CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 35265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza in relazione al secondo, quarto e quinto motivo e per il rigetto del ricorso nel resto. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, pervenute in data 23 giugno 2022, con le quali, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO Di FATTO 1.Con sentenza del 20 settembre 2021, la Corte di appello di Torino ha, in parziale riforma della condanna pronunciata in data 22 luglio 2019 dal Tribunale di Verbania in composizione monocratica nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], rideterminato la pena in 15.000, 00 euro di multa, confermando nel resto. Il Tribunale di Verbania con la sentenza di primo grado, previa affermazione della penale responsabilità, lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione con pena sospesa e non menzione, statuendo anche sulle richieste della costituita parte civile. L'imputazione ha ad oggetto la condotta di diffamazione posta in essere mediante pubblicazioni delle seguenti frasi sul profilo facebook e riferite alla persona offesa costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] di Bacino del [OSCURATO:PERSONA]: "..potremmo chiedere le immediate dimissioni dei vertici di CON.SERV.COV. e COUB (tre giorni fa in piazza a fare sfilata e gongolarsi) CON.SER.VCO e COUB andrebbero commissariati. In un paese non controllato dalla mafia questo sarebbe avvenuto da tempo.. " 2.Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge per difetto di procedibilità quanto alla mancanza e irregolarità della querela. Lamenta il ricorrente che la querela è stata sporta da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante del Coub, ma la querela non è rituale rispetto alla sua qualità di rappresentante perché non è preceduta dalla delibera del Consiglio di Amministrazione avendo il presidente solo poteri di rappresentanza esterna e non poteri decisionali. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agii artt. 521 cod. pen. quanto alla mancata corrispondenza tra accusa e sentenza. In particolare, secondo quanto ritenuto dal ricorrente, il giudice di appello avrebbe argomentato la sussistenza del reato di diffamazione richiamando anche altri passi del post ed in particolare quello in cui si allude alle assunzioni contra legem da parte del consorzio; tuttavia, queste dichiarazioni non hanno formato oggetto della imputazione e non può considerarsi il COUB oggetto della diffamazione con riferimento a siffatti argomenti. 2.3 Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte ha escluso la sussistenza della esimente dell'esercizio del diritto di critica con riferimento alle espressioni utilizzate. Nel richiamare la giurisprudenza di questa sezione della Corte, il ricorrente ha affermato che sarebbero state utilizzate espressioni le quali esprimono la mancanza di fiducia nelle capacità del consorzio o del Comune, ma non il loro carattere mafioso.2.4.Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art.539 cod. proc. pen. e alle statuizioni civili. La somma liquidata a titolo di provvisionale alle costituite parti civili non risulterebbe giustificata, né vi è prova del danno liquidato, sia pure a titolo di provvisionale. 2.5. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 600 comma 3 cod. proc. pen. in relazione alla mancata indicazione dei giustificati motivi a fondamento della provvisionale. Erroneamente la Corte territoriale ritiene che la prova del danno grave e irreparabile che deriverebbe all'imputato dal pagamento della provvisionale la dovrebbe fornire l'imputato, ma ciò rappresenta una erronea applicazione del principio di cui al'art.2967 cod. civ. spettando all'imputato l'onere di siffatta prova solo se la sentenza dia conto dei giustificati motivi che consentono il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1.1. La sentenza impugnata ha correttamente applicato l'art. 122 cod. pen. che stabilisce che «Il reato commesso in danno di più persene è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse». Nel caso di specie il ricorso non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza di appello e con la stessa imputazione dal momento che il querelante [OSCURATO:PERSONA] è altresì il legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] di Bacino (COUB) ed è stato il destinatario delle offese pubblicate attraverso il post di facebook . Come, tuttavia, evidenziato nella sentenza impugnata (p.8) "la affermazione [diffamatoria] lede non solo il consorzio in sé considerato che non ha presentato querela, ma anche la persona del suo Presidente inteso come persona fisica che lo rappresenta (nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA]) che ha presentato querela, la quale "giova" anche alla persona giuridica". 1.2. Il secondo motivo è anche esso inammissibile in quanto manifestamente infondato non confrontandosi con le motivazioni della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte sul punto. Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi.Qualora la diversità non incida in modo significativo sul fatto e non pregiudichi le possibilità di difesa dell'imputato, ove lo stesso ne sia stato a conoscenza sulla base degli atti di indagine, non può dirsi violato il principio di cui all'art.521 cod. proc. pen. (Sez. 3 n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477). Dunque, il principio di correlazione tra accusa e sentenza non si traduce nel mero confronto tra il contenuto letterale della imputazione e l'ipotesi per la quale è intervenuta condanna, quanto piuttosto nella garanzia per l'imputato nel corso del processo di potersi confrontare con tutti gli elementi di accusa che saranno posti a fondamento della sua eventuale condanna. 1.2.1. La circostanza che, nel caso in esame, nel capo di imputazione sia stata indicata come diffamatoria solo una specifica parte del post pubblicato ("[..]potremmo chiedere le immediate dimissioni dei vertici di CON.SERV.COV. e COUB (tre giorni fa in piazza a fare sfilata e gongolarsi) CON.SER.VCO e COUB andrebbero commissariati. In un paese non controllato dalla mafia questo sarebbe avvenuto da tempo[..]."), non può certo essere preclusiva per il giudice che motiva in relazione alla valenza diffamatoria dei giudizi espressi, il richiamo ad altre espressioni utilizzate nel medesimo post e che meglio consentono di comprendere, attraverso una corretta contestualizzazione delle espressioni medesime, la loro portata diffamatoria. Tale puntualizzazione va apprezzata tenendo conto che letteralmente il capo di imputazione riproduce alcune espressioni del post a titolo esemplificativo come reso palese dalla precisazione "[..] contenente, tra l'altro, i seguenti commenti[..]". 1.3. Inammissibile perché aspecifico il terzo motivo. Occorre preliminarmente evidenziare che in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019 (dep. 2020) Rv. 278145) La sentenza impugnata ha correttamente risposto alle censure mosse nell'atto di appello e riproposte in questa sede. In particolare, rilevante ai fini della esclusione della esimente dell'esercizio di critica invocata è la considerazione in base alla quale solo se colui, che criticando le altrui azioni, indica i fatti sui quali si fondano le sue affermazioni astrattamente lesive della reputazione della persona offesa, può pretendere una valutazione di proporzionalità tra la lesività dello scritto diffamatorio e la gravità dei fatti che lo hanno indotto a scrivere. Se i fatti che sorreggono l'offesa non risultano accertati, non è possibile valutare l'offensività degli stessi con la impossibilità di invocare l'art. 51 cod. pen. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che "In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui. (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020 Rv. 279909). La sentenza ha fatto buon governo dei principi enunciati nel ritenere inapplicabile all'imputato la invocata esimente avendo egli attribuito al Gentina e ai membri del Consorzio unico di Bacino di Verbania, senza alcun appiglio oggettivo, comportamenti così gravi da rendere necessario lo scioglimento e il conseguente commissariamento, ipotesi quest'ultima che non si sarebbe realizzata per la presenza di ingerenze mafiose. 1.4. Inammissibile perché manifestamente infondati sono anche il quarto e il quinto motivo. 1.4.1. In relazione al quarto motivo può richiamarsi la giurisprudenza univoca di questa Corte in base alla quale "Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 277711). E' proprio la natura interinale e provvisoria della condanna alla provvisionale che non ne consente l'impugnazione in questa sede. 1.4.2. Quanto alla mancata sospensione della esecutività della concessa provvisionale anche in tal caso la Corte di Appello ha fatto buon governo dei principi fissati da questa Corte. L'istituto della provvisionale è disciplinato sulla scia della previsione di cui all'art. 278, comma secondo, cod. proc. civ., ed anche in sede penale, ai fini della liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata (Sez. 6, n. 39542 del 22/03/2016, Fronti e altri, Rv. 268110,). Elementi essenziali della disciplina sono pertanto la richiesta di parte, non potendosi il giudice esprimere d'ufficio, nonché la presenza di una sentenza di condanna generica che richiede l'accertamento di un reato per il quale non è stata compiutamente raggiunta la prova in ordine all'entità del risarcimento, ma soltanto la sua certezza sino all'ammontare della provvisionale. A ciò, peraltro, va aggiunto che la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva ex lege, come espressamente prevede l'art. 540, comma secondo, cod. proc. pen. 1.4.3. La Corte di appello si è limitata a richiedere al ricorrente la prova secondo le regole civilistiche dei gravi motivi per sospendere la esecutività della provvisionale, motivando altresì in positivo e indicando che comunque l'imputato è soggetto di percettore di reddito. Di contro, la difesa del ricorrente non ha specificato, nemmeno in questa sede, le ragioni che avrebbero necessitato la sospensione ex art. 600, ultimo comma, cod. proc. pen., che, come è noto, è sì consentita, "quando ricorrono gravi motivi (come oggi prevede la norma processuale in esame, a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza 27/07/1994, n. 353, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del previgente testo che subordinava la sospensione dell'esecuzione alla condizione che dalla stessa potesse "derivare grave e irreparabile danno"). Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez.5 , n. 19351 del 18/12/2017), infatti, ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o oltamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa