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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 04204/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19356/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a.r.l., rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - Banco BPMs.p.a. -intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 1100/2022, depositata il 9 novembre 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:contratti bancari [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA]’, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]’ propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Varese, depositata il 9 novembre 2022e oggetto di appello dichiarato dalla Corte d’appello di Milano inammissibile ai sensi degli artt. 348bis e 348 ter c od . p roc. civ, che, revocato il decreto concui era stato ingiunto loro di pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. la somma di euro 212.826,34, oltre interessi convenzionali, quali fideiussori delle obbligazioni assunte dalla C ostruzioni M e ccaniche Corò soc coop., li aveva condannati al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., avente causa della ingiungente, della minor somma di euro 183.705,50, oltre interessi convenzionali, previa dichiarazione diinammissibilità della domanda di nullità parziale degli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni omnibus sottoscritte dagli opponentie tenuto conto del pagamento parziale intervenuto in corso di causa; -il ricorso è affidato a un motivo ; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intervenuta nel giudizio di primo grado quale cessionaria del credito dedotto in giudizio; -la [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna difesa; -a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis cod. proc. civ., partericorrente chiede la decisione della causa ; -la controricorrente deposita memoria illustrativa; [OSCURATO:PERSONA]: -va preliminarmente accolta l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla controricorrente il 3 novembre 2023 con riferimento alla notifica del controricorso, da compiersi entro il precedente 31 ottobre, atteso che la parte ha dimostrato di aver ripetutamente tentato di effettuare tale adempimento per via telematica il giorno 27 ottobre 2023e che la notifica nonè andata a buon fine per causa ad essa non imputabile, come desumibile dai messaggi ricevuti dal gestore del sistema informativo e dalla cancelleria; - nel merito, con l’unico motivo i ricorrenti de ducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. p roc . c iv, nella parte in cui non si è pronunciata in merito all’eccezione avente a oggetto il mancato invionei loro riguardi de gli estratti conto relativi ai rapporti bancari posti a fondamento del ricorso per ingiunzione; -la proposta di definizione del giudizio ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato, osservando quanto segue: « la pronuncia resa dal Tribunale […] ha implicitamente disatteso tale difesa degli opponenti al riguardo; - in ogni modo, va rilevato che dalla tesi del mancato invio non deriverebbe in nessun caso l’effetto, perorato dai ricorrenti, della insussistenza del credito per difetto di prova, ma semmai unicamente quello di escludere la decadenza del debitore principale dal diritto di impugnarli, ai sensi dell’art. 1832 cod. civ., onde essi resterebbero correttamente idonei a fungere da prova del credito, anche nei confronti del fideiussore; ne deriva che, anche in thesi di esistenza di una mancata pronuncia, questa Corte dovrebbe provvedere al rigetto del ricorso integrando in tal senso la motivazione della pronuncia impugnata ex art. 384, comma 4, c.p.c. […], tanto che, rispetto alla denunciata omessa pronuncia, si porrebbe solo l'esigenza di una correzione della motivazione della gravata sentenza […]»; - il Collegio condivide tal i considerazioni , non investite da specifiche critiche nell’istanza di opposizione; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; -poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. p roc . c iv . ( cfr. Cass. , Sez.

U n . , 13 ottobre 2023, n. 28540);- i ricorrenti vanno, dunque, condannati, nei confronti della controricorrente, al pagamento di una somma che può equitativamente determinarsi in euro 8.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 8.000,00 in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19356/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a.r.l., rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - Banco BPMs.p.a. -intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 1100/2022, depositata il 9 novembre 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:contratti bancari [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA]’, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]’ propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Varese, depositata il 9 novembre 2022e oggetto di appello dichiarato dalla Corte d’appello di Milano inammissibile ai sensi degli artt. 348bis e 348 ter c od . p roc. civ, che, revocato il decreto concui era stato ingiunto loro di pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. la somma di euro 212.826,34, oltre interessi convenzionali, quali fideiussori delle obbligazioni assunte dalla C ostruzioni M e ccaniche Corò soc coop., li aveva condannati al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., avente causa della ingiungente, della minor somma di euro 183.705,50, oltre interessi convenzionali, previa dichiarazione diinammissibilità della domanda di nullità parziale degli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni omnibus sottoscritte dagli opponentie tenuto conto del pagamento parziale intervenuto in corso di causa; -il ricorso è affidato a un motivo ; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intervenuta nel giudizio di primo grado quale cessionaria del credito dedotto in giudizio; -la [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna difesa; -a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis cod. proc. civ., partericorrente chiede la decisione della causa ; -la controricorrente deposita memoria illustrativa; [OSCURATO:PERSONA]: -va preliminarmente accolta l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla controricorrente il 3 novembre 2023 con riferimento alla notifica del controricorso, da compiersi entro il precedente 31 ottobre, atteso che la parte ha dimostrato di aver ripetutamente tentato di effettuare tale adempimento per via telematica il giorno 27 ottobre 2023e che la notifica nonè andata a buon fine per causa ad essa non imputabile, come desumibile dai messaggi ricevuti dal gestore del sistema informativo e dalla cancelleria; - nel merito, con l’unico motivo i ricorrenti de ducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. p roc . c iv, nella parte in cui non si è pronunciata in merito all’eccezione avente a oggetto il mancato invionei loro riguardi de gli estratti conto relativi ai rapporti bancari posti a fondamento del ricorso per ingiunzione; -la proposta di definizione del giudizio ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato, osservando quanto segue: « la pronuncia resa dal Tribunale […] ha implicitamente disatteso tale difesa degli opponenti al riguardo; - in ogni modo, va rilevato che dalla tesi del mancato invio non deriverebbe in nessun caso l’effetto, perorato dai ricorrenti, della insussistenza del credito per difetto di prova, ma semmai unicamente quello di escludere la decadenza del debitore principale dal diritto di impugnarli, ai sensi dell’art. 1832 cod. civ., onde essi resterebbero correttamente idonei a fungere da prova del credito, anche nei confronti del fideiussore; ne deriva che, anche in thesi di esistenza di una mancata pronuncia, questa Corte dovrebbe provvedere al rigetto del ricorso integrando in tal senso la motivazione della pronuncia impugnata ex art. 384, comma 4, c.p.c. […], tanto che, rispetto alla denunciata omessa pronuncia, si porrebbe solo l'esigenza di una correzione della motivazione della gravata sentenza […]»; - il Collegio condivide tal i considerazioni , non investite da specifiche critiche nell’istanza di opposizione; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; -poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. p roc . c iv . ( cfr. Cass. , Sez. U n . , 13 ottobre 2023, n. 28540);- i ricorrenti vanno, dunque, condannati, nei confronti della controricorrente, al pagamento di una somma che può equitativamente determinarsi in euro 8.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 8.000,00 in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c
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