CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 22010/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/10/2022 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile la istanza di revocazione proposta dal terzo interessato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al decreto emesso dal Tribunale di lecce in data 27/11/2018 con il quale si disponeva la confisca della totalità delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] riconducibili, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenute nella diretta o indiretta disponibilità del proposto [OSCURATO:PERSONA]Amore. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il terzo interessato Gianluca palombella che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011. La Corte di appello ha erroneamente qualificata l'istanza di revocazione ai sensi dell'art. 28, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 - invece - proposta ai sensi dell'art. 28, lett. b), d. Igs. n. 159/2011 in relazione alla intervenuta assoluzione definitiva del Palombella dal reato di cui all'art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992 perché il fatto non sussiste, così escludendosi la ipotesi di fittizia intestazione della società oggetto del provvedimento di confisca. La Corte di appello non ha tenuto conto dell'accertamento penale che ha escluso il presupposto della disposta confisca, accertando la effettiva titolarità della società in capo al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo inosservanza degli artt. 24 e 28 d. leg.vo n. 159/2011 e vizio della motivazione non essendosi considerati gli accertamenti del giudice penale in ordine alla esclusione della intestazione fittizia ed alla stessa aggravante mafiosa. Detto accertamento smentisce quello del giudice della prevenzione che tenta di posticipare l'investimento affrontato dal ricorrente al fine di rendere riconducibile l'intestazione al D'Amore non ritenendo sufficienti gli elementi per poter ritenere che l'impianto di carburanti della società fose gestito dal D'Amore, risultando la continua presenza del ricorrente presso il distributore di benzina per la sua gestione, essendone il reale amministratore. D'altra parte anche la somma impiegata per l'acquisto delle quote a lui intestate - pari a 750 euro sui 2000 complessivi - è del tutto proporzionata al reddito del Palombella; come pure del tutto lecita è la storia della sua costituzione ed anche la stessa spiegazione della presenza del D'Amore presso l'impianto in ragione della titolarità di parte delle quote della società in capo alla moglie, che il giudice penale ritiene difficilmente compatibile con la volontà di eludere le disposizioni in materia di misura di prevenzione patrimioniale. 2.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 e illogicità della motivazione rispetto alla intervenuta assoluzione in primo grado del D'Amore per il reato associativo ex art. 416-bis cod. pen., per le ipotesi estorsive e di cui all'art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992 perché il fatto non sussiste nonché alle esclusione della aggravante mafiosa in relazione al reato di cui al capo 3) nell'ambito del proc. pen. n. 4129/2012 e del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 in relazione al proc. pen. n. 10541/2012, così escludendosi le ragioni della pericolosità cd. qualificata poste a base della confisca. A tal riguardo si riportano passi della sentenza di appello che ha rigettato il gravame proposto dal pubblico ministero in relazione al reato associativo e la stessa vicenda cautelare che aveva escluso la condotta di promozione ed organizzazione dell'associazione contestata al D'Amore. 2.4. Con il quarto motivo inosservanza dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 e 630 e 634 cod. proc. pen. per la mancata instaurazione del contraddittorio tra le parti, essendosi il provvedimento impugnato pronunciato de plano, nonostante la necessità della verifica, anche sommaria, del giudicato assolutorio allegato dalla difesa a sostegno della tesi che escludeva in modo assoluto l'esistenza di presupposti di applicazione della confisca, essendosi assolti l'onere di allegazione in capo al ricorrente che impone la restituzione del bene. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato sul preliminare ed assorbente quarto motivo. 2. Il decreto impugnato ha dichiarato de plano la inammissibilità della istanza di revocazione perché proposta "al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 d. legs. n. 159/2011" assumendo la mancanza del requisito "dell'accertamento della assoluta estraneità del proposto ai fatti di reato sulla base dei quali era stata ordinata la confisca" (v. pg. 2 del decreto impugnato). In particolare, la decisione ha accomunato l'allegata assoluzione dell'istante, avvenuta ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. ai casi di proscioglimento per motivi diversi all'assoluzione nel merito che consentono al giudice della prevenzione di utilizzare quegli stessi fatti secondo una valutazione incidentale per pronunciare un giudizio di pericolosità. In tal senso ha ritenuto "la prova invocata" inidonea "a scalfire il ben più complesso ed articolato percorso logico motivazionale reso dal Tribunale sulla scorta degli accertamenti patrimoniali e della assenza di elementi di priva tali da superare la presunzione relativa vigente in materia di confisca di prevenzione" (v. pg. 6 del decreto), censurando l'approccio del ricorrente volto ad ottenere un terzo giudizio di merito attraverso un'inedita disamina del deducibile incompatibile con l'istituto adottato.3. Questa Corte ritiene che debba essere esaminato il preliminare quarto motivo in ordine alla censurata declaratoria de plano di inammissibilità della istanza di revocazione. Il motivo è fondato. 3.1. Va premesso che l'istanza di revocazione proposta ai sensi dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che risulti manifestamente infondata o proposta per motivi non consentiti, può essere dichiarata inammissibile d'ufficio dalla Corte di appello adita, con ordinanza "de plano" e senza attivare il contraddittorio con le parti interessate, in quanto, in ragione del richiamo operato, dal medesimo art. 28, alle regole della revisione penale in quanto compatibili, trova applicazione la previsione contenuta all'art. 634 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2190 del 29/10/2020, dep.2021, Notaro, Rv. 281143). Pertanto, possono ritenersi pertinenti alla procedura in esame i principi espressi in tema di revisione secondo i quali le valutazioni di inammissibilità della richiesta possono essere compiute anche "de plano", spettando alla Corte di appello l'apprezzamento discrezionale circa la necessità di adottare il rito camerale partecipato per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento(Sez. 3, n. 34945 del 09/07/2015, S., Rv. 264740); come pure il principio per il quale, nel caso in cui la richiesta si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., il controllo giurisdizionale che può condurre alla declaratoria dell'inammissibilità dell'istanza per manifesta infondatezza deve avere ad oggetto la verifica dell'irrevocabilità della sentenza che si vuole abbia introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, non potendo tale controllo estendersi alla "tenuta" della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio (Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017 , Sciumè, Rv. 271821); ancora, l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422). 3.2. Ritiene questa Corte che nel caso in esame la disamina del contenuto della decisione allegata dall'istante smentisce l'assunto secondo il quale la istanza è stata proposta per motivi non consentiti, trattandosi invece di motivo consentito riguardante i presupposti della applicata confisca di prevenzione ancorchè - eventualmente - infondato, e la relativa disamina - così come espressa dallo stesso provvedimento - non poteva essere svolta senza il contraddittorio, essendo resa manifesta dalla valutazione espressa dal provvedimento impugnato in ordine all'inincidenza della allegazione difensiva sul compendio probatorio posto alla base della decisione resa in sede di prevenzione, l'insussistenza di quella immediata evidenza che solo poteva giustificare la procedura de plano. 4. Sono assorbiti gli altri motivi. 5. Ne consegue l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Potenza. P.Q.M. Annulla il d