CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 11558/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] F. cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilitàRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 27/08/2025, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanzaapplicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R.309/1990.2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato, affidando il ricorso atre motivi.2.1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazionein ordine ai gravi indizi di colpevolezza.2.2. Con il secondo motivo lamenta insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art.274, lettera c) cod. proc. pen.,non avendo il giudice esplicitato elementi in ordine a possibilifuture condotte reiterative del reato.2.3.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione del principio diproporzionalità e adeguatezza.3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data26/01/2026, il ricorrente, a mezzodel procuratore speciale, vi ha rinunciato.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, infavore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11558/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daALDO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 191/2026CINZIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 35873/2025GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] F. cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilitàRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 27/08/2025, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanzaapplicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R.309/1990.2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato, affidando il ricorso atre motivi.2.1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazionein ordine ai gravi indizi di colpevolezza.2.2. Con il secondo motivo lamenta insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art.274, lettera c) cod. proc. pen.,non avendo il giudice esplicitato elementi in ordine a possibilifuture condotte reiterative del reato.2.3.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione del principio diproporzionalità e adeguatezza.3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data26/01/2026, il ricorrente, a mezzodel procuratore speciale, vi ha rinunciato.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]