CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 08828/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28925/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. PIETRO 143, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrenteprincipale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrenteincidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1726/2022 depositata il 10/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti, principale e incidentale (trattandosi di ricorso successivamente proposto)abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e dev e provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo tra i ricorrenti, principale e incidentale, con la relativa compensazione tra gli stessi; Atteso che non è farsi luogo a pronunzia in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara compensate tra i ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in