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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 13951/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27177 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53B04 G224U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delle rappresentanti per procura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67M07 L840D) -controricorrente- nonché PAURO Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62P18 H893A), in per- sona del legale rappresentante pro tempore, -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Padova n. 132/2020, pubblicata in data 17 gennaio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 27177/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 3 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27177/2020 Numero sezionale 3908/2022 Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione im-Numero di raccolta generale 13951/2022Data pubblicazione 03/05/2022 mobiliare promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell’esecuzione ha deciso una controversia insorta tra i credi- tori in sede di distribuzione, ai sensi dell’art. 512 c.p.c..

Uni- polReC S.p.A. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso la relativa ordinanza.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in rappre- sentanza di [OSCURATO:SOCIETA]..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

La società ricorrente, prima della data fissata per l’adunanza, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla contro- parte costituita.

Ragioni della decisione

1. La società ricorrente, prima della data fissata per l’adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, riconoscendo la tardività dello stesso, come segnalato nella proposta del relatore.

La rinuncia risulta regolare in quanto anteriore all’adunanza camerale e sottoscritta dal procuratore della parte rinunciante, a tanto abilitato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; l’atto di rinuncia risulta altresì notificato alla società controricorrente (non risul- ta peraltro l’accettazione di quest’ultima).

Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia.

Ric. n. 27177/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27177/2020 Numero sezionale 3908/2022 Le spese del giudizio di cassazione restano a carico della parte Numero di raccolta generale 13951/2022Data pubblicazione 03/05/2022 rinunciante, liquidate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., anche in considerazione della riconosciuta tardiva noti- ficazione del ricorso e, quindi, della virtuale soccombenza di quest’ultima. per questi motivi La Corte: - dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricor- rente, liquidandole in complessivi € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 27177/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27177 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53B04 G224U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delle rappresentanti per procura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67M07 L840D) -controricorrente- nonché PAURO Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62P18 H893A), in per- sona del legale rappresentante pro tempore, -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Padova n. 132/2020, pubblicata in data 17 gennaio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 27177/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 3 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27177/2020 Numero sezionale 3908/2022 Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione im-Numero di raccolta generale 13951/2022Data pubblicazione 03/05/2022 mobiliare promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell’esecuzione ha deciso una controversia insorta tra i credi- tori in sede di distribuzione, ai sensi dell’art. 512 c.p.c.. Uni- polReC S.p.A. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso la relativa ordinanza. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in rappre- sentanza di [OSCURATO:SOCIETA].. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. La società ricorrente, prima della data fissata per l’adunanza, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla contro- parte costituita. Ragioni della decisione 1. La società ricorrente, prima della data fissata per l’adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, riconoscendo la tardività dello stesso, come segnalato nella proposta del relatore. La rinuncia risulta regolare in quanto anteriore all’adunanza camerale e sottoscritta dal procuratore della parte rinunciante, a tanto abilitato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; l’atto di rinuncia risulta altresì notificato alla società controricorrente (non risul- ta peraltro l’accettazione di quest’ultima). Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia. Ric. n. 27177/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27177/2020 Numero sezionale 3908/2022 Le spese del giudizio di cassazione restano a carico della parte Numero di raccolta generale 13951/2022Data pubblicazione 03/05/2022 rinunciante, liquidate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., anche in considerazione della riconosciuta tardiva noti- ficazione del ricorso e, quindi, della virtuale soccombenza di quest’ultima. per questi motivi La Corte: - dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricor- rente, liquidandole in complessivi € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 27177/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
Sentenza Cassazione n. 13951/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris