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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43922/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 22158/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto contro la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizi di motivazione in ordine alla asserita aspecificità dei motivi dell'appello; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze manifestamente infondate, facendo riferimento, in maniera indeterminata ,ad una omessa risposta da parte dei giudici di secondo grado delle dichiarazioni che erano state rese dal prevenuto ai militari della guardia di finanza, senza alcun collegamento ovvero alcun chiarimento in ordine alle numerose prove a carico che erano state valutate dai giudici di primo grado; l'appello era, dunque, non specifico, perché tale requisito implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 22158/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto contro la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizi di motivazione in ordine alla asserita aspecificità dei motivi dell'appello; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze manifestamente infondate, facendo riferimento, in maniera indeterminata ,ad una omessa risposta da parte dei giudici di secondo grado delle dichiarazioni che erano state rese dal prevenuto ai militari della guardia di finanza, senza alcun collegamento ovvero alcun chiarimento in ordine alle numerose prove a carico che erano state valutate dai giudici di primo grado; l'appello era, dunque, non specifico, perché tale requisito implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 43922/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris