CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 09550/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; UL, Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui agli artt. 186 co.1,. co. 2 lett. c), co. 2 bis e 186 bis C.d.S., è manifestamente infondato oltre che generico- e aspecifico. Il ricorso si poggia su tre doglianze diversamente articolate: con la prima, si deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di responsabilità dell'imputato; con fa seconda, si deduce vizio di motivazione in reazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.; con la terza doglianza, si lamenta vizio di motivazione con riguardo alla prova di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto. Tutti i profili di doglianza si concretano in motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il primo e il terzo motivo di ricorso prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, riferite, peraltro, a motivi di appello non proposti, essendo ratto di appello articolato sulla richiesta della concessione della causa di non punibilità e delle attenuanti generiche. Il secondo motivo risulta reiterativo dei motivi di appello, non confrontandosi con la pronunzia impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato e rigettato la richiesta di concessione della invocate attenuanti generiche evidenziando, l'assenza di elementi positivi, tale non essendo certamente il mero dato costituito dall'età dell'imputato. Va allora rammentato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza delrimputato(Sez. 4 - n. 32872 del 0810612022„Rv.283489;Sez. 1, n. 39566 del 16 /02/2017, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01). Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuni ria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore detta Cassa delle ammende. Così deciso in Roma iJ 21 febbraio 2024 Consigliere esten