solo nel provvedimento impugnato, ma anche nella stessa deliberazione n. 64. 6. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 102 c.p.c. Contesta che la società, odierna controricorrente abbia denunciato la nullità della rendita catastale, senza tuttavia avere notificato il ricorso all'Agenzia del Territorio, oggi Agenzia delle Entrate e del territorio. 7. L'oggetto del contendere riguarda il mancato pagamento dell'Ici da parte dell'odierna controricorrente su alcuni terreni che la stessa aveva ritenuto costituire pertinenze di cinque immobili per i quali la suddetta imposta era stata, invece, pagata. I primi cinque motivi (proposti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 4 e 5 c.p.c.) si fondano sulla circostanza che la società, odierna controricorrente, non abbia mai contestato la mancata conoscenza dell'aliquota, mentre la CTR avrebbe basato la propria motivazione sull'assunto che l'avviso di accertamento non contenesse l'indicazione dell'aliquota di riferimento. A riprova di tale assunto il comune ricorrente adduce che: nel prospetto di calcolo facente parte integrante del provvedimento impugnato, l'aliquota era stata indicata; la società, odierna controricorrente, ha provveduto al pagamento degli immobili e ha omesso solo il pagamento dell'imposta relativa ai terreni, ritenendoli pertinenza dei primi. Si tratta, quindi, nel caso di specie, di un lamentato errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova. Un principio di legittimità, condiviso da questo Collegio, afferma che tale vizio è sindacabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti. In tale ipotesi si tratterebbe, infatti, di una circostanza ricadente su un fatto controverso che non è censurabile con la revocazione ordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (Sez. 3, n. 7187/2022, Rv. 664394 - 02, nello stesso senso, Sez. 3, n. 1163/2020, Rv. 656633 - 02, Sez. 6 - L, n. 19293/2018, Rv. 650202 - 01, Cass. Sez. 1, n. 10749/2015Rv. 635564-01). Nel caso in esame non è dato evincere dagli atti se la questione sollevata dal ricorrente sia stata oggetto di discussione tra le parti e, pertanto, si rende necessaria l'acquisizione del fascicolo del merito. P.Q.M. • rinvia a nuovo
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