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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23711/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del locale tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale - in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e al fine di procurarsi l'impunità - e lesioni aggravate; - rilevato che, avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore, articolando un unico motivo, con il quale lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata; - ritenuto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è limitata alla verifica della sussistenza di precedenti censure giudiziarie per desumere da tale progressione criminosa la maggiore pericolosità del reo, ma ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., in quale misura le pregresse condotte criminose possano ritenersi sintomatiche di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato di cui trattasi - cfr. pag. 3 della sentenza impugnata; - ritenuto, pertanto, che non merita alcuna censura la valutazione della Corte territoriale, che, senza illogicità, ha ritenuto la ricaduta nel reato per cui si procede espressione di più marcata pericolosità ed indice di maggior colpevolezza secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.192/07, sulla scorta della valutazione dei fatti illeciti già perpetrati dall'imputato, in relazione ai fatti specifici per cui è processo; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A D E ì "FATA U

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del locale tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale - in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e al fine di procurarsi l'impunità - e lesioni aggravate; - rilevato che, avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore, articolando un unico motivo, con il quale lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata; - ritenuto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è limitata alla verifica della sussistenza di precedenti censure giudiziarie per desumere da tale progressione criminosa la maggiore pericolosità del reo, ma ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., in quale misura le pregresse condotte criminose possano ritenersi sintomatiche di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato di cui trattasi - cfr. pag. 3 della sentenza impugnata; - ritenuto, pertanto, che non merita alcuna censura la valutazione della Corte territoriale, che, senza illogicità, ha ritenuto la ricaduta nel reato per cui si procede espressione di più marcata pericolosità ed indice di maggior colpevolezza secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.192/07, sulla scorta della valutazione dei fatti illeciti già perpetrati dall'imputato, in relazione ai fatti specifici per cui è processo; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A D E ì "FATA U
Sentenza Cassazione n. 23711/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris