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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1063/2025

ECLI:EU:C:2025:845
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0348 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 30 ottobre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Regime di deposito doganale – Immissione in libera pratica – Articolo 29 – Valore in dogana delle merci – Merci vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione europea – Articolo 112, paragrafo 3 – Determinazione del valore in dogana – Articolo 214, paragrafo 1 – Momento in cui occorre collocarsi per determinare il valore in dogana – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 97 quindecies , paragrafo 2 – Prova dell’origine delle merci – Articolo 118, paragrafi 1 e 3 – Termine di presentazione delle prove dell’origine – Perdita del beneficio del trattamento preferenziale – Validità dei documenti che provano l’origine delle merci – Articolo 147 – Vendite successive» Nella causa C‑348/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), con decisione del 12 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 9 maggio 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], SA contro [OSCURATO:PERSONA] del Estado, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. Rodin, facente funzione di presidente di sezione, N. Piçarra e N. Fenger (relatore), giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: L. [OSCURATO:PERSONA], amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 giugno 2025, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], SA, da M. [OSCURATO:PERSONA], J.I. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], abogados; – per il governo spagnolo, da A. Pérez-[OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per la Commissione europea, da

I. [OSCURATO:PERSONA] e F. Moro, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 29, dell’articolo 112, paragrafo 3, e dell’articolo 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( GU 1992, L 302, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 ( GU 1997, L 17, pag. 1 ) (in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), nonché dell’articolo 97 duodecies , degli articoli 118 e 147 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( GU 1993, L 253, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010 ( GU 2010, L 307, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 2454/93»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], SA e l’[OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] Tributaria (Agenzia nazionale dell’amministrazione finanziaria, Spagna; in prosieguo: l’«amministrazione finanziaria») in merito alla determinazione del valore in dogana di talune merci e alla validità delle prove dell’origine di tali merci per l’applicazione di un regime preferenziale.

Contesto normativo Codice doganale comunitario 3 L’articolo 29, paragrafo 1, del codice doganale comunitario, facente parte del capitolo 3, intitolato «Valore in dogana delle merci», del titolo II di tale codice, intitolato «Principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci», prevedeva quanto segue: «Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale del[l’Unione europea], previa eventuale rettifica (...)». 4 Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), di detto codice: «Per semplificare, per quanto possibile, nel rispetto della regolarità delle operazioni, l’espletamento delle formalità e delle procedure, l’autorità doganale consente, alle condizioni da stabilirsi con la procedura del comitato: (...) c) che la dichiarazione delle merci al regime considerato avvenga con l’iscrizione delle merci nelle scritture contabili; in tal caso, l’autorità doganale può dispensare il dichiarante dal presentare le merci in dogana». 5 L’articolo 112, paragrafo 3, primo e secondo comma, del medesimo codice era formulato come segue: «Quando la merce di importazione è immessa in libera pratica a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), la specie, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione a norma dell’articolo 214 sono quelli riguardanti la merce al momento del suo vincolo al regime del deposito doganale.

Il primo comma si applica a condizione che questi elementi di tassazione siano stati riconosciuti o ammessi al momento del vincolo al regime e a meno che l’interessato non ne chieda l’applicazione nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale». 6 L’articolo 201, paragrafi 1 e 2, del codice doganale comunitario disponeva quanto segue: «1.

L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito: a) all’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione (...)

2. L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana». 7 L’articolo 214, paragrafo 1, di tale codice prevedeva quanto segue: «Salvo disposizioni specifiche contrarie previste nel presente codice e fatto salvo il paragrafo 2, l’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione applicabili a una merce è determinato in base agli elementi di tassazione propri di detta merce nel momento in cui sorge la relativa obbligazione doganale».

Regolamento n. 2454/93 8 Il titolo IV del regolamento n. 2454/93, intitolato «Origine delle merci», comprendeva un capitolo 2, intitolato «Origine preferenziale».

Nella sezione 1 bis di tale capitolo, intitolata «Procedure e metodi di cooperazione amministrativa applicabili fino all’entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati», l’articolo 97 duodecies , paragrafo 5, di tale regolamento disponeva quanto segue: «La prova dell’origine ha validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione». 9 Nella medesima sezione 1 bis figurava l’articolo 97 quindecies , paragrafo 2, di detto regolamento, che era formulato come segue: «Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del periodo di validità di cui all’articolo 97 duodecies , paragrafo 5, possono essere ammesse ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali del paese d’importazione possono ammettere le prove dell’origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine». 10 Lo stesso capitolo 2 comprendeva una sezione 2, intitolata «Paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie concesse unilateralmente dal[l’Unione] in favore di taluni paesi o territori».

Nella sottosezione 2 di tale sezione 2, intitolata «Prova dell’origine», l’articolo 118 del medesimo regolamento disponeva, ai paragrafi da 1 a 3, quanto segue: «1.

La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio (...) nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione.

2. Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 98, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d’importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine». 11 Ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento n. 2454/93: «Ai fini dell’articolo 29 del codice [doganale comunitario], il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l’immissione in libera pratica è da considerarsi un’indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale del[l’Unione].

In caso di più vendite successive realizzate prima della valutazione, detta indicazione vale solo nei confronti dell’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale del[l’Unione], o nei confronti di una vendita nel territorio doganale del[l’Unione] anteriore all’immissione in libera pratica delle merci.

Qualora venga dichiarato un prezzo relativo ad una vendita anteriore all’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale del[l’Unione], deve essere dimostrato adeguatamente all’autorità doganale, che tale vendita è stata conclusa ai fini dell’esportazione verso il territorio doganale in questione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 12 [OSCURATO:PERSONA] ha venduto sigari alla Altadis (in prosieguo: la «prima vendita») e si impegnava a trasportarli da Cuba al deposito doganale di Angocillo – [OSCURATO:PERSONA] (Spagna) nel quale la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] li collocava in qualità di consegnataria. 13 Tali sigari, stoccati in tale deposito doganale e vincolati al regime del deposito doganale, avevano destinazioni diverse.

In particolare, una parte di detti sigari era venduta, senza essere stata immessa in libera pratica, al fine della sua successiva vendita nei negozi duty free situati negli aeroporti.

Un’altra parte dei medesimi sigari era venduta dalla Altadis alla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «seconda vendita») per essere successivamente venduta, in parte, al di fuori del territorio doganale dell’Unione, ossia a Ceuta (Spagna) e a Melilla (Spagna), e, in parte, alle tabaccherie. 14 Per quanto riguarda tale ultima parte, l’unica di cui è causa nel procedimento principale, la Altadis manteneva la proprietà dei sigari fino al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] concordava la loro vendita con le tabaccherie.

In quel momento, la Altadis trasferiva la proprietà di tali sigari alla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima procedeva quindi alla loro immissione in libera pratica per la loro vendita e successiva fornitura alle tabaccherie. 15 Al momento dell’immissione in libera pratica, il valore in dogana dei sigari di cui trattasi era stabilito e dichiarato sulla base della prima vendita. 16 L’amministrazione finanziaria ha tuttavia ritenuto che tale prima vendita, effettuata prima del collocamento delle merci nel deposito doganale, non potesse essere considerata conclusa ai fini dell’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione.

Pertanto, tale vendita non poteva essere presa in considerazione per determinare il valore in dogana delle merci ai sensi del regime di più vendite successive previsto all’articolo 147 del regolamento n. 2454/93.

Tale amministrazione ha quindi ritenuto che detto valore in dogana dovesse essere determinato sulla base della seconda vendita. 17 Inoltre, l’amministrazione finanziaria ha rilevato che le merci importate, provenienti da Cuba, dalla Repubblica dominicana, da Panama, dall’Honduras, dal Messico, dal Perù e dall’Egitto, non potevano beneficiare delle preferenze tariffarie che erano state applicate al momento della loro immissione in libera pratica da parte della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], poiché erano trascorsi due anni dal rilascio delle prove dell’origine che consentivano l’applicazione di tali preferenze. 18 Tra il gennaio 2015 e il gennaio 2018 l’amministrazione finanziaria ha emesso avvisi di accertamento per gli anni dal 2012 al 2015 che imponevano una regolarizzazione a titolo, in particolare, dei dazi doganali per i due motivi esposti rispettivamente ai punti 16 e 17 della presente sentenza. 19 Tali avvisi di accertamento sono stati contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale economico-amministrativo centrale, Spagna), il quale, con decisione del 25 ottobre 2018, ha respinto il reclamo presentato avverso la regolarizzazione dei dazi doganali. 20 [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso contro tale decisione dinanzi l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte centrale, Spagna), la quale, con sentenza del 9 luglio 2021, l’ha respinto. 21 L’[OSCURATO:PERSONA] (Corte centrale) ha, in primo luogo, ritenuto che l’articolo 112, paragrafo 3, del codice doganale comunitario non escludesse l’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, di tale codice.

Pertanto, poiché non era stato dimostrato che, al momento della prima vendita, tutte le merci vendute dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Altadis erano destinate all’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione né che esse erano inviate, senza eccezione, verso tale territorio, il valore in dogana doveva essere determinato sulla base della seconda vendita, la quale era stata conclusa ai fini dell’esportazione delle merci oggetto di tale vendita verso detto territorio. 22 In secondo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte centrale) ha ritenuto che le prove dell’origine pertinenti non potessero essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione del regime preferenziale richiesto alle merci di cui trattasi poiché tali prove erano state inviate dopo la scadenza del termine di due anni previsto dalle linee guida redatte dal comitato del codice doganale in materia di origine. 23 [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione dinanzi il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), che è il giudice del rinvio. 24 Tale giudice ritiene che sia necessario precisare, da un lato, le modalità di determinazione del valore in dogana delle merci importate vincolate al regime del deposito doganale poi immesse in libera pratica secondo la procedura prevista all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale comunitario e, dall’altro lato, le norme relative alla validità delle prove dell’origine delle merci una volta trascorso un periodo di due anni successivo alla data di rilascio o di produzione di dette prove, qualora, durante tale periodo, merci che fanno parte del medesimo contingente siano state immesse in libera pratica. 25 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) In relazione al valore in dogana, se l’articolo 29 del [codice doganale comunitario] possa essere interpretato nel senso che esso stabilisce solo il metodo di determinazione del valore in dogana – il valore di transazione, fatte salve le rettifiche da apportare verso l’alto o verso il basso – e non fissa il momento in cui tale valutazione deve essere effettuata. 2) Considerando che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, ai sensi dell’articolo 29 del [codice doganale comunitario], il metodo di determinazione del valore in dogana sulla base del valore di transazione si applica quando le merci siano state vendute per l’esportazione a destinazione dell’Unione europea, se l’articolo 29 [di tale codice], in combinato disposto con gli articoli 112, paragrafo 3, e 214 [di detto codice], debba essere interpretato nel senso che il collocamento delle merci in un deposito doganale secondo la procedura semplificata di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del [medesimo codice] comporta o consente di presumere che le merci siano state vendute per l’esportazione a destinazione dell’Unione europea.

Se incida sulla risposta alla questione precedente la circostanza che le merci siano immesse in libera pratica dopo la cessione effettuata mentre esse si trovavano nel deposito doganale. 3) In caso di risposta negativa alle questioni di cui al punto precedente, tenuto conto del fatto che il regime del deposito doganale, in quanto regime sospensivo, non determina il sorgere dell’obbligazione doganale, atteso che si verificherebbe nel momento in cui le merci sono immesse in libera pratica, se gli articoli 29, 112, paragrafo 3, e 214 del [codice doganale comunitario] possano comunque essere interpretati nel senso che il riferimento temporale per quantificare il valore in dogana è il momento in cui le merci sono vincolate al regime del deposito doganale.

Se le menzionate disposizioni debbano invece essere necessariamente interpretate nel senso che detto valore deve essere calcolato nel momento in cui le merci sono immesse in libera pratica, ossia quando sorge l’obbligazione doganale, anche se tali merci sono state precedentemente collocate in un deposito doganale. 4) Nel caso del regime di più vendite successive, se l’articolo 147 [del regolamento n. 2454/93] possa essere interpretato nel senso che il mero fatto di introdurre le merci in un deposito doganale consente di presumere che la vendita anteriore all’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale sia stata effettuata ai fini dell’esportazione a destinazione dell’Unione europea. 5) In relazione ai certificati di origine, se gli articoli 118 e 97 duodecies del regolamento n. 2454/93, debbano essere interpretati nel senso che la presentazione oltre il termine di due anni della prova dell’immissione in libera pratica delle merci comporta la perdita dell’applicazione delle agevolazioni tariffarie in base all’origine preferenziale, sebbene il certificato di origine sulla base del quale viene chiesta la preferenza tariffaria sia stato utilizzato in precedenti immissioni parziali [di merci di] importazione effettuate entro detto termine di due anni».

Sulle questioni pregiudiziali dalla prima alla quarta 26 Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, quest’ultima deve fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli.

In tale prospettiva alla Corte incombe, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte.

A tal riguardo, essa deve trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v. sentenze del 17 luglio 1997, Krüger, C‑334/95 , EU:C:1997:378 , punti 22 e 23 , e del 25 febbraio 2025, Alphabet e. a., C‑233/23 , EU:C:2025:110 , punto 33 ). 27 Nella fattispecie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’amministrazione finanziaria ha contestato dichiarazioni in dogana con la motivazione che il valore in dogana delle merci di cui trattasi era stato stabilito alla luce del loro valore di transazione al momento della vendita che ha preceduto il collocamento di tali merci in un deposito doganale situato nel territorio doganale dell’Unione.

Tale amministrazione ha ritenuto che dovesse essere preso in considerazione il valore di transazione di dette merci al momento della vendita che ha avuto luogo mentre queste ultime erano collocate in tale deposito e prima che esse fossero immesse in libera pratica conformemente alla procedura semplificata di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale comunitario. 28 In tale contesto, dalle indicazioni che figurano in tale domanda emerge che le questioni dalla prima alla quarta sottoposte mirano a consentire al giudice del rinvio di determinare il momento in cui occorre collocarsi per determinare il valore in dogana delle merci di cui trattasi e la vendita che può essere presa in considerazione a tal riguardo quando l’interessato si avvale dell’articolo 112, paragrafo 3, di tale codice. 29 Alla luce di tali elementi, occorre ritenere che, con le questioni dalla prima alla quarta, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 29, paragrafo 1, e l’articolo 112, paragrafo 3, del codice doganale comunitario nonché l’articolo 147 del regolamento n. 2454/93 debbano essere interpretati nel senso che, quando le merci sono state oggetto di una prima vendita sulla cui base sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione per essere vincolate al regime del deposito doganale e, in seguito, di una seconda vendita sulla cui base esse sono state immesse in libera pratica conformemente alla procedura semplificata di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), di tale codice, il momento in cui occorre collocarsi per determinare il valore in dogana di tali merci è quello della loro introduzione in tale regime, e il valore in dogana di dette merci può essere determinato sulla base del loro valore di transazione al momento della prima vendita.

Sul momento in cui occorre collocarsi per determinare il valore in dogana 30 Secondo una giurisprudenza costante, il diritto dell’Unione in materia di valutazione in dogana mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi.

Il valore in dogana deve dunque riflettere il valore economico reale di una merce importata, valore che dev’essere determinato, in via prioritaria, secondo il metodo cosiddetto «del valore di transazione» delle merci importate (v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2020, 5th AVENUE [OSCURATO:PERSONA], C‑775/19 , EU:C:2020:948 , punti 22 e 24 , e del 15 maggio 2025, Tauritus, C‑782/23 , EU:C:2025:353 , punti 51 e 54 ). 31 Tale metodo è descritto all’articolo 29, paragrafo 1, del codice doganale comunitario, ai sensi del quale il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione, previa eventuale rettifica. 32 Dalla formulazione di tale disposizione, e in particolare dall’espressione «vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale del[l’Unione]», emerge che il valore di transazione deve corrispondere a un prezzo di esportazione a destinazione dell’Unione.

Deve quindi essere dimostrato, al momento della vendita, che le merci originarie di uno Stato terzo sono destinate al territorio doganale dell’Unione (v. sentenze del 6 giugno 1990, Unifert, C‑11/89 , EU:C:1990:237 , punto 11 , e del 9 novembre 2017, LS [OSCURATO:PERSONA], C‑46/16 , EU:C:2017:839 , punto 27 ). 33 Tuttavia, detta disposizione non indica, di per sé, il momento in cui occorre collocarsi per determinare il valore in dogana. 34 Per contro, dall’articolo 214, paragrafo 1, del codice doganale comunitario, emerge che salvo disposizioni specifiche contrarie previste da tale codice e fatto salvo il paragrafo 2 di tale articolo 214, l’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione applicabili a una merce è determinato in base agli elementi di tassazione propri di detta merce nel momento in cui sorge la relativa obbligazione doganale. 35 Tale disposizione contiene la regola di principio secondo la quale i dazi doganali sono calcolati sulla base della situazione esistente al momento in cui è sorta l’obbligazione doganale (v., in tal senso, sentenza dell’8 ottobre 2020, Exter, C‑330/19 , EU:C:2020:809 , punto 33 ). 36 A tal riguardo, in forza dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del codice doganale comunitario, qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia costituito dall’immissione in libera pratica della merce di cui trattasi, l’obbligazione doganale all’importazione sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 1o febbraio 2001, D. Wandel, C‑66/99 , EU:C:2001:69 , punto 41 ). 37 Ne consegue che, qualora l’obbligazione doganale sorga a causa dell’immissione in libera pratica della merce di cui trattasi, l’importo dei dazi all’importazione applicabili a quest’ultima è determinato in base agli elementi di tassazione propri di detta merce al momento dell’accettazione della relativa dichiarazione in dogana. 38 Ciò detto, per quanto riguarda merci di importazione immesse in libera pratica conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale comunitario, l’articolo 112, paragrafo 3, primo e secondo comma, di tale codice prevede che la specie, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione a norma dell’articolo 214 di detto codice sono quelli riguardanti la merce al momento del suo vincolo al regime del deposito doganale, a condizione che questi elementi di tassazione siano stati riconosciuti o ammessi al momento del vincolo al regime e a meno che l’interessato non ne chieda l’applicazione nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale. 39 Ne consegue che, qualora l’obbligazione doganale sorga a causa dell’immissione in libera pratica della merce e le condizioni previste a tale articolo 112, paragrafo 3, siano soddisfatte, l’interessato può dichiarare il valore in dogana della stessa quale si presentava non al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica di tale merce, bensì al momento del vincolo di quest’ultima al regime del deposito doganale. 40 Pertanto, l’articolo 112, paragrafo 3, del codice doganale comunitario deve essere interpretato nel senso che, quando sono state introdotte merci nel territorio doganale dell’Unione per essere vincolate al regime del deposito doganale ed esse sono state, successivamente, immesse in libera pratica conformemente alla procedura semplificata di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), di tale codice, l’interessato può dichiarare il valore in dogana di tali merci quale si presentava al momento del loro vincolo a tale regime.

Sulla prova che le merci sono state vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione 41 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, del codice doganale comunitario, l’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 prevede tre regole relative alla prova da fornire per dimostrare in modo giuridicamente soddisfacente che le merci sono state vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 29 di tale codice. 42 L’articolo 147, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento dispone, nella prima frase, che il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l’immissione in libera pratica è da considerarsi un’indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione.

Nella seconda frase, tale disposizione precisa che, in caso di più vendite successive realizzate prima della valutazione, detta indicazione vale solo nei confronti dell’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte in tale territorio, o nei confronti di una vendita in detto territorio anteriore all’immissione in libera pratica delle merci.

Per contro, l’articolo 147, paragrafo 1, di tale regolamento prevede, al secondo comma, che, qualora venga dichiarato un prezzo relativo ad una vendita anteriore all’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione, deve essere dimostrato adeguatamente all’autorità doganale che tale vendita è stata conclusa ai fini dell’esportazione verso tale territorio. 43 Contrariamente alle ipotesi di cui all’articolo 147, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, per le quali non è necessario provare ulteriormente che la vendita di cui trattasi è stata conclusa per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, l’interessato deve dimostrare, nel caso in cui il valore dichiarato in dogana sia il prezzo relativo ad una vendita anteriore all’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte in tale territorio, che una siffatta vendita è stata conclusa ai fini dell’esportazione verso il territorio doganale in questione. 44 Tra le ipotesi di cui all’articolo 147, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento figura, alla prima frase di tale disposizione, quella di una vendita di merci dichiarate per l’immissione in libera pratica. 45 A tal riguardo, dalla formulazione di detta frase non emerge che tale vendita debba precedere immediatamente l’immissione in libera pratica delle merci di cui trattasi.

Pertanto, non si può escludere che tali merci siano state vincolate al regime del deposito doganale, tra la loro vendita e la loro immissione in libera pratica. 46 Inoltre, occorre rilevare che l’articolo 147, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 2454/93 consente, in caso di più vendite successive realizzate prima della valutazione, di dichiarare quale valore in dogana il prezzo dell’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione. 47 Perciò, poiché il prezzo di una siffatta vendita può essere preso in considerazione, in caso di più vendite successive, quale valore in dogana, un siffatto prezzo deve a fortiori poter essere anche preso in considerazione a tal effetto nel caso in cui, al momento della valutazione, esisteva una sola vendita sulla cui base le merci erano state introdotte nel territorio doganale dell’Unione, e successivamente nel deposito doganale, prima di essere immesse in libera pratica. 48 Infatti, una tale presa in considerazione è coerente con l’obiettivo dell’articolo 147 del regolamento n. 2454/93 volto a facilitare l’identificazione del valore di transazione delle merci che sono oggetto di una o più vendite, garantendo al contempo che tale valore rifletta il valore economico reale di una merce importata. 49 Ne consegue che, qualora le condizioni di applicazione dell’articolo 112, paragrafo 3, del codice doganale comunitario siano soddisfatte e qualora, al momento del vincolo delle merci al regime del deposito doganale, queste ultime fossero state oggetto di una vendita sulla cui base esse erano state introdotte nel territorio doganale dell’Unione, il valore in dogana delle merci può essere determinato, in forza dell’articolo 147, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2454/93, facendo riferimento al valore di transazione di tale vendita, senza che sia necessario provare ulteriormente che la finalità di quest’ultima era l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione. 50 In tali condizioni, poiché il vincolo di merci al regime del deposito doganale implica che tali merci possano avere diverse destinazioni doganali future, la circostanza che altre merci del medesimo contingente che sono state vincolate a tale regime siano state, in seguito, vendute senza essere immesse in libera pratica è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 147, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento. 51 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla quarta dichiarando che l’articolo 29, paragrafo 1, e l’articolo 112, paragrafo 3, del codice doganale comunitario nonché l’articolo 147 del regolamento n. 2454/93 devono essere interpretati nel senso che, quando talune merci sono state oggetto di una prima vendita sulla cui base sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione per essere vincolate al regime del deposito doganale e, successivamente, di una seconda vendita sulla cui base sono state immesse in libera pratica conformemente alla procedura semplificata di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), di tale codice, il momento in cui occorre collocarsi per determinare il valore in dogana di tali merci è quello della loro introduzione in tale regime, e il valore in dogana di dette merci può essere determinato sulla base del loro valore di transazione al momento della prima vendita.

Sulla quinta questione pregiudiziale 52 Con la sua quinta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 97 duodecies , paragrafo 5, l’articolo 97 quindecies , paragrafo 2, e l’articolo 118, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2454/93 debbano essere interpretati nel senso che le autorità doganali del paese d’importazione non sono tenute ad accettare, ai fini dell’applicazione di preferenze tariffarie a una merce, una prova dell’origine che sia stata loro presentata dopo la scadenza del suo periodo di validità, sebbene la medesima prova dell’origine fosse già stata presentata a tali autorità prima della scadenza del suo periodo di validità per l’applicazione di preferenze tariffarie ad altre merci del medesimo contingente. 53 In via preliminare, occorre precisare che, sebbene i partecipanti all’udienza abbiano sollevato dubbi in merito all’applicabilità dell’articolo 118 del regolamento n. 2454/93 nella controversia principale, spetta al giudice del rinvio verificare se, oltre all’articolo 97 duodecies , paragrafo 5, e all’articolo 97 quindecies , paragrafo 2, di tale regolamento, l’articolo 118 di quest’ultimo si applichi a taluni paesi di esportazione delle merci di cui trattasi nel procedimento principale. 54 In primo luogo, l’articolo 97 duodecies , paragrafo 5, del regolamento n. 2454/93 dispone che la prova dell’origine ha validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione.

Ai sensi dell’articolo 97 quindecies , paragrafo 2, di tale regolamento, le prove dell’origine presentate a tali autorità doganali dopo la scadenza di tale periodo di validità possono essere ammesse ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie quando l’inosservanza del termine per la presentazione di tali documenti è dovuta a circostanze eccezionali.

Tale disposizione precisa che, negli altri casi di presentazione tardiva dette autorità doganali possono ammettere le prove dell’origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine. 55 In secondo luogo, l’articolo 118 del regolamento n. 2454/93 dispone, al paragrafo 1, che una prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e che essa deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione, mentre, al paragrafo 2, tale articolo 118 prevede che le prove dell’origine presentate a tali autorità doganali dopo la scadenza del termine di presentazione di cui a tale paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 98 di detto regolamento quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

Negli altri casi di presentazione tardiva, l’articolo 118, paragrafo 3, di detto regolamento stabilisce che dette autorità doganali possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine. 56 Tali due insiemi di disposizioni prevedono termini di validità e di presentazione delle prove dell’origine di merci importate ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie alle quali si riferiscono.

Al fine di garantire che una siffatta applicazione sia giustificata, tali termini consentono in particolare alle autorità doganali dei paesi d’importazione di procedere alle verifiche materiali e documentali necessarie a tal fine. 57 Inoltre, l’articolo 97 quindecies , paragrafo 2, seconda frase, e l’articolo 118, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93, contemplano i casi in cui la prova dell’origine di una merce non sia stata presentata alle autorità doganali del paese d’importazione nei termini stabiliti per motivi non legati a circostanze eccezionali.

In tali casi, dette autorità doganali hanno la possibilità di accettare tale prova, purché la merce sia stata presentata a tali autorità doganali prima della scadenza di detti termini. 58 Tale possibilità non è ulteriormente disciplinata da dette disposizioni.

Pertanto, spetta alle autorità doganali del paese d’importazione determinare, caso per caso, se una determinata merce possa beneficiare di un regime tariffario preferenziale sulla base di una prova dell’origine presentata in ritardo, in particolare in considerazione dell’obiettivo di dette disposizioni che consiste nel consentire a tali autorità di verificare l’origine effettiva della merce di cui trattasi. 59 Ne consegue che le medesime autorità non sono tenute ad accettare una prova dell’origine al di là dei termini stabiliti a tale effetto, anche qualora tale prova dell’origine sia stata presentata in occasione dell’immissione in libera pratica, entro tali termini, di merci che fanno parte del medesimo contingente di quelle per le quali detta prova dell’origine è stata presentata in ritardo.

Infatti, una siffatta circostanza non consente, di per sé, di escludere che sia necessario, ai fini dell’applicazione di un regime tariffario preferenziale, procedere, in occasione dell’immissione in libera pratica di una tale merce, a verifiche materiali e documentali sulla base della prova dell’origine di detta merce. 60 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 97 duodecies , paragrafo 5, l’articolo 97 quindecies , paragrafo 2, e l’articolo 118, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2454/93 devono essere interpretati nel senso che le autorità doganali del paese d’importazione non sono tenute ad accettare, ai fini dell’applicazione di preferenze tariffarie a una merce, una prova dell’origine che è stata loro presentata dopo la scadenza del suo periodo di validità, sebbene la medesima prova dell’origine fosse già stata presentata a tali autorità prima della scadenza del suo periodo di validità per l’applicazione di preferenze tariffarie ad altre merci del medesimo contingente.

Sulle spese 61 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: 1) L’articolo 29, paragrafo 1, e l’articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, nonché l’articolo 147 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, devono essere interpretati nel senso che: quando talune merci sono state oggetto di una prima vendita sulla cui base sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione europea per essere vincolate al regime del deposito doganale e, successivamente, di una seconda vendita sulla cui base sono state immesse in libera pratica conformemente alla procedura semplificata di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, il momento in cui occorre collocarsi per determinare il valore in dogana di tali merci è quello della loro introduzione in tale regime, e il valore in dogana di dette merci può essere determinato sulla base del loro valore di transazione al momento della prima vendita. 2) L’articolo 97 duodecies , paragrafo 5, l’articolo 97 quindecies , paragrafo 2, e l’articolo 118, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1063/2010, devono essere interpretati nel senso che: le autorità doganali del paese d’importazione non sono tenute ad accettare, ai fini dell’applicazione di preferenze tariffarie a una merce, una prova dell’origine che è stata loro presentata dopo la scadenza del suo periodo di validità, sebbene la medesima prova dell’origine fosse già stata presentata a tali autorità prima della scadenza del suo periodo di validità per l’applicazione di preferenze tariffarie ad altre merci del medesimo contingente.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0348 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 30 ottobre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Regime di deposito doganale – Immissione in libera pratica – Articolo 29 – Valore in dogana delle merci – Merci vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione europea – Articolo 112, paragrafo 3 – Determinazione del valore in dogana – Articolo 214, paragrafo 1 – Momento in cui occorre collocarsi per determinare il valore in dogana – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 97 quindecies , paragrafo 2 – Prova dell’origine delle merci – Articolo 118, paragrafi 1 e 3 – Termine di presentazione delle prove dell’origine – Perdita del beneficio del trattamento preferenziale – Validità dei documenti che provano l’origine delle merci – Articolo 147 – Vendite successive» Nella causa C‑348/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), con decisione del 12 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 9 maggio 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], SA contro [OSCURATO:PERSONA] del Estado, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. Rodin, facente funzione di presidente di sezione, N. Piçarra e N. Fenger (relatore), giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: L. [OSCURATO:PERSONA], amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 giugno 2025, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], SA, da M. [OSCURATO:PERSONA], J.I. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], abogados; – per il governo spagnolo, da A. Pérez-[OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per la Commissione europea, da I. [OSCURATO:PERSONA] e F. Moro, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 29, dell’articolo 112, paragrafo 3, e dell’articolo 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( GU 1992, L 302, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 ( GU 1997, L 17, pag. 1 ) (in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), nonché dell’articolo 97 duodecies , degli articoli 118 e 147 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( GU 1993, L 253, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010 ( GU 2010, L 307, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 2454/93»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], SA e l’[OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] Tributaria (Agenzia nazionale dell’amministrazione finanziaria, Spagna; in prosieguo: l’«amministrazione finanziaria») in merito alla determinazione del valore in dogana di talune merci e alla validità delle prove dell’origine di tali merci per l’applicazione di un regime preferenziale. Contesto normativo Codice doganale comunitario 3 L’articolo 29, paragrafo 1, del codice doganale comunitario, facente parte del capitolo 3, intitolato «Valore in dogana delle merci», del titolo II di tale codice, intitolato «Principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci», prevedeva quanto segue: «Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale del[l’Unione europea], previa eventuale rettifica (...)». 4 Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), di detto codice: «Per semplificare, per quanto possibile, nel rispetto della regolarità delle operazioni, l’espletamento delle formalità e delle procedure, l’autorità doganale consente, alle condizioni da stabilirsi con la procedura del comitato: (...) c) che la dichiarazione delle merci al regime considerato avvenga con l’iscrizione delle merci nelle scritture contabili; in tal caso, l’autorità doganale può dispensare il dichiarante dal presentare le merci in dogana». 5 L’articolo 112, paragrafo 3, primo e secondo comma, del medesimo codice era formulato come segue: «Quando la merce di importazione è immessa in libera pratica a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), la specie, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione a norma dell’articolo 214 sono quelli riguardanti la merce al momento del suo vincolo al regime del deposito doganale. Il primo comma si applica a condizione che questi elementi di tassazione siano stati riconosciuti o ammessi al momento del vincolo al regime e a meno che l’interessato non ne chieda l’applicazione nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale». 6 L’articolo 201, paragrafi 1 e 2, del codice doganale comunitario disponeva quanto segue: «1.   L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito: a) all’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione (...) 2.   L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana». 7 L’articolo 214, paragrafo 1, di tale codice prevedeva quanto segue: «Salvo disposizioni specifiche contrarie previste nel presente codice e fatto salvo il paragrafo 2, l’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione applicabili a una merce è determinato in base agli elementi di tassazione propri di detta merce nel momento in cui sorge la relativa obbligazione doganale». Regolamento n. 2454/93 8 Il titolo IV del regolamento n. 2454/93, intitolato «Origine delle merci», comprendeva un capitolo 2, intitolato «Origine preferenziale». Nella sezione 1 bis di tale capitolo, intitolata «Procedure e metodi di cooperazione amministrativa applicabili fino all’entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati», l’articolo 97 duodecies , paragrafo 5, di tale regolamento disponeva quanto segue: «La prova dell’origine ha validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione». 9 Nella medesima sezione 1 bis figurava l’articolo 97 quindecies , paragrafo 2, di detto regolamento, che era formulato come segue: «Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del periodo di validità di cui all’articolo 97 duodecies , paragrafo 5, possono essere ammesse ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali del paese d’importazione possono ammettere le prove dell’origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine». 10 Lo stesso capitolo 2 comprendeva una sezione 2, intitolata «Paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie concesse unilateralmente dal[l’Unione] in favore di taluni paesi o territori». Nella sottosezione 2 di tale sezione 2, intitolata «Prova dell’origine», l’articolo 118 del medesimo regolamento disponeva, ai paragrafi da 1 a 3, quanto segue: «1.   La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio (...) nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione. 2.   Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 98, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. 3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d’importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine». 11 Ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento n. 2454/93: «Ai fini dell’articolo 29 del codice [doganale comunitario], il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l’immissione in libera pratica è da considerarsi un’indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale del[l’Unione]. In caso di più vendite successive realizzate prima della valutazione, detta indicazione vale solo nei confronti dell’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale del[l’Unione], o nei confronti di una vendita nel territorio doganale del[l’Unione] anteriore all’immissione in libera pratica delle merci. Qualora venga dichiarato un prezzo relativo ad una vendita anteriore all’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale del[l’Unione], deve essere dimostrato adeguatamente all’autorità doganale, che tale vendita è stata conclusa ai fini dell’esportazione verso il territorio doganale in questione». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 12 [OSCURATO:PERSONA] ha venduto sigari alla Altadis (in prosieguo: la «prima vendita») e si impegnava a trasportarli da Cuba al deposito doganale di Angocillo – [OSCURATO:PERSONA] (Spagna) nel quale la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] li collocava in qualità di consegnataria. 13 Tali sigari, stoccati in tale deposito doganale e vincolati al regime del deposito doganale, avevano destinazioni diverse. In particolare, una parte di detti sigari era venduta, senza essere stata immessa in libera pratica, al fine della sua successiva vendita nei negozi duty free situati negli aeroporti. Un’altra parte dei medesimi sigari era venduta dalla Altadis alla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «seconda vendita») per essere successivamente venduta, in parte, al di fuori del territorio doganale dell’Unione, ossia a Ceuta (Spagna) e a Melilla (Spagna), e, in parte, alle tabaccherie. 14 Per quanto riguarda tale ultima parte, l’unica di cui è causa nel procedimento principale, la Altadis manteneva la proprietà dei sigari fino al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] concordava la loro vendita con le tabaccherie. In quel momento, la Altadis trasferiva la proprietà di tali sigari alla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima procedeva quindi alla loro immissione in libera pratica per la loro vendita e successiva fornitura alle tabaccherie. 15 Al momento dell’immissione in libera pratica, il valore in dogana dei sigari di cui trattasi era stabilito e dichiarato sulla base della prima vendita. 16 L’amministrazione finanziaria ha tuttavia ritenuto che tale prima vendita, effettuata prima del collocamento delle merci nel deposito doganale, non potesse essere considerata conclusa ai fini dell’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione. Pertanto, tale vendita non poteva essere presa in considerazione per determinare il valore in dogana delle merci ai sensi del regime di più vendite successive previsto all’articolo 147 del regolamento n. 2454/93. Tale amministrazione ha quindi ritenuto che detto valore in dogana dovesse essere determinato sulla base della seconda vendita. 17 Inoltre, l’amministrazione finanziaria ha rilevato che le merci importate, provenienti da Cuba, dalla Repubblica dominicana, da Panama, dall’Honduras, dal Messico, dal Perù e dall’Egitto, non potevano beneficiare delle preferenze tariffarie che erano state applicate al momento della loro immissione in libera pratica da parte della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], poiché erano trascorsi due anni dal rilascio delle prove dell’origine che consentivano l’applicazione di tali preferenze. 18 Tra il gennaio 2015 e il gennaio 2018 l’amministrazione finanziaria ha emesso avvisi di accertamento per gli anni dal 2012 al 2015 che imponevano una regolarizzazione a titolo, in particolare, dei dazi doganali per i due motivi esposti rispettivamente ai punti 16 e 17 della presente sentenza. 19 Tali avvisi di accertamento sono stati contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale economico-amministrativo centrale, Spagna), il quale, con decisione del 25 ottobre 2018, ha respinto il reclamo presentato avverso la regolarizzazione dei dazi doganali. 20 [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso contro tale decisione dinanzi l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte centrale, Spagna), la quale, con sentenza del 9 luglio 2021, l’ha respinto. 21 L’[OSCURATO:PERSONA] (Corte centrale) ha, in primo luogo, ritenuto che l’articolo 112, paragrafo 3, del codice doganale comunitario non escludesse l’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, di tale codice. Pertanto, poiché non era stato dimostrato che, al momento della prima vendita, tutte le merci vendute dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Altadis erano destinate all’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione né che esse erano inviate, senza eccezione, verso tale territorio, il valore in dogana doveva essere determinato sulla base della seconda vendita, la quale era stata conclusa ai fini dell’esportazione delle merci oggetto di tale vendita verso detto territorio. 22 In secondo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte centrale) ha ritenuto che le prove dell’origine pertinenti non potessero essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione del regime preferenziale richiesto alle merci di cui trattasi poiché tali prove erano state inviate dopo la scadenza del termine di due anni previsto dalle linee guida redatte dal comitato del codice doganale in materia di origine. 23 [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione dinanzi il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), che è il giudice del rinvio. 24 Tale giudice ritiene che sia necessario precisare, da un lato, le modalità di determinazione del valore in dogana delle merci importate vincolate al regime del deposito doganale poi immesse in libera pratica secondo la procedura prevista all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale comunitario e, dall’altro lato, le norme relative alla validità delle prove dell’origine delle merci una volta trascorso un periodo di due anni successivo alla data di rilascio o di produzione di dette prove, qualora, durante tale periodo, merci che fanno parte del medesimo contingente siano state immesse in libera pratica. 25 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) In relazione al valore in dogana, se l’articolo 29 del [codice doganale comunitario] possa essere interpretato nel senso che esso stabilisce solo il metodo di determinazione del valore in dogana – il valore di transazione, fatte salve le rettifiche da apportare verso l’alto o verso il basso – e non fissa il momento in cui tale valutazione deve essere effettuata. 2) Considerando che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, ai sensi dell’articolo 29 del [codice doganale comunitario], il metodo di determinazione del valore in dogana sulla base del valore di transazione si applica quando le merci siano state vendute per l’esportazione a destinazione dell’Unione europea, se l’articolo 29 [di tale codice], in combinato disposto con gli articoli 112, paragrafo 3, e 214 [di detto codice], debba essere interpretato nel senso che il collocamento delle merci in un deposito doganale secondo la procedura semplificata di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del [medesimo codice] comporta o consente di presumere che le merci siano state vendute per l’esportazione a destinazione dell’Unione europea. Se incida sulla risposta alla questione precedente la circostanza che le merci siano immesse in libera pratica dopo la cessione effettuata mentre esse si trovavano nel deposito doganale. 3) In caso di risposta negativa alle questioni di cui al punto precedente, tenuto conto del fatto che il regime del deposito doganale, in quanto regime sospensivo, non determina il sorgere dell’obbligazione doganale, atteso che si verificherebbe nel momento in cui le merci sono immesse in libera pratica, se gli articoli 29, 112, paragrafo 3, e 214 del [codice doganale comunitario] possano comunque essere interpretati nel senso che il riferimento temporale per quantificare il valore in dogana è il momento in cui le merci sono vincolate al regime del deposito doganale. Se le menzionate disposizioni debbano invece essere necessariamente interpretate nel senso che detto valore deve essere calcolato nel momento in cui le merci sono immesse in libera pratica, ossia quando sorge l’obbligazione doganale, anche se tali merci sono state precedentemente collocate in un deposito doganale. 4) Nel caso del regime di più vendite successive, se l’articolo 147 [del regolamento n. 2454/93] possa essere interpretato nel senso che il mero fatto di introdurre le merci in un deposito doganale consente di presumere che la vendita anteriore all’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale sia stata effettuata ai fini dell’esportazione a destinazione dell’Unione europea. 5) In relazione ai certificati di origine, se gli articoli 118 e 97 duodecies del regolamento n. 2454/93, debbano essere interpretati nel senso che la presentazione oltre il termine di due anni della prova dell’immissione in libera pratica delle merci comporta la perdita dell’applicazione delle agevolazioni tariffarie in base all’origine preferenziale, sebbene il certificato di origine sulla base del quale viene chiesta la preferenza tariffaria sia stato utilizzato in precedenti immissioni parziali [di merci di] importazione effettuate entro detto termine di due anni». Sulle questioni pregiudiziali dalla prima alla quarta 26 Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, quest’ultima deve fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva alla Corte incombe, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. A tal riguardo, essa deve trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v. sentenze del 17 luglio 1997, Krüger, C‑334/95 , EU:C:1997:378 , punti 22 e 23 , e del 25 febbraio 2025, Alphabet e. a., C‑233/23 , EU:C:2025:110 , punto 33 ). 27 Nella fattispecie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’amministrazione finanziaria ha contestato dichiarazioni in dogana con la motivazione che il valore in dogana delle merci di cui trattasi era stato stabilito alla luce del loro valore di transazione al momento della vendita che ha preceduto il collocamento di tali merci in un deposito doganale situato nel territorio doganale dell’Unione. Tale amministrazione ha ritenuto che dovesse essere preso in considerazione il valore di transazione di dette merci al momento della vendita che ha avuto luogo mentre queste ultime erano collocate in tale deposito e prima che esse fossero immesse in libera pratica conformemente alla procedura semplificata di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale comunitario. 28 In tale contesto, dalle indicazioni che figurano in tale domanda emerge che le questioni dalla prima alla quarta sottoposte mirano a consentire al giudice del rinvio di determinare il momento in cui occorre collocarsi per determinare il valore in dogana delle merci di cui trattasi e la vendita che può essere presa in considerazione a tal riguardo quando l’interessato si avvale dell’articolo 112, paragrafo 3, di tale codice. 29 Alla luce di tali elementi, occorre ritenere che, con le questioni dalla prima alla quarta, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 29, paragrafo 1, e l’articolo 112, paragrafo 3, del codice doganale comunitario nonché l’articolo 147 del regolamento n. 2454/93 debbano essere interpretati nel senso che, quando le merci sono state oggetto di una prima vendita sulla cui base sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione per essere vincolate al regime del deposito doganale e, in seguito, di una seconda vendita sulla cui base esse sono state immesse in libera pratica conformemente alla procedura semplificata di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), di tale codice, il momento in cui occorre collocarsi per determinare il valore in dogana di tali merci è quello della loro introduzione in tale regime, e il valore in dogana di dette merci può essere determinato sulla base del loro valore di transazione al momento della prima vendita. Sul momento in cui occorre collocarsi per determinare il valore in dogana 30 Secondo una giurisprudenza costante, il diritto dell’Unione in materia di valutazione in dogana mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi. Il valore in dogana deve dunque riflettere il valore economico reale di una merce importata, valore che dev’essere determinato, in via prioritaria, secondo il metodo cosiddetto «del valore di transazione» delle merci importate (v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2020, 5th AVENUE [OSCURATO:PERSONA], C‑775/19 , EU:C:2020:948 , punti 22 e 24 , e del 15 maggio 2025, Tauritus, C‑782/23 , EU:C:2025:353 , punti 51 e 54 ). 31 Tale metodo è descritto all’articolo 29, paragrafo 1, del codice doganale comunitario, ai sensi del quale il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione, previa eventuale rettifica. 32 Dalla formulazione di tale disposizione, e in particolare dall’espressione «vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale del[l’Unione]», emerge che il valore di transazione deve corrispondere a un prezzo di esportazione a destinazione dell’Unione. Deve quindi essere dimostrato, al momento della vendita, che le merci originarie di uno Stato terzo sono destinate al territorio doganale dell’Unione (v. sentenze del 6 giugno 1990, Unifert, C‑11/89 , EU:C:1990:237 , punto 11 , e del 9 novembre 2017, LS [OSCURATO:PERSONA], C‑46/16 , EU:C:2017:839 , punto 27 ). 33 Tuttavia, detta disposizione non indica, di per sé, il momento in cui occorre collocarsi per determinare il valore in dogana. 34 Per contro, dall’articolo 214, paragrafo 1, del codice doganale comunitario, emerge che salvo disposizioni specifiche contrarie previste da tale codice e fatto salvo il paragrafo 2 di tale articolo 214, l’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione applicabili a una merce è determinato in base agli elementi di tassazione propri di detta merce nel momento in cui sorge la relativa obbligazione doganale. 35 Tale disposizione contiene la regola di principio secondo la quale i dazi doganali sono calcolati sulla base della situazione esistente al momento in cui è sorta l’obbligazione doganale (v., in tal senso, sentenza dell’8 ottobre 2020, Exter, C‑330/19 , EU:C:2020:809 , punto 33 ). 36 A tal riguardo, in forza dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del codice doganale comunitario, qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia costituito dall’immissione in libera pratica della merce di cui trattasi, l’obbligazione doganale all’importazione sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 1o febbraio 2001, D. Wandel, C‑66/99 , EU:C:2001:69 , punto 41 ). 37 Ne consegue che, qualora l’obbligazione doganale sorga a causa dell’immissione in libera pratica della merce di cui trattasi, l’importo dei dazi all’importazione applicabili a quest’ultima è determinato in base agli elementi di tassazione propri di detta merce al momento dell’accettazione della relativa dichiarazione in dogana. 38 Ciò detto, per quanto riguarda merci di importazione immesse in libera pratica conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale comunitario, l’articolo 112, paragrafo 3, primo e secondo comma, di tale codice prevede che la specie, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione a norma dell’articolo 214 di detto codice sono quelli riguardanti la merce al momento del suo vincolo al regime del deposito doganale, a condizione che questi elementi di tassazione siano stati riconosciuti o ammessi al momento del vincolo al regime e a meno che l’interessato non ne chieda l’applicazione nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale. 39 Ne consegue che, qualora l’obbligazione doganale sorga a causa dell’immissione in libera pratica della merce e le condizioni previste a tale articolo 112, paragrafo 3, siano soddisfatte, l’interessato può dichiarare il valore in dogana della stessa quale si presentava non al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica di tale merce, bensì al momento del vincolo di quest’ultima al regime del deposito doganale. 40 Pertanto, l’articolo 112, paragrafo 3, del codice doganale comunitario deve essere interpretato nel senso che, quando sono state introdotte merci nel territorio doganale dell’Unione per essere vincolate al regime del deposito doganale ed esse sono state, successivamente, immesse in libera pratica conformemente alla procedura semplificata di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), di tale codice, l’interessato può dichiarare il valore in dogana di tali merci quale si presentava al momento del loro vincolo a tale regime. Sulla prova che le merci sono state vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione 41 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, del codice doganale comunitario, l’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 prevede tre regole relative alla prova da fornire per dimostrare in modo giuridicamente soddisfacente che le merci sono state vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 29 di tale codice. 42 L’articolo 147, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento dispone, nella prima frase, che il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l’immissione in libera pratica è da considerarsi un’indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione. Nella seconda frase, tale disposizione precisa che, in caso di più vendite successive realizzate prima della valutazione, detta indicazione vale solo nei confronti dell’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte in tale territorio, o nei confronti di una vendita in detto territorio anteriore all’immissione in libera pratica delle merci. Per contro, l’articolo 147, paragrafo 1, di tale regolamento prevede, al secondo comma, che, qualora venga dichiarato un prezzo relativo ad una vendita anteriore all’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione, deve essere dimostrato adeguatamente all’autorità doganale che tale vendita è stata conclusa ai fini dell’esportazione verso tale territorio. 43 Contrariamente alle ipotesi di cui all’articolo 147, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, per le quali non è necessario provare ulteriormente che la vendita di cui trattasi è stata conclusa per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, l’interessato deve dimostrare, nel caso in cui il valore dichiarato in dogana sia il prezzo relativo ad una vendita anteriore all’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte in tale territorio, che una siffatta vendita è stata conclusa ai fini dell’esportazione verso il territorio doganale in questione. 44 Tra le ipotesi di cui all’articolo 147, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento figura, alla prima frase di tale disposizione, quella di una vendita di merci dichiarate per l’immissione in libera pratica. 45 A tal riguardo, dalla formulazione di detta frase non emerge che tale vendita debba precedere immediatamente l’immissione in libera pratica delle merci di cui trattasi. Pertanto, non si può escludere che tali merci siano state vincolate al regime del deposito doganale, tra la loro vendita e la loro immissione in libera pratica. 46 Inoltre, occorre rilevare che l’articolo 147, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 2454/93 consente, in caso di più vendite successive realizzate prima della valutazione, di dichiarare quale valore in dogana il prezzo dell’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione. 47 Perciò, poiché il prezzo di una siffatta vendita può essere preso in considerazione, in caso di più vendite successive, quale valore in dogana, un siffatto prezzo deve a fortiori poter essere anche preso in considerazione a tal effetto nel caso in cui, al momento della valutazione, esisteva una sola vendita sulla cui base le merci erano state introdotte nel territorio doganale dell’Unione, e successivamente nel deposito doganale, prima di essere immesse in libera pratica. 48 Infatti, una tale presa in considerazione è coerente con l’obiettivo dell’articolo 147 del regolamento n. 2454/93 volto a facilitare l’identificazione del valore di transazione delle merci che sono oggetto di una o più vendite, garantendo al contempo che tale valore rifletta il valore economico reale di una merce importata. 49 Ne consegue che, qualora le condizioni di applicazione dell’articolo 112, paragrafo 3, del codice doganale comunitario siano soddisfatte e qualora, al momento del vincolo delle merci al regime del deposito doganale, queste ultime fossero state oggetto di una vendita sulla cui base esse erano state introdotte nel territorio doganale dell’Unione, il valore in dogana delle merci può essere determinato, in forza dell’articolo 147, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2454/93, facendo riferimento al valore di transazione di tale vendita, senza che sia necessario provare ulteriormente che la finalità di quest’ultima era l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione. 50 In tali condizioni, poiché il vincolo di merci al regime del deposito doganale implica che tali merci possano avere diverse destinazioni doganali future, la circostanza che altre merci del medesimo contingente che sono state vincolate a tale regime siano state, in seguito, vendute senza essere immesse in libera pratica è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 147, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento. 51 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla quarta dichiarando che l’articolo 29, paragrafo 1, e l’articolo 112, paragrafo 3, del codice doganale comunitario nonché l’articolo 147 del regolamento n. 2454/93 devono essere interpretati nel senso che, quando talune merci sono state oggetto di una prima vendita sulla cui base sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione per essere vincolate al regime del deposito doganale e, successivamente, di una seconda vendita sulla cui base sono state immesse in libera pratica conformemente alla procedura semplificata di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), di tale codice, il momento in cui occorre collocarsi per determinare il valore in dogana di tali merci è quello della loro introduzione in tale regime, e il valore in dogana di dette merci può essere determinato sulla base del loro valore di transazione al momento della prima vendita. Sulla quinta questione pregiudiziale 52 Con la sua quinta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 97 duodecies , paragrafo 5, l’articolo 97 quindecies , paragrafo 2, e l’articolo 118, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2454/93 debbano essere interpretati nel senso che le autorità doganali del paese d’importazione non sono tenute ad accettare, ai fini dell’applicazione di preferenze tariffarie a una merce, una prova dell’origine che sia stata loro presentata dopo la scadenza del suo periodo di validità, sebbene la medesima prova dell’origine fosse già stata presentata a tali autorità prima della scadenza del suo periodo di validità per l’applicazione di preferenze tariffarie ad altre merci del medesimo contingente. 53 In via preliminare, occorre precisare che, sebbene i partecipanti all’udienza abbiano sollevato dubbi in merito all’applicabilità dell’articolo 118 del regolamento n. 2454/93 nella controversia principale, spetta al giudice del rinvio verificare se, oltre all’articolo 97 duodecies , paragrafo 5, e all’articolo 97 quindecies , paragrafo 2, di tale regolamento, l’articolo 118 di quest’ultimo si applichi a taluni paesi di esportazione delle merci di cui trattasi nel procedimento principale. 54 In primo luogo, l’articolo 97 duodecies , paragrafo 5, del regolamento n. 2454/93 dispone che la prova dell’origine ha validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione. Ai sensi dell’articolo 97 quindecies , paragrafo 2, di tale regolamento, le prove dell’origine presentate a tali autorità doganali dopo la scadenza di tale periodo di validità possono essere ammesse ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie quando l’inosservanza del termine per la presentazione di tali documenti è dovuta a circostanze eccezionali. Tale disposizione precisa che, negli altri casi di presentazione tardiva dette autorità doganali possono ammettere le prove dell’origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine. 55 In secondo luogo, l’articolo 118 del regolamento n. 2454/93 dispone, al paragrafo 1, che una prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e che essa deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione, mentre, al paragrafo 2, tale articolo 118 prevede che le prove dell’origine presentate a tali autorità doganali dopo la scadenza del termine di presentazione di cui a tale paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 98 di detto regolamento quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva, l’articolo 118, paragrafo 3, di detto regolamento stabilisce che dette autorità doganali possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine. 56 Tali due insiemi di disposizioni prevedono termini di validità e di presentazione delle prove dell’origine di merci importate ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie alle quali si riferiscono. Al fine di garantire che una siffatta applicazione sia giustificata, tali termini consentono in particolare alle autorità doganali dei paesi d’importazione di procedere alle verifiche materiali e documentali necessarie a tal fine. 57 Inoltre, l’articolo 97 quindecies , paragrafo 2, seconda frase, e l’articolo 118, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93, contemplano i casi in cui la prova dell’origine di una merce non sia stata presentata alle autorità doganali del paese d’importazione nei termini stabiliti per motivi non legati a circostanze eccezionali. In tali casi, dette autorità doganali hanno la possibilità di accettare tale prova, purché la merce sia stata presentata a tali autorità doganali prima della scadenza di detti termini. 58 Tale possibilità non è ulteriormente disciplinata da dette disposizioni. Pertanto, spetta alle autorità doganali del paese d’importazione determinare, caso per caso, se una determinata merce possa beneficiare di un regime tariffario preferenziale sulla base di una prova dell’origine presentata in ritardo, in particolare in considerazione dell’obiettivo di dette disposizioni che consiste nel consentire a tali autorità di verificare l’origine effettiva della merce di cui trattasi. 59 Ne consegue che le medesime autorità non sono tenute ad accettare una prova dell’origine al di là dei termini stabiliti a tale effetto, anche qualora tale prova dell’origine sia stata presentata in occasione dell’immissione in libera pratica, entro tali termini, di merci che fanno parte del medesimo contingente di quelle per le quali detta prova dell’origine è stata presentata in ritardo. Infatti, una siffatta circostanza non consente, di per sé, di escludere che sia necessario, ai fini dell’applicazione di un regime tariffario preferenziale, procedere, in occasione dell’immissione in libera pratica di una tale merce, a verifiche materiali e documentali sulla base della prova dell’origine di detta merce. 60 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 97 duodecies , paragrafo 5, l’articolo 97 quindecies , paragrafo 2, e l’articolo 118, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2454/93 devono essere interpretati nel senso che le autorità doganali del paese d’importazione non sono tenute ad accettare, ai fini dell’applicazione di preferenze tariffarie a una merce, una prova dell’origine che è stata loro presentata dopo la scadenza del suo periodo di validità, sebbene la medesima prova dell’origine fosse già stata presentata a tali autorità prima della scadenza del suo periodo di validità per l’applicazione di preferenze tariffarie ad altre merci del medesimo contingente. Sulle spese 61 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: 1) L’articolo 29, paragrafo 1, e l’articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, nonché l’articolo 147 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, devono essere interpretati nel senso che: quando talune merci sono state oggetto di una prima vendita sulla cui base sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione europea per essere vincolate al regime del deposito doganale e, successivamente, di una seconda vendita sulla cui base sono state immesse in libera pratica conformemente alla procedura semplificata di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, il momento in cui occorre collocarsi per determinare il valore in dogana di tali merci è quello della loro introduzione in tale regime, e il valore in dogana di dette merci può essere determinato sulla base del loro valore di transazione al momento della prima vendita. 2) L’articolo 97 duodecies , paragrafo 5, l’articolo 97 quindecies , paragrafo 2, e l’articolo 118, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1063/2010, devono essere interpretati nel senso che: le autorità doganali del paese d’importazione non sono tenute ad accettare, ai fini dell’applicazione di preferenze tariffarie a una merce, una prova dell’origine che è stata loro presentata dopo la scadenza del suo periodo di validità, sebbene la medesima prova dell’origine fosse già stata presentata a tali autorità prima della scadenza del suo periodo di validità per l’applicazione di preferenze tariffarie ad altre merci del medesimo contingente. Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1063/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris