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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 07119/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt.171 ter L.633/1941 e 648 cod. pen., deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di messa in vendita di supporti audiovisivi illecitamente duplicati, con il secondo, in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di ricettazione e, con il terzo, in ordine al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

Le doglianze, inoltre, trascurano che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Con riferimento all'affermazione della responsabilità per i due reati in contestazione (primi due motivi di ricorso), la Corte territoriale, con motivazione logica ed esente da vizi, ha affermato che il ricorrente è stato sorpreso sulla via pubblica all'atto di vendere, esponendo la merce su una bancarella, numerosi Cd e DVD privi di contrassegno SIAE e con copertina fotocopiata.

Anche in relazione al reato di ricettazione, il giudice ha evidenziato che la merce esposta era costituita da materiali audiovisivi illecitamente duplicati, e che il reato presupposto nel caso in disamina è costituito dall'illecita duplicazione di tale materiale e non dal furto, come asserito dal ricorrente.

Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la terza censura non è stata dedotta in appello.

Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina.

Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt.171 ter L.633/1941 e 648 cod. pen., deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di messa in vendita di supporti audiovisivi illecitamente duplicati, con il secondo, in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di ricettazione e, con il terzo, in ordine al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Le doglianze, inoltre, trascurano che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Con riferimento all'affermazione della responsabilità per i due reati in contestazione (primi due motivi di ricorso), la Corte territoriale, con motivazione logica ed esente da vizi, ha affermato che il ricorrente è stato sorpreso sulla via pubblica all'atto di vendere, esponendo la merce su una bancarella, numerosi Cd e DVD privi di contrassegno SIAE e con copertina fotocopiata. Anche in relazione al reato di ricettazione, il giudice ha evidenziato che la merce esposta era costituita da materiali audiovisivi illecitamente duplicati, e che il reato presupposto nel caso in disamina è costituito dall'illecita duplicazione di tale materiale e non dal furto, come asserito dal ricorrente. Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la terza censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 07119/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris