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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12820/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41191-2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di fabbricazione di documento di identificazione valido per l'espatrio falso ex art. 497 bis comma 2 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per vizio della motivazione e per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art 522 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia - peraltro richiamata dalla Corte di appello - secondo la quale non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando gli elementi di fatto dell'aggravante diversamente configurata siano stati ritualmente contestati, così da consentire all'imputato di difendersi sull'oggetto dell'addebito (Sez. 5, Sentenza n. 37434 del 19/05/2023, Durollari, Rv. 285336).

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha correttamente osservato che, fin dal verbale dell'udienza di convalida, era emerso che, all'imputato, sono stati contestati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'ad 497 bis comma 2 cod. pen., nonostante sia stato omesso di far riferimento al comma 2 nell'imputazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41191-2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di fabbricazione di documento di identificazione valido per l'espatrio falso ex art. 497 bis comma 2 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per vizio della motivazione e per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art 522 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia - peraltro richiamata dalla Corte di appello - secondo la quale non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando gli elementi di fatto dell'aggravante diversamente configurata siano stati ritualmente contestati, così da consentire all'imputato di difendersi sull'oggetto dell'addebito (Sez. 5, Sentenza n. 37434 del 19/05/2023, Durollari, Rv. 285336). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha correttamente osservato che, fin dal verbale dell'udienza di convalida, era emerso che, all'imputato, sono stati contestati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'ad 497 bis comma 2 cod. pen., nonostante sia stato omesso di far riferimento al comma 2 nell'imputazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 12820/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris