CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 18005/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s.e4attre le conclusioni del PG _ ' -1A , w;kteb ilOiTensore e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato la Corte d'Appello di Bari ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale veniva disposto l'aggravamento, per mesi sei, della misura di prevenzione speciale per anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno per analoga durata nel comune di Bitonto, imposta con provvedimento del 3 Febbraio 2021 dal Tribunale di Bari. 2. Avverso il provvedimento della Corte di appello ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, lamentando l'erronea applicazione degli articoli 1, 4, 11, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 in relazione alla natura di mero aggravamento del provvedimento revocato ovvero vizio di motivazione, gravemente contraddittoria, apparente, mancante. Il provvedimento impugnato ha disposto la revoca della misura in aggravamento, pur avendo correttamente citato la giurisprudenza in proposito che ribadisce il principio per cui la misura di aggravamento si fonda sul presupposto dell'accertamento del giudizio di pericolosità e del conseguente inquadramento nella corrispondente categoria giuridica. Pur tuttavia la Corte di appello, del tutto incongruamente, ha introdotto ulteriori due criteri di valutazione privi di fondamento normativa e giurisprudenziale ovvero la necessità della specificità del richiamo all'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la unicità della violazione. In primo luogo, sì rileva la evidente contraddizione tra la ritenuta genericità del richiamo e la specificità dell'episodio a cui si fa riferimento relativo a plurime, quantunque contestuali, violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione, peraltro seguite dalla condanna da parte del Tribunale alla pena di mesi 8 di reclusione, pure riportata dalla Corte di appello nel decreto impugnato. Tale incongruità determina, ad avviso del ricorrente, la mera apparenza della motivazione, quindi la nullità del provvedimento. Si ignora, inoltre, che la disposizione specifica dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 159/2011 individua la violazione delle prescrizioni come un'ipotesi specificamente idonea a fondare anche da sola l'aggravamento della misura c;lià disposta. Per di più, nel caso di specie, si tratta di plurime violazioni delle prescrizioni ovvero la violazione dell'obbligo di soggiorno e la detenzione di due diversi strumenti di comunicazione vietati, un telefono cellulare e una ricetrasmittente come la stessa Corte aveva correttamente rilevato. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. Il difensore ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.Ed invero, premesso che l'aggravamento di una misura di prevenzione personale può essere disposto «quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura» e che anche la commissione di un unico reato, dopo l'applicazione della misura, consente l'aggravamento della stessa, ai sensi dell'art.11, d.lqs. 6 settembre 2011, n.159, a condizione che si tratti di un fatto che si connoti per una gravità tale da ledere di per sé l'ordine e la sicurezza pubblica (Sez. 6, n. 52204 del 03/10/2018 - dep. 20/11/2018, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 27429101; Sez. 5, n. 31678 del 13/06/2017, non mass.; Sez. 1, n. 4812 del 11/07/1997, Grossi, Rv. 208506), è evidente come nel caso di specie giudici di merito abbiano correttamente applicato la legge, come già correttamente interpretata da questa Corte, nella parte in cui danno conto della insufficienza dei riferimenti operati, tout court, alla violazione delle prescrizioni imputabili al proposto dopo la sottopo.sizione alla misura di prevenzione, senza minimamente affrontare il profilo della ricorrenza delle gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o della ripetuta violazione degli obblighi inerenti alla misura; violazione che non è stata ritenuta ricorrente nel caso di specie alla stregua delle violazioni indicate, riscontrate nell'ambito dell'unico contesto che portava all'accertamento del reato di cui all'art. 75 comma 2 d.lgs. n. 159/2011 per trasgressione dell'obbligo di soggiorno. Si aggiunge che la comunicazione della notizia di reato, ovvero un verbale di arresto, non costituisce un elemento di fatto, anche perché questo non è neppure descritto, e che, comunque, per la sua unicità, non può certo ritenersi configurabile una «ripetuta violazione degli obblighi inerenti la misura». E' evidente che, nell'ipotesi in cui viene valorizzato un unico fatto a fondamento della modifica in peius per l'interessato del provvedimento impositivo, non può parlarsi di ripetuta violazione degli obblighi inerenti alla misura, ed occorrerà valutare, quindi, se sussiste il presupposto delle «gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica». In altri termini, il provvedimento impugnato ha adeguatamente supportato la decisione dando conto delle ragioni per le quali non si potessero ritenere integrati i presupposti a cui l'art. 11 cit. ancora la possibilità di aggravamento della misura di prevenzione. D'altra parte, va ricordato che il ricorso per Cassazione in materia di prevenzione è consentito esclusivamente per violazione di legge che, con riferimento alla motivazione, si configura nel caso che la mancanza di motivazione sia assoluta o che si versi in ipotesi di motivazione meramente apparente (v. da ultimo, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 0). Con specifico riguardo alla materia della prevenzione, nella nozione di violazione di legge "va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (Sez. 6, Sentenza n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080 - 01; Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014„ Repaci, Rv. 260246 - 01), laddove nel caso di specie non ricorre affatto tale ipotesi della motivazione apparente.P P.Q.M. Dichiara inammissibile