CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03253/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di quest'ultimo per la detenzione illecita di 13 cipollotti contenenti marijuana (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), denunciando vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve e delle attenuanti generiche. 2. Deve ritenersi fondato il primo, assorbente, motivo avanzato dal ricorrente. Effettivamente la motivazione con la quale la Corte di appello ha escluso di poter qualificare il fatto nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 merita censura, in quanto gli argomenti utilizzati sono in parte inadeguati (il solo dato quantitativo di sostanza in sequestro) e in parte manifestamente illogici (il fatto che il ricorrente aveva nascosto la marijuana e un bilancino di precisione in fioriere ubicate fuori da un locale). Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, all'accoglimento del motivo può conseguire direttamente la riqualificazione della condotta ascritta al ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., emergendo con evidenza la minore offensività della condotta e la limitata capacità di azione del ricorrente dalla quantità della sostanza in sequestro, dalle sue modalità di presentazione, nonché dalle complessive circostanze della condotta. Alla riqualificazione giuridica del fatto, consegue la rilevazione della prescrizione del reato, commesso il 23 novembre 2014, con la declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così d