Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:361
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0272
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)
31 luglio 2020 (
*1
)
«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Diniego di assunzione per inidoneità all’esercizio delle funzioni – Termini di ricorso – Norma di ordine pubblico – Tardività – Computo del termine – Determinazione della data a partire dalla quale l’interessato poteva prendere conoscenza del contenuto della decisione – Irricevibilità manifesta»
Nella causa T‑272/19,
TO
, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata da É. Boigelot, avvocato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo per l’azione esterna (SEAE)
, rappresentato da S. Marquardt e R. Spac, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento, in primo luogo, della decisione del SEAE del 15 giugno 2018 con cui la ricorrente veniva informata del fatto che ella non soddisfaceva tutti i requisiti per l’assunzione previsti dall’articolo 82 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea e che non poteva essere assunta come agente contrattuale presso il SEAE e, in secondo luogo, della decisione della stessa autorità del 14 gennaio 2019 recante rigetto del suo reclamo del 14 settembre 2018 e, dall’altro lato, ad ottenere il risarcimento del preteso danno subito dalla ricorrente,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),
composto da J. Svenningsen, presidente, R. Barents, C. [OSCURATO:PERSONA], T. Pynnä (relatrice) e J. Laitenberger, giudici,
cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti
1
Con decisione del 15 giugno 2018, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») del [OSCURATO:PERSONA] europeo per l’azione esterna (SEAE) informava la ricorrente, candidata ad un posto di agente contrattuale in seno al SEAE, che ella non soddisfaceva tutti i requisiti per l’assunzione previsti dall’articolo 82 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») e che non poteva essere assunta come agente contrattuale. Il SEAE inviava tale decisione alla ricorrente al suo indirizzo personale di posta elettronica il 15 giugno 2018.
2
Il 14 settembre 2018, la ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») contro tale decisione. Detto reclamo veniva presentato per via elettronica, a partire dall’indirizzo professionale di posta elettronica del legale della ricorrente, con copia inviata all’indirizzo personale di posta elettronica della ricorrente.
3
Con decisione del 14 gennaio 2019, l’AACC del SEAE respingeva il reclamo della ricorrente. Il SEAE inviava tale decisone alla ricorrente e al suo legale, dapprima attraverso il programma Ares, un sistema di gestione dei documenti che permette di generare l’invio di un messaggio di posta elettronica a destinatari non dipendenti del SEAE, il 14 gennaio 2019 alle ore 17:46, poi con messaggio di posta elettronica, in pari data, alle ore 17:52 e alle ore18:05.
4
La ricorrente inviava un messaggio di posta elettronica al suo legale riguardo tale decisione, a partire dallo stesso indirizzo di posta elettronica utilizzato dal SEAE per l’invio della citata decisione e della decisione del 15 giugno 2018, il 15 gennaio 2019 alle ore 8:40.
5
A più riprese, il SEAE chiedeva alla ricorrente, con messaggio di posta elettronica, di confermare l’avvenuta ricezione di tale decisione, il 14 gennaio 2019 alle ore 17:52 e alle ore18:05, poi il 22 gennaio 2019. Tali richieste sono rimaste senza risposta.
Procedimento e conclusioni delle parti
6
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 aprile 2019, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
7
Il 16 settembre 2019, il SEAE ha presentato il controricorso.
8
Con decisione del presidente del Tribunale del 17 ottobre 2019, la presente causa è stata attribuita ad un nuovo giudice relatore, appartenente all’Ottava Sezione.
9
Il 5 novembre 2019, la ricorrente ha depositato la sua replica presso la cancelleria del Tribunale.
10
Il 24 gennaio 2020, il SEAE ha depositato la controreplica.
11
Il 14 febbraio 2020, il Tribunale (Ottava Sezione), su proposta del giudice relatore e nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, ha rivolto quesiti scritti alle parti, invitandole a darvi risposta per iscritto.
12
Il 2 marzo 2020, le parti hanno presentato le loro risposte ai quesiti del Tribunale.
13
Il 21 aprile 2020, su proposta del presidente del Tribunale, il Tribunale, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura, ha deciso di rinviare la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.
14
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2020, la ricorrente ha chiesto lo svolgimento di un’udienza di discussione. Il SEAE non ha preso posizione circa lo svolgimento di un’udienza nel termine impartito.
15
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione del 15 giugno 2018 con la quale l’AACC del SEAE le ha reso noto che ella non soddisfaceva tutti i requisiti per l’assunzione previsti all’articolo 82 del RAA e che non poteva essere assunta come agente contrattuale presso il SEAE;
–
annullare la decisione del 14 gennaio 2019 con la quale la stessa autorità ha respinto il suo reclamo depositato il 14 settembre 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»);
–
condannare il SEAE a versarle vari indennizzi;
–
condannare il SEAE alle spese.
16
Il SEAE conclude che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato;
–
condannare la ricorrente alle spese.
17
Nella controreplica, il SEAE fa valere inoltre che il ricorso sarebbe irricevibile a seguito della presentazione tardiva del ricorso.
In diritto
18
In forza dell’articolo 126 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. Nella fattispecie, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dai documenti agli atti, decide di statuire senza proseguire il procedimento, e ciò anche se la ricorrente ha chiesto al Tribunale la tenuta di un’udienza (v., in questo senso, ordinanze del 24 settembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
T‑105/08 P
,
EU:T:2008:402
, punto
21
, e del 2 dicembre 2010, Apostolov/Commissione,
T‑73/10 P
,
EU:T:2010:495
, punto
11
).
19
Nella controreplica, senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura, il SEAE fa valere per la prima volta che la decisione impugnata sarebbe stata notificata alla ricorrente il 14 gennaio 2019 e che il termine di tre mesi per proporre il ricorso conformemente all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, maggiorato del termine in ragione della distanza di dieci giorni, decorreva quindi dal 14 gennaio 2019 e scadeva il 24 aprile 2019. Il ricorso, proposto il 25 aprile 2019, sarebbe di conseguenza irricevibile in quanto tardivo.
20
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, il ricorso dinanzi al Tribunale dev’essere proposto entro il termine di tre mesi dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo. A norma dell’articolo 60 del regolamento di procedura, «[i] termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».
21
In primo luogo, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo il quale il motivo di irricevibilità invocato dal SEAE nella controreplica sarebbe un motivo nuovo, irricevibile in forza dell’articolo 84 del regolamento di procedura.
22
Infatti, secondo una giurisprudenza costante, i termini per proporre reclami e ricorsi, contemplati dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, sono perentori e non possono essere rimessi alla disponibilità delle parti e del giudice, al quale spetta verificare, anche d’ufficio, se i termini stessi sono stati rispettati. Tali termini rispondono all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o qualsiasi trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (sentenze del 7 luglio 1971, Müllers/CES,
79/70
,
EU:C:1971:79
, punto
18
, e del 30 gennaio 2013, Wahlström/Frontex,
F‑87/11
,
EU:F:2013:10
, punto
32
; v., altresì, ordinanza del 14 gennaio 2014, Lebedef/Commissione,
F‑60/13
,
EU:F:2014:6
, punto
36
e giurisprudenza citata).
23
In secondo luogo, occorre rilevare che la ricorrente, nel ricorso, non contesta che la decisione impugnata sia stata ricevuta nella sua casella di posta elettronica e in quella del suo legale il 14 gennaio 2019. Così, nell’atto introduttivo, ella precisa che «[i]l 14 gennaio 2019, l’APN del SEAE [ha] notifica[to] alla ricorrente e al suo difensore la sua decisione sul reclamo presentato il 14 settembre 2018». Nelle sue osservazioni in risposta ai quesiti del Tribunale, la ricorrente asserisce che «[q]uesta è solo un’informazione quanto alla data indicata sulla decisione stessa […], in nessun modo quanto alla ricezione e alla presa di conoscenza di quest’ultima». Tuttavia, in risposta al quesito del Tribunale con cui era invitata a «precisare a quale data e attraverso quale mezzo (o quali mezzi) ella abbia ricevuto la [decisione impugnata]», la ricorrente precisa che tale decisione «le è stata inviata per posta elettronica […] il 14 gennaio 2019 alle ore 18:04:43».
24
Pertanto, il SEAE considera che la decisione impugnata è stata validamente notificata alla ricorrente il 14 gennaio 2019, di modo che il termine di ricorso scadeva il 24 aprile 2019, mentre la ricorrente fa valere, nelle sue osservazioni in risposta ai quesiti del Tribunale, che il termine sarebbe scaduto il 25 aprile 2019, giorno del deposito dell’atto introduttivo del ricorso. Infatti, secondo la ricorrente, «[s]e si vuole che [l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura] produca effetti e acquisti tutto il suo significato, bisogna dedurne che l’atto si considera effettuato l’indomani del giorno in cui è inviato al funzionario per il calcolo del termine di ricorso» e, «[n]ella fattispecie, il primo giorno utile è, pertanto, il 15 gennaio 2019, non il 14 gennaio 2019».
25
Le osservazioni della ricorrente in risposta ai quesiti del Tribunale mettono in evidenza il fatto che il suo calcolo del termine di ricorso si basa su un errore di interpretazione dell’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
26
L’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura, da un lato, prevede che, «se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi […] è calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine». L’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura, dall’altro lato, prevede che, «un termine espresso in settimane, in mesi […] scade con lo spirare del giorno che, nell’ultima settimana, nell’ultimo mese […], ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire da cui il termine dev’essere calcolato».
27
Risulta dalla giurisprudenza, inaugurata dalla Corte con la sentenza del 15 gennaio 1987, Misset/Consiglio (
152/85
,
EU:C:1987:10
, punti
7
e
8
), che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non vi è contraddizione tra l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura. Vero è che il termine decorre solo dalla fine del giorno della notifica. Nondimeno, quando il termine di ricorso è espresso in mesi, tale termine scade alla fine del giorno che, nel mese indicato dal termine, ha lo stesso numero del giorno della notifica (ordinanza del 12 maggio 2009, CHEMK e KF/Consiglio e Commissione,
T‑190/08
, non pubblicata,
EU:T:2009:154
, punto
21
).
28
Nella fattispecie, anche se la decisione impugnata è stata validamente notificata alla ricorrente il 14 gennaio 2019, il termine di ricorso di tre mesi sarebbe decorso dal 15 gennaio alle ore 00:00 per esaurirsi il 14 aprile a mezzanotte. Maggiorato del termine in ragione della distanza di dieci giorni, il termine di ricorso sarebbe quindi scaduto il 24 aprile a mezzanotte. Ne risulterebbe che il ricorso, proposto il 25 aprile 2019, sarebbe tardivo.
29
In terzo luogo, occorre pertanto verificare se sia dimostrato che la decisione impugnata sia stata validamente notificata alla ricorrente il 14 gennaio 2019.
30
Al riguardo, occorre rilevare che, nell’ipotesi in cui si fosse sbagliata nel calcolo del termine di ricorso, la ricorrente contesta che la notifica sia validamente avvenuta il 14 gennaio 2019. Secondo la ricorrente, dovrebbe essere decisivo per la data di notifica il momento in cui ella è venuta a conoscenza della decisione impugnata inviata con messaggio di posta elettronica. Orbene, ella sarebbe «verosimilmente» venuta a conoscenza del messaggio di posta elettronica in questione solo la mattina del 15 gennaio 2019.
31
Si deve ricordare, oltre alla giurisprudenza citata al precedente punto 22, che spetta alla parte che fa valere un superamento del termine, e cioè, nella fattispecie, il SEAE, fornire la prova della data da cui detto termine decorre (sentenza del 5 giugno 1980, Belfiore/Commissione,
108/79
,
EU:C:1980:146
, punto
7
; v., altresì, sentenza del 30 gennaio 2013, Wahlström/Frontex,
F‑87/11
,
EU:F:2013:10
, punto
33
e giurisprudenza citata). Se quest’ultima si è posta nell’impossibilità di fornire – sotto questo aspetto – una prova completa, il dubbio che sussiste circa il momento da cui decorre il termine di ricorso deve andare a favore del ricorrente (v., in questo senso, sentenze del 5 giugno 1980, Belfiore/Commissione,
108/79
,
EU:C:1980:146
, punto
7
, e del 9 luglio 2020, Commissione/HM,
C‑70/19 P
, non pubblicata,
EU:C:2020:544
, punto
123
).
32
La prova del fatto che il destinatario di una decisione ha potuto prenderne utilmente conoscenza può tuttavia risultare da varie circostanze, più in particolare qualora l’istituzione interessata si fondi non su semplici indizi, ma su elementi, compresi quelli forniti dall’interessato, da cui risulti che, in quanto destinatario, quest’ultimo ha ricevuto al suo indirizzo di posta elettronica un messaggio e che, verosimilmente, ha potuto aprirlo e prendere così debitamente conoscenza di tale decisione (v., in questo senso, ordinanza del 14 gennaio 2014, Lebedef/Commissione,
F‑60/13
,
EU:F:2014:6
, punto
44
). Infatti, secondo la giurisprudenza, gli elementi di fatto invocati da una parte possono essere tali da obbligare la controparte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito concludere che l’onere della prova è stato soddisfatto (v. sentenza del 17 novembre 2016, Fedtke/CESE,
T‑157/16 P
, non pubblicata,
EU:T:2016:666
, punto
39
e giurisprudenza citata).
33
Alla luce di quanto precede, spetta pertanto al Tribunale verificare se sia dimostrato che il termine di ricorso non era scaduto al momento della proposizione del ricorso nella presente causa, e cioè il 25 aprile 2019, il che sarebbe tuttavia avvenuto se la decisione impugnata fosse stata validamente notificata alla ricorrente il 14 gennaio 2019.
34
A questo proposito, la notifica mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, come prevista all’articolo 26, terzo comma, dello Statuto, costituisce una modalità di notifica valida. Nella fattispecie, il SEAE ha scelto di non avvalersi di tale modalità. Tuttavia, quest’ultima non è la sola modalità possibile in materia di notifica di decisioni amministrative (v., in questo senso, ordinanze del 16 dicembre 2010, AG/Parlamento,
F‑25/10
,
EU:F:2010:171
, punto
38
, e del 14 gennaio 2014, Lebedef/Commissione,
F‑60/13
,
EU:F:2014:6
, punto
42
).
35
In particolare, qualora l’amministrazione accetti la presentazione di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, per posta elettronica, nella fattispecie a partire dall’indirizzo professionale di posta elettronica del legale dell’autrice del reclamo, con copia inviata all’indirizzo personale di posta elettronica di quest’ultima, è legittimo, tenuto conto della scelta di tale modalità di comunicazione operata dalla stessa interessata, che tale amministrazione, in applicazione del principio del parallelismo delle forme, possa anch’essa notificare la sua risposta all’interessata mediante un messaggio di posta elettronica inviato a partire dall’indirizzo di posta elettronica dell’AACC o a partire dal suo programma di gestione della posta elettronica, nella fattispecie mediante il programma Ares, agli indirizzi di posta elettronica della detta autrice del reclamo e del suo legale (v., in questo senso, ordinanza del 14 gennaio 2014, Lebedef/Commissione,
F‑60/13
,
EU:F:2014:6
, punto
43
).
36
D’altro canto, discende dal principio di rappresentanza che, quando un reclamo è presentato da un avvocato a nome di una persona da lui rappresentata, la notifica della risposta a tale avvocato equivale a notifica a tale persona (v., in questo senso e per analogia, sentenza del 6 maggio 2009, Sergio e a./Commissione,
F‑137/07
,
EU:F:2009:46
, punto
125
).
37
Tuttavia, perché una decisione sia validamente notificata ai sensi delle disposizioni dello Statuto, occorre non soltanto che essa sia stata comunicata al suo destinatario, ma anche che quest’ultimo sia stato messo in grado di prendere utilmente conoscenza del suo contenuto (sentenza del 15 giugno 1976, Jänsch/Commissione,
5/76
,
EU:C:1976:92
, punto
10
; v., altresì, sentenza del 30 gennaio 2013, Wahlström/Frontex,
F‑87/11
,
EU:F:2013:10
, punto
34
e giurisprudenza citata).
38
Si deve constatare che l’invio di un messaggio di posta elettronica non dà di per sé garanzia della sua effettiva ricezione da parte del destinatario. Infatti, un messaggio di posta elettronica può non pervenire a quest’ultimo per ragioni tecniche. Inoltre, anche nell’ipotesi in cui il messaggio di posta elettronica pervenga effettivamente al suo destinatario, è possibile che la ricezione non si verifichi alla data dell’invio [sentenza dell’8 ottobre 2008, Sogelma/AER,
T‑411/06
,
EU:T:2008:419
, punto
77
; v. altresì, in questo senso, sentenze del 28 novembre 2013, Gaumina/EIGE,
T‑424/12
, non pubblicata,
EU:T:2013:617
, punto
40
, e del 7 dicembre 2018, GE.CO.P./Commissione,
T‑280/17
,
EU:T:2018:889
, punto
51
(non pubblicata)].
39
Nella fattispecie, il SEAE ha dimostrato di aver proceduto all’invio della decisione impugnata alla ricorrente e al suo legale il 14 gennaio 2019, contemporaneamente per posta elettronica e mediante il programma Ares.
40
Dagli elementi di prova forniti dal SEAE risulta altresì che i suoi servizi hanno utilizzato, per l’invio alla ricorrente della decisione impugnata, lo stesso indirizzo di posta elettronica precedentemente utilizzato per l’invio della decisione del 15 giugno 2018, oggetto del reclamo della ricorrente, e che non hanno commesso errori nel compilare il detto indirizzo. D’altro canto, il SEAE ha utilizzato per il legale della ricorrente lo stesso indirizzo di posta elettronica a partire dal quale tale legale aveva presentato, a nome della ricorrente, il reclamo del 14 settembre 2018. Ne consegue che gli indirizzi di posta elettronica utilizzati dal SEAE per l’invio della decisione impugnata erano indirizzi validi.
41
Come si è già detto al precedente punto 23, la ricorrente non contesta che la ricezione della decisione impugnata sia avvenuta, nella fattispecie, in maniera istantanea e abbia quindi coinciso con il suo invio, il 14 gennaio 2019, al suo indirizzo di posta elettronica e a quello del suo legale. Pertanto, in risposta al quesito del Tribunale con cui era invitata a «precisare a quale data e attraverso quale mezzo (o quali mezzi) ella abbia ricevuto la [decisione impugnata]», la ricorrente precisa che tale decisione «le è stata inviata per posta elettronica […] il 14 gennaio 2019 alle ore 18:04:43».
42
Dalla giurisprudenza ricordata al precedente punto 37 risulta che, perché una decisione sia validamente notificata ai sensi dello Statuto, occorre non che il suo destinatario abbia effettivamente preso conoscenza del suo contenuto, ma che lo stesso sia stato messo in grado di prenderne utilmente conoscenza. A questo proposito, la prova che il destinatario di una decisione non soltanto l’abbia ricevuta, ma abbia anche potuto prenderne utilmente conoscenza, può risultare da diverse circostanze (ordinanza del 14 gennaio 2014, Lebedef/Commissione,
F‑60/13
,
EU:F:2014:6
, punto
44
).
43
Così, nell’ordinanza del 14 gennaio 2014, Lebedef/Commissione (
F‑60/13
,
EU:F:2014:6
, punti da
45
a
48
), il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che era dimostrato che il ricorrente era in grado di consultare la sua casella professionale di posta elettronica, che aveva ricevuto il messaggio di posta elettronica controverso e che era in grado di aprirlo e di prenderne utilmente conoscenza, anche se aveva scelto di non aprirlo in quel determinato momento.
44
Nella fattispecie, occorre rilevare che la decisione dell’AACC del SEAE del 15 giugno 2018, oggetto del reclamo della ricorrente, era stata anch’essa inviata a quest’ultima per posta elettronica, allo stesso indirizzo di posta elettronica. È ancora tale indirizzo di posta elettronica che la ricorrente ha utilizzato per inviare al suo legale, il 15 gennaio 2019 alle ore 8:40, un messaggio di posta elettronica nel quale essa afferma di aver preso conoscenza della decisione impugnata.
45
I documenti prodotti dalle parti dinanzi al Tribunale dimostrano quindi che la ricorrente non soltanto non fa valere alcun ostacolo tecnico alla ricezione o alla consultazione dei controversi messaggi di posta elettronica del SEAE, ma era anche in grado di consultare la sua casella personale di posta elettronica e che, prima e dopo la comunicazione della decisione impugnata, aveva utilizzato tale casella nell’ambito dei suoi scambi di corrispondenza con il SEAE e con il suo legale.
46
Ne consegue che il SEAE ha fornito sufficienti elementi di fatto a dimostrazione della circostanza che la decisione impugnata è stata comunicata alla ricorrente e al suo legale il 14 gennaio 2019 e che la ricorrente è stata messa in grado di prendere conoscenza del contenuto della detta decisione sin da tale data.
47
Più precisamente, la ricorrente non contesta che ella o il suo legale abbia avuto la possibilità di prendere conoscenza della decisione impugnata il 14 gennaio 2019. Al contrario, ella sostiene che non le può essere contestato il fatto di non aver consultato la sua casella di posta elettronica nel corso della serata del 14 gennaio 2019, o al suo legale il fatto di non aver dato alcun seguito a tale messaggio di posta elettronica la sera stessa, ammettendo così che una siffatta possibilità esisteva.
48
Per contro, ella fa valere che è «il 15 gennaio alle ore 8:40 del mattino» che, «verosimilmente, ella [ha preso] conoscenza (di una parte, ovvero l’ultima pagina del documento) del messaggio di posta elettronica inviatole presso la sua casella personale di posta elettronica il giorno precedente, verso sera».
49
La circostanza che la ricorrente sostenga di aver verosimilmente preso effettiva conoscenza del messaggio di posta elettronica controverso solo al mattino del 15 gennaio 2019 non è tuttavia, come si è ricordato al precedente punto 42, decisiva per la determinazione del dies a quo del termine. Risulta dalla risposta della ricorrente che ella si è basata su un’interpretazione errata della giurisprudenza, secondo la quale la data di presa di conoscenza effettiva della decisione sarebbe decisiva per stabilire la data della notifica. Orbene, come si è ricordato al precedente punto 42, perché una decisione sia debitamente notificata ai sensi dello Statuto, occorre non che il suo destinatario abbia effettivamente preso conoscenza del suo contenuto, ma che lo stesso sia stato messo in grado di prenderne utilmente conoscenza.
50
Infatti, se la tesi della ricorrente dovesse essere accolta, si finirebbe con l’ammettere che, in caso di comunicazione di una decisone senza richiesta di un avviso di ricevimento, il destinatario di tale comunicazione ha il diritto di scegliere a quale data è stato in grado di prendere utilmente conoscenza del suo contenuto (v., in questo senso, sentenza del 29 novembre 2018, WL/ERCEA,
T‑493/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:852
, punto
63
). Orbene, il principio di certezza del diritto osta a che la decorrenza dei termini di ricorso possa essere rimessa alla discrezionalità di una delle parti (ordinanza del 16 dicembre 2010, AG/Parlamento,
F‑25/10
,
EU:F:2010:171
, punto
51
).
51
Poiché la ricorrente asserisce che ella o il suo legale non aveva, al momento della pretesa notifica, ossia il 14 gennaio 2019 alle ore 18:05, alcun obbligo di consultare le rispettive caselle di posta elettronica, occorre constatare che non esiste una fascia oraria generalmente applicabile entro la quale una decisione possa essere validamente notificata e al di fuori della quale una notifica non sia valida.
52
In primo luogo, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 37, solo la circostanza che il destinatario sia in grado di prendere utilmente conoscenza del contenuto di una decisione comunicatagli caratterizza la sua notifica. Secondo tale definizione, il fatto che siffatta notifica sia avvenuta al mattino, a mezzogiorno, alla sera o addirittura di notte non è quindi rilevante. Se il destinatario viene messo in grado di prendere utilmente conoscenza del contenuto di una decisione che gli viene comunicata la sera tardi, la decisione gli è notificata a quel momento. Se il destinatario è in grado di prendere utilmente conoscenza del contenuto della decisione solo il giorno seguente o successivamente, è solo a quel momento che la decisione gli è notificata.
53
In secondo luogo, il Tribunale osserva che sarebbe impossibile fissare, con la necessaria certezza del diritto, fasce orarie durante le quali una notifica sia considerata valida ed escludere altre fasce orarie. Infatti, le disponibilità dei destinatari potenziali e la loro capacità di connettersi possono variare notevolmente. Al riguardo, si deve sottolineare che il legislatore ha scelto di esprimere i termini di ricorso in giorni, settimane e mesi e non in ore, il che testimonia che il legislatore non attribuisce importanza al fatto che una notifica venga effettuata in una fascia oraria determinata.
54
In terzo luogo, non sarebbe del resto coerente fissare una siffatta fascia oraria per una notifica mediante posta elettronica, mentre una notifica mediante lettera raccomandata può essere effettuata, in linea di massima, in qualunque momento della giornata. Infatti, l’orario di consegna di una lettera raccomandata dipende, innanzitutto, dalle regolamentazioni postali. Al fine di aumentare al massimo le probabilità di poter effettivamente consegnare una lettera raccomandata i passaggi di primo mattino o verso sera non sono, almeno attualmente, inusuali. La questione di stabilire se l’orario sia opportuno o no non è decisiva per determinare se la notifica sia valida, purché il destinatario riceva il documento da notificare.
55
A questo proposito, dall’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura discende che, relativamente ad atti da notificare, il termine di ricorso decorre dalla fine del giorno della notifica, indipendentemente dall’ora in cui la notifica dell’atto impugnato è avvenuta (v., in questo senso e per analogia, sentenza del 15 gennaio 1987, Misset/Consiglio,
152/85
,
EU:C:1987:10
, punto
7
, e ordinanza dell’11 giugno 2020, GMPO/Commissione,
C‑575/19 P
, non pubblicata,
EU:C:2020:448
, punto
30
).
56
Infine, e considerando che la ricezione della decisione impugnata è dimostrata nel caso di specie (v. precedenti punti 23, 40 e seguenti), solo ostacoli rientranti nella sfera personale della ricorrente e del suo legale che abbiano impedito loro di prendere conoscenza della decisione impugnata il 14 gennaio 2019 dopo averla ricevuta potrebbero mettere in discussione la conclusione secondo la quale essi sono stati anche messi in grado di prenderne utilmente conoscenza a tale data. Attesi gli elementi di fatto forniti dal SEAE quanto alla notifica della decisione impugnata alla ricorrente e al suo legale per posta elettronica o mediante il programma Ares, nonché il fatto che la ricezione della decisione impugnata è nel caso di specie provata, la ricorrente avrebbe pertanto dovuto indicare le eventuali ragioni per le quali né lei né il suo legale sono stati in grado di prendere utilmente conoscenza della decisione impugnata ricevuta il 14 gennaio 2019 (v., in questo senso e per analogia, sentenza del 17 novembre 2016, Fedtke/CESE,
T‑157/16 P
, non pubblicata,
EU:T:2016:666
, punto
41
).
57
Tuttavia, la ricorrente non ha fornito alcuna precisazione al riguardo, malgrado i quesiti rivolti dal Tribunale. Al contrario, ella si è limitata ad asserire di aver «verosimilmente» preso conoscenza dei messaggi di posta elettronica del SEAE solo il 15 gennaio 2019 e di ritenere di non essere stata tenuta a consultare la sua casella di posta elettronica prima di tale momento. Per giunta, ella non ha contestato il fatto di essere rappresentata, a quel momento, da un legale che aveva ricevuto il messaggio di posta elettronica del SEAE alla stessa data del 14 gennaio 2019.
58
Di conseguenza e considerato quanto ricordato ai precedenti punti 31 e 32, il Tribunale conclude che, tenuto conto degli elementi forniti dal SEAE e dell’assenza di qualsiasi elemento fornito dalla ricorrente da cui risulti che quest’ultima e il suo legale sono stati nell’impossibilità di prendere utilmente conoscenza dei messaggi di posta elettronica ricevuti il 14 gennaio 2019, si deve constatare che l’onere della prova è stato soddisfatto dal SEAE. Pertanto, è stato dimostrato che la ricorrente non soltanto ha ricevuto la decisione impugnata il 14 gennaio 2019, ma è stata anche messa in grado di prenderne utilmente conoscenza a tale data.
59
Si deve concludere nel senso che la decisione impugnata è stata validamente notificata alla ricorrente, ai sensi della giurisprudenza ricordata al precedente punto 37, il 14 gennaio 2019.
60
Di conseguenza, in applicazione delle modalità di calcolo del termine illustrate ai precedenti punti da 26 a 28, il ricorso, proposto il 25 aprile 2019, è tardivo.
61
Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Sulle spese
62
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il SEAE ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
2)
TO è condannata alle spese.
Lussemburgo, 31 luglio 2020.
Il cancelliere
E. [OSCURATO:PERSONA] presidente
J. Svenningsen
(
*1
) Lingua processuale: il francese.