CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 07796/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5864/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] AZIONI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA]/2013 -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI n. 1846/2015 depositat o il29/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento depositato il 29.1.2016, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro avverso il decreto con cui il G.D. dello stesso Tribunale aveva ammesso la sua domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. limitatamente al credito di € 1.592.350,46, escludendo il credito di € 577.197,66 relativo al saldo debitore del conto sovvenzione n. 281560, nonché l’importo di € 269.44,44 per estinzione anticipata del contratto IRS del 15.9.2001. Il Tribunale di Napoli ha osservato che non era ravvisabile, nel caso di specie, il dedotto collegamento tra il conto corrente n. 2206, il cui saldo debitore era stato ammesso al passivo, ed il conto sovvenzione n. 281560; non era stato, infatti, provato che quest’ultimo contratto avesse carattere esecutivo rispetto allo stesso conto corrente n. 2206, il quale, in ogni caso, non riportava le specifiche condizioni dell’altro, quali la dettagliata indicazione del massimale, l’eventuale scadenza del credito, il tasso di interesse annuo e il costo delle commissioni, oltre al dettaglio analitico degli oneri applicabili al momento della conclusione del contratto ed alle modalità di svolgimento del servizio. La ragione per cui era rilevante, nel caso di specie, valutare l’esistenza o meno del “collegamento” tra il conto n. 2206 e il conto n. 281560 risiedeva nel fatto che, ove fosse stato ritenuto che il secondo costituisse mera esecuzione del primo, che ne prevedeva il contenuto, per stipularlo non sarebbe stata necessaria la forma scritta, come consentito dall’art. 3, comma 3, l. 154/1992, dalla delibera CICR 4 marzo 2003 e delle Istruzioni della Banca d’Italia 24 luglio 2003. Inoltre, l’istituto di credito non aveva nemmeno allegato che il contratto n. 2206, nella parte in cui disciplinerebbe il contratto n. 281560, ed il contratto IRS del 15.9.2001 fossero muniti di data certa. Infine, ad avviso del Tribunale di Napoli, non essendo stata prodotta ulteriore documentazione oltre a quella ritenuta inopponibile, anche la domanda di restituzione dell’indebito oggettivo doveva essere rigettata. Avverso il predetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per azioni ([OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a tre motivi. La curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stato dedotto l’omesso esame ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. “delle prove acquisite su punti decisivi della controversia in relazione al collegamento tra il conto n. 2206 e 261560 ai fini dell’applicabilità dello stesso anche al conto n. 281560”. Deduce l’istituto di credito che il Tribunale di Napoli ha errato nel dichiarare che non è stato dimostrato il collegamento tra il conto n. 281560 e quello n. 2206, essendo tale collegamento stato, invece, provato per tabulas, anche se il Tribunale ha omesso non solo l’esame dei documenti esibiti, ma anche delle deduzioni difensive con le quali era stato evidenziato il collegamento tra i due conti. 2. Il motivo è inammissibile. Costituisce ormai ius receptum di questa Corte il principio secondo cui "L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie" (Cass. SSUU n. 8053/2014). Va, inoltre, osservato che alla luce della nozione di “fatto storico”, come sopra evidenziata, estranea ad essa è la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive" (Cass. n. 14802/2017). Nel caso di specie, l’istituto ricorrente, con l’apparente doglianza dell’omesso esame di fatto decisivo ex art 360 comma 1° n. 5 cod. proc., in realtà, contesta una valutazione in fatto compiuta dal Tribunale, il quale ha preso specificamente in esame il contenuto del conto corrente n. 2206, ritenendo che lo stesso non riportasse le specifiche condizioni del conto sovvenzione, quali “la dettagliata indicazione del massimale, dell’eventuale scadenza del credito, del tasso di interesse annuo e del costo delle commissioni, nonché il dettaglio analitico degli oneri applicabili al momento della conclusione del contratto, né le modalità di svolgimento del servizio”. Non a caso, la Banca, pur contestando in diritto l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., in realtà, quello di cui, in concreto, si duole è “l’omesso esame delle prove” (vedi pag. 7 ricorso nella rubrica del motivo), che il Tribunale ha “errato nel dichiarare che non è stato dimostrato il collegamento tra i due conti” (pagg. 29,30 ricorso). 3. Con il secondo motivo è stato dedotto “l’omesso esame delle prove acquisite su punti decisivi della controversia in relazione alla prova della data certa”. Deduce il ricorrente che il Tribunale non ha considerato che, avendo la curatela ammesso il credito di cui al conto n. 20206, ritenendolo quindi opponibile alla massa, non poteva poi eccepire la mancanza di data certa dello stesso documento, nel momento in cui è stato chiesto di utilizzarlo anche per disciplinare il conto n. 281560. 4. Il motivo è inammissibile. E’ indiscutibile che il Tribunale abbia escluso dall’ammissione al passivo il credito relativo al saldo debitore portato dal conto sovvenzione n. 281560 con una doppia ratio decidendi: 1) non è stato provato il collegamento tra il conto corrente bancario n. 2206 ed il conto sovvenzione n. 281560; 2) i contratti per essere opponibili devono recare data certa anteriore al fallimento. Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza (o l’inammissibilità) delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018). 5. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento dei primi due motivi, l’istituto di credito ha dedotto l’omesso esame ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. in ordine alla domanda subordinata ex art. 2033 e 2041 cod. civ. nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033,2041, 2704 e 2710 cod. civ., 53 legge fall.. Deduce la banca di aver richiesto, in subordine, che il proprio credito fosse quantomeno ammesso al passivo per la sorte capitale e per gli interessi sostitutivi ex art. 117 L. 385/93 , esistendo un diritto della banca alla restituzione delle somme dalla stessa anticipate alla cliente a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e/o 2041 cod. civ.. Evidenzia, in proposito, che ove il curatore si limiti ad eccepire il difetto di data certa, non contestando la sussistenza del rapporto, il [OSCURATO:PERSONA] non può limitarsi a rigettare la domanda, ma deve chiedere al creditore istante la rideterminazione del credito anche a mezzo di CTU contabile. Pertanto, anche il Tribunale, previa nomina di un CTU contabile, avrebbe dovuto ammettere il credito della banca, depurato dagli elementi non pattuiti, riconoscendo quindi il capitale e gli interessi legali. 6. Il motivo è inammissibile. A fronte della motivazione con cui il decreto impugnato ha rigettato la domanda subordinata svolta dalla Banca – non era stata prodotta dall’istituto di credito documentazione ulteriore a sostegno di tale domanda oltre a quella ritenuta non opponibile alla curatela –la ricorrente non ha né contestato tale affermazione, né neppure precisato in questa sede a quanto ammonterebbe il credito, per capitale e interessi legali, richiesto in via subordinata, limitandosi genericamente a dedurre che il Tribunale avrebbe dovuto, a tal fine, nominare un CTU contabile. Non si liquidano le spese di lite, non avendo la curatela svolto difese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte de