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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2015/2025

ECLI:EU:C:2025:186
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CC0653

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 13 marzo 2025 ( 1 ) Causa C‑653/23

SIA «TOODE»

contro [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia)] «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime di aiuti nazionali approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea a sostegno dell’economia nell’ambito della pandemia da COVID‑19 – Rifiuto dell’autorità competente di concedere un aiuto a un’impresa che non soddisfa i requisiti previsti da tale regime – Ricorso con cui si chiede che un giudice nazionale ordini la concessione di tale aiuto – Scadenza del termine previsto per la concessione di tale aiuto nel corso del procedimento giudiziario – Determinazione della data in cui l’aiuto si considera concesso – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1 – Aiuto esistente o nuovo aiuto»

I. Introduzione

1. A un’impresa lettone è stato negato un aiuto di Stato da parte dell’amministrazione tributaria, destinato a sostenere l’economia nel contesto della pandemia da COVID‑19, in quanto essa non soddisfaceva i requisiti previsti dal diritto nazionale per beneficiarne.

Questa ha presentato ricorso dinanzi a un giudice nazionale affinché questo constatasse che essa soddisfaceva effettivamente tali requisiti ed ordinasse all’amministrazione tributaria di adottare un atto amministrativo ad essa favorevole.

Tuttavia, la durata di validità del regime di aiuti approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea è scaduta nel corso del procedimento giudiziario nazionale.

Può tale impresa beneficiare dell’aiuto di cui trattasi nell’ipotesi in cui il rifiuto iniziale dell’amministrazione tributaria di concedere tale aiuto venga annullato da una decisione giudiziaria emessa successivamente alla scadenza del termine fissato per la sua concessione? Questa è, in sostanza, la questione posta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia).

2. La presente causa porterà la Corte a pronunciarsi, da un lato, sulla determinazione della data in cui un aiuto di Stato si considera concesso ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, dall’altro, sulla natura dell’aiuto come esistente o nuovo ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1589 ( 2 ), nel particolare contesto in cui un giudice nazionale riconosca il beneficio di un aiuto dopo la scadenza del termine fissato per la sua concessione, quale previsto dalla legislazione nazionale e approvato dalla [OSCURATO:PERSONA], e ordini all’autorità competente di concedere l’aiuto richiesto.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento 2015/1589

3. L’articolo 1 del regolamento 2015/1589, intitolato «Definizioni», enuncia quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: (...)

b) “aiuti esistenti”: (...) ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio; (...) c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti; (...)»

2. Comunicazione sul quadro temporaneo

4. La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] intitolata «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID‑19» ( GU 2020, C 91 I, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione sul quadro temporaneo»), del 20 marzo 2020, è stata modificata più volte.

Tale comunicazione comprende una sezione 3.1, intitolata «Importi di aiuti limitati», i cui punti 21 e 22, nella loro versione risultante dalla sesta modifica del 24 novembre 2021 ( GU 2021, C 473, pag. 1 ), erano così formulati: «21.

Al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

22. [OSCURATO:PERSONA] considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (...): (...) d. l’aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022; (...)».

B. Diritto lettone

1. Legge sul procedimento amministrativo

5. L’articolo 250, paragrafo 2, dell’Administratīvā procesa likums (legge sul procedimento amministrativo), del 25 ottobre 2001 ( 3 ), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, prevede quanto segue: «Nel valutare la legittimità di un atto amministrativo, gli organi giurisdizionali tengono conto, nella loro decisione, unicamente della motivazione addotta dall’autorità pubblica nell’atto amministrativo.

Detto limite non si applica nei casi in cui sia richiesta l’adozione di un atto amministrativo favorevole».

6. L’articolo 254, paragrafo 1, di tale legge così dispone: «Se un organo giurisdizionale ritiene fondata la richiesta di adozione di un atto amministrativo, ordina all’autorità pubblica di adottare il rispettivo atto».

2. Regolamento lettone sugli aiuti

7. Il decreto n. 676 del Consiglio dei ministri, del 10 novembre 2020 ( 4 ), ha istituito il «Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai» (regolamento sugli aiuti destinati a garantire i flussi di capitale circolante alle imprese colpite dalla crisi derivante dal COVID‑19; in prosieguo: il «regolamento lettone sugli aiuti»).

Tale regime di aiuti, entrato in vigore il 17 novembre 2020, è stato istituito in conformità con i requisiti di cui alla sezione 3.1 della comunicazione sul quadro temporaneo ed è stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA], con decisione SA.59592 (2020/N) del 16 dicembre 2022, per un periodo fino al 30 novembre 2021, successivamente prorogato al 30 giugno 2022 ( 5 ).

8. Il punto 23 del regolamento lettone sugli aiuti, nella versione in vigore all’epoca dei fatti della controversia di cui al procedimento principale, enunciava quanto segue: «Si considera data di concessione dell’aiuto quella in cui [l’amministrazione tributaria] adotta la decisione di concedere l’aiuto».

9. Il punto 24 di tale regolamento così prevedeva: «La decisione può essere adottata entro e non oltre il 30 giugno 2022 in conformità con [la comunicazione sul] quadro temporaneo».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

10. Il 25 marzo e il 9 aprile 2021, la SIA «TOODE» (in prosieguo: la «TOODE»), un’impresa lettone, ha richiesto al [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria nazionale, Lettonia; in prosieguo: la «VID» o l’«amministrazione tributaria») di beneficiare, per i mesi di gennaio e di febbraio 2021, del regime nazionale di aiuti destinati a garantire i flussi di capitale circolante delle imprese colpite dalla crisi da COVID‑19 (in prosieguo: il «regime nazionale di aiuti»).

11. Con decisioni del 23 aprile e del 7 giugno 2021, e successivamente del 9 giugno e del 23 luglio 2021, il VID ha rifiutato di concedere alla TOODE l’aiuto richiesto, in quanto tale impresa non soddisfaceva i requisiti previsti dal regolamento lettone sugli aiuti.

Al riguardo, il VID ha, in particolare, ritenuto che il fatturato realizzato da detta impresa nel corso dei mesi di gennaio e di febbraio 2021 non fosse diminuito in misura sufficiente per soddisfare i requisiti richiesti dalla legislazione nazionale e quindi per poter beneficiare di tale aiuto.

12. La TOODE ha presentato ricorso dinanzi all’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), sostenendo, in particolare, che il VID non aveva motivo di prendere in considerazione, nel calcolare il suo fatturato, il valore totale delle transazioni indicato nella dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA) presentata per il periodo d’imposta interessato.

Con sentenza del 14 aprile 2022, tale giudice ha respinto tale ricorso in quanto nel caso di specie non sussistevano le condizioni per la concessione dell’aiuto.

13. Il 29 giugno 2022, la TOODE ha presentato ricorso in appello contro tale sentenza dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale), il giudice del rinvio.

Tale impugnazione è diretta a ottenere un atto amministrativo favorevole ai sensi dell’articolo 254, paragrafo 1, della legge sul procedimento amministrativo.

14. Il giudice del rinvio rileva che il regime nazionale di aiuti è stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] e deve essere considerato compatibile con il mercato interno, a condizione, in particolare, che l’aiuto sia stato concesso, conformemente al punto 22, lettera d), della comunicazione sul quadro temporaneo e al punto 24 del regolamento lettone sugli aiuti, entro e non oltre il 30 giugno 2022.

Esso sottolinea inoltre che, nel caso di specie, tale termine è scaduto durante il procedimento avviato dinanzi ad esso.

Quest’ultimo ritiene di dover valutare, nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, se la TOODE possa ancora beneficiare dell’aiuto richiesto.

A tal fine, esso deve determinare la data in cui tale aiuto si considera «concesso» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e se detto aiuto costituisca un aiuto di Stato esistente o un nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 1 del regolamento 2015/1589.

15. Innanzi tutto, per quanto riguarda la data in cui l’aiuto si considera concesso, detto giudice ritiene che, ai sensi della giurisprudenza della Corte ( 6 ), un diritto certo e incondizionato a ricevere l’aiuto possa sorgere, in linea di principio, solo a seguito di una decisione giudiziaria, vale a dire quando il giudice nazionale constata che la ricorrente ha soddisfatto tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale per beneficiare dell’aiuto in questione e che il rifiuto dell’autorità competente di concedere l’aiuto è illegittimo e infondato.

D’altra parte, nella misura in cui il rapporto giuridico è inesistente, l’esecuzione di una decisione giudiziaria non può dar luogo a un’adozione retroattiva ( ex tunc ) di un atto amministrativo favorevole, potendo il giudice nazionale solo ordinare all’autorità competente di adottare un atto amministrativo appropriato che conceda l’aiuto ex nunc .

16. Su richiesta della Corte, detto giudice ha precisato che la TOODE effettivamente soddisfaceva i requisiti previsti dal diritto nazionale per beneficiare dell’aiuto al momento della presentazione della sua domanda, cosicché il diniego del VID appariva illegittimo e infondato.

Pertanto, lo stesso giudice si chiede se, qualora dovesse ordinare al VID di adottare un atto amministrativo favorevole nonché di concedere e versare l’importo dell’aiuto richiesto, occorrerebbe considerare come data di concessione di tale aiuto la data in cui tale amministrazione ha rifiutato ingiustificatamente di concederlo.

17. Inoltre, per quanto riguarda la natura dell’aiuto come esistente o nuovo, il giudice del rinvio si chiede se la giurisprudenza della Corte, secondo la quale un aiuto concesso dall’autorità competente ad una persona dopo la scadenza di un regime di aiuti autorizzato deve essere considerato come un nuovo aiuto ( 7 ), sia trasponibile ad una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui l’amministrazione tributaria ha indebitamente rifiutato di concedere l’aiuto richiesto, ancorché il regime di aiuti fosse ancora in vigore, ed è successivamente condannata da una decisione giudiziaria a concedere e a versare l’importo dell’aiuto dopo la scadenza di tale regime.

18. Infine, il giudice del rinvio fa riferimento al parere emesso dalla [OSCURATO:PERSONA], l’11 settembre 2023, in risposta alle questioni che erano state sollevate da un altro organo giurisdizionale lettone ( 8 ).

In tale parere, tale istituzione ha indicato che, ai sensi del punto 23 del regolamento lettone sugli aiuti, la concessione dell’aiuto avviene nel momento in cui l’amministrazione tributaria adotta la decisione di concedere o rifiutare l’aiuto.

Inoltre, essa ha precisato che la concessione di un aiuto dopo la scadenza del termine stabilito a tal fine costituirebbe una violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e che spetterebbe ai giudici nazionali impedire il versamento dell’aiuto al suo beneficiario.

Sempre secondo tale parere, i giudici nazionali non potrebbero, scaduto tale termine, concedere un risarcimento, in luogo dell’aiuto, per il danno subito da tale persona a causa del mancato versamento dell’aiuto.

19. In tali circostanze, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che un aiuto di Stato deve essere considerato “concesso” nel momento in cui l’autorità pubblica competente nega ingiustificatamente di riconoscere il diritto di un soggetto ad un aiuto di Stato, ove l’assenza di motivazione della decisione di diniego venga dichiarata da una decisione giurisdizionale successiva alla scadenza del termine per la concessione di detto aiuto. 2) Se l’articolo 1, lettera b), [punto ii)], del regolamento [2015/1589] debba essere interpretato nel senso che – in mancanza di una decisione di riconoscimento del diritto all’aiuto, adottata dall’autorità pubblica competente entro il termine per la concessione di detto aiuto – costituiscono aiuti esistenti gli aiuti concessi a un soggetto, successivamente alla scadenza del termine per la concessione dell’aiuto stabilito dal regime di aiuti, in forza dell’esecuzione di una decisione giurisdizionale, la quale accerta che, alla suddetta scadenza, il soggetto soddisfaceva tutti i requisiti prescritti dalla normativa nazionale per la concessione dell’aiuto de quo e che il diniego dell’autorità pubblica competente di concedere l’aiuto è illegittimo».

20. Hanno presentato osservazioni scritte la TOODE, i governi lettone e tedesco nonché la [OSCURATO:PERSONA].

Le medesime parti hanno inoltre presentato osservazioni orali all’udienza di discussione tenutasi l’11 dicembre 2024.

IV. Analisi A. Sulla prima questione pregiudiziale

21. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che un aiuto di Stato dev’essere considerato «concesso», ai sensi di tale disposizione, ex tunc , ossia nel momento in cui l’autorità competente ha indebitamente negato a un singolo il diritto di beneficiare di un aiuto approvato dalla [OSCURATO:PERSONA], qualora l’illegittimità di tale rifiuto sia constatata da una decisione del giudice nazionale successivamente alla scadenza del termine stabilito da tale istituzione per la sua concessione.

22. Per le ragioni che esporrò nei paragrafi successivi, ritengo che la risposta a tale questione debba essere affermativa.

23. Infatti, ricordo, innanzi tutto, come risulta da una costante giurisprudenza della Corte, che un aiuto di Stato deve essere considerato «concesso», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, alla data in cui un diritto certo a ricevere tale aiuto è conferito al beneficiario in forza della normativa nazionale applicabile ( 9 ), cosicché il trasferimento effettivo delle risorse di cui trattasi non è decisivo ( 10 ).

24. Spetta quindi, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare, in base al diritto nazionale applicabile, il momento in cui l’aiuto di Stato di cui trattasi deve essere considerato concesso.

A tal fine, tale giudice deve tenere conto di tutte le condizioni previste dal diritto nazionale per la concessione dell’aiuto in questione ( 11 ).

25. A tal proposito, come risulta dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, rilevo che, ai sensi delle disposizioni del diritto lettone applicabili nel caso di specie e, in particolare, del punto 23 del regolamento lettone sugli aiuti, l’aiuto è considerato concesso alla data in cui l’amministrazione tributaria adotta la decisione di concessione dell’aiuto.

Nel caso di specie, il rifiuto di concedere l’aiuto richiesto è intervenuto prima del termine ultimo del 30 giugno 2022 previsto al punto 22, lettera d), della comunicazione sul quadro temporaneo ( 12 ).

26. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, la TOODE non ha potuto acquisire un diritto certo a ricevere l’aiuto in forza del diritto nazionale, ai sensi della giurisprudenza della Corte menzionata al paragrafo 23 delle presenti conclusioni, a causa delle decisioni di diniego adottate dal VID.

A tal proposito, tale giudice ritiene che un siffatto diritto possa sorgere solo a seguito di una decisione giudiziaria che constati che, contrariamente alle motivazioni addotte in tali decisioni di diniego, un’impresa soddisfaceva, alla data in cui ha richiesto l’aiuto, tutti i requisiti richiesti dal diritto nazionale per poter beneficiare di tale aiuto, e che ordini all’autorità competente di adottare, in futuro ( ex nunc ), un atto amministrativo favorevole sulla base del quale l’importo dell’aiuto le venga debitamente concesso e versato ( 13 ).

27. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la data in cui l’aiuto si considera concesso ai sensi del diritto nazionale corrispondesse alla data di adozione della decisione giudiziaria o dell’atto amministrativo favorevole adottato in esecuzione di tale decisione, il ricorso presentato dalla TOODE contro le decisioni del VID rischierebbe, come sostiene il governo tedesco nelle sue osservazioni scritte, di essere svuotato di contenuto.

Infatti, in considerazione della scadenza del termine stabilito per la concessione dell’aiuto, ai sensi del punto 22, lettera d), della comunicazione sul quadro temporaneo e del punto 24 del regolamento lettone sugli aiuti, quale autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’autorità competente potrebbe, come sostenuto dall’amministrazione tributaria dinanzi al giudice del rinvio e dal governo lettone nelle sue osservazioni scritte, trovarsi nell’impossibilità di adottare un tale atto amministrativo di rettifica in esecuzione della decisione giudiziaria intervenuta dopo la scadenza del termine stabilito per la concessione dell’aiuto, così annullando gli effetti della decisione giudiziaria.

28. Il giudice del rinvio rileva inoltre che, qualora si ritenesse che l’aiuto sia stato concesso dopo la scadenza del termine previsto per la sua concessione, la TOODE rischierebbe – per le stesse ragioni che impediscono l’adozione di un atto di rettifica da parte dell’amministrazione tributaria in esecuzione di una decisione giudiziaria intervenuta dopo tale termine – di non potersi avvalere della possibilità, prevista nel diritto lettone, di proporre un ricorso per risarcimento nei confronti dell’amministrazione tributaria o dello Stato lettone, in quanto un tale ricorso rischierebbe di scontrarsi con il divieto di concedere un risarcimento, in luogo dell’aiuto, per il danno subito da tale impresa a causa del mancato versamento dell’aiuto ( 14 ).

29. Prima di procedere all’analisi della situazione oggetto della presente causa, ritengo importante fornire alcuni chiarimenti sulla nozione del «diritto di ricevere un aiuto di Stato», che costituisce l’elemento decisivo per stabilire il momento in cui un aiuto deve essere considerato concesso ai sensi della giurisprudenza della Corte ricordata ai paragrafi 23 e 24 delle presenti conclusioni.

30. Mi sembra necessario precisare che le «condizioni previste dal diritto nazionale per la concessione dell’aiuto in questione», cui fa riferimento tale giurisprudenza, possono essere unicamente le condizioni stabilite dalla legislazione nazionale applicabile al momento della decisione amministrativa ( 15 ), che, in caso di controversie, dev’essere in ultima istanza valutata dai giudici nazionali competenti.

Occorre pertanto distinguere tra, da un lato , il momento in cui le condizioni per la concessione di un aiuto ai sensi del diritto nazionale sono oggettivamente soddisfatte, la quale in alcuni casi può essere subordinata alla condizione dell’adozione di una decisione da parte dell’amministrazione che dichiari il diritto di un’impresa a ricevere l’aiuto in questione, cosicché la data della concessione dell’aiuto corrisponde alla data di adozione di tale decisione e, dall’altro , la data in cui un giudice nazionale investito di un ricorso giurisdizionale contro una tale decisione sarà chiamato a controllare la valutazione effettuata dall’amministrazione in merito alla sussistenza di tali condizioni.

Pertanto, la giurisprudenza della Corte ricordata ai paragrafi 23 e 24 delle presenti conclusioni è intesa innanzi tutto a stabilire il momento in cui i requisiti per l’ottenimento dell’aiuto sono soddisfatti ai sensi del diritto nazionale e non a stabilire il momento in cui un giudice nazionale investito di un ricorso relativo alla validità della valutazione dell’amministrazione procede al controllo giurisdizionale e verifica se tali requisiti siano soddisfatti.

Infatti, il riconoscimento da parte di una decisione giudiziaria di un diritto esistente in base al diritto nazionale non incide sul momento in cui le condizioni per la concessione dell’aiuto erano soddisfatte e l’amministrazione competente ha adottato o avrebbe dovuto adottare, se del caso, una decisione di concessione dell’aiuto in questione.

Una tale decisione avrà, infatti, un mero carattere dichiarativo e non costitutivo.

A tal proposito occorre ricordare che, sebbene il giudice nazionale possa emettere una sentenza da cui risulti che una delle parti deve ricevere, in applicazione del diritto nazionale, una somma corrispondente a un aiuto di Stato, ciò non significa affatto che, in tal caso, esso stesso concede tale aiuto.

Una tale sentenza ha quale unico effetto, in virtù dell’autorità di giudicato, di obbligare l’altra parte, generalmente l’autorità amministrativa competente, a procedere al versamento dell’aiuto summenzionato ( 16 ).

31. Qualora dovesse risultare che l’unica interpretazione possibile del diritto lettone è quella descritta al paragrafo 26 delle presenti conclusioni, come sembra risultare dalla decisione di rinvio e la cui verifica spetta al giudice del rinvio – senza che si possa considerare come data di concessione dell’aiuto quella in cui tale aiuto è stato erroneamente negato dall’amministrazione tributaria ( 17 ), il che implicherebbe il riconoscimento di un effetto ex tunc a una decisione amministrativa di rettifica adottata a seguito di una decisione giudiziaria intervenuta dopo la scadenza del termine impartito per la concessione dell’aiuto in questione – una tale interpretazione potrebbe comportare una violazione del diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

32. Prima di esaminare se l’interpretazione adottata dal giudice del rinvio possa comportare una violazione dell’articolo 47 della Carta, occorre verificare se la situazione esposta nel paragrafo 26 delle presenti conclusioni rientri effettivamente nell’ambito di applicazione della Carta.

33. A tal proposito, ricordo che, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, relativo al suo ambito di applicazione, le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.

Quando una situazione giuridica non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono, di per sé sole, fondare tale competenza ( 18 ).

Infatti, nell’ambito della procedura di rinvio pregiudiziale, prevista all’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte né pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale né stabilire se l’interpretazione datane dal giudice nazionale sia corretta ( 19 ).

34. Rilevo anche che, in una situazione che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 della Carta, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, pur spettando all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti individuali derivanti dal diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurare, in ogni caso, il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di tali diritti quale garantito dall’articolo 47 della Carta ( 20 ).

35. Osservo, innanzi tutto, che la circostanza menzionata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il diritto di beneficiare di un aiuto di Stato è disciplinato dal diritto nazionale, non può escludere la presente fattispecie dall’ambito di applicazione dell’articolo 47 della Carta ( 21 ).

Infatti, ancorché il diritto di ricevere l’aiuto in questione sia conferito dal diritto nazionale e non possa basarsi sul diritto dell’Unione o sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] ( 22 ), resta il fatto che, nella presente causa, la controversia non verte sull’interpretazione delle disposizioni nazionali relative alla concessione dell’aiuto in questione, ma riguarda l’effettività del ricorso giurisdizionale proposto dalla TOODE contro la decisione iniziale di diniego adottata dal VID e la facoltà di tale autorità di adottare un atto di rettifica in esecuzione di una decisione giudiziaria al di là del termine di autorizzazione di un regime di aiuti di Stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] e delle conseguenze che ne derivano ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 1 del regolamento 2015/1589.

36. Come ho spiegato al paragrafo 27 delle presenti conclusioni, se si dovesse ritenere che la data di concessione dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE corrisponda, in base al diritto nazionale, alla data di adozione dell’atto amministrativo favorevole adottato in esecuzione di una decisione giudiziaria intervenuta dopo la scadenza del termine previsto per la sua concessione, tale aiuto correrebbe il rischio di essere assimilato ad un aiuto nuovo e illegittimo, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento 2015/1589, e non potrebbe essere concesso dall’amministrazione tributaria in esecuzione della decisione giudiziaria senza violare l’obbligo di sospensione previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

37. Orbene, una situazione come quella esposta nel paragrafo precedente delle presenti conclusioni non solo rientra nell’ambito di applicazione della Carta, ma può anche comportare una violazione del diritto della TOODE a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della stessa.

38. Al fine di evitare qualsiasi rischio di confusione, ritengo opportuno ricordare la differenza che esiste tra, da un lato, il periodo di autorizzazione di un regime di aiuti di Stato (che, nel caso di specie, è associato al termine e alla data di concessione dell’aiuto) e, dall’altro, la data in cui un giudice nazionale emette una decisione giudiziaria.

Infatti, la competenza del giudice nazionale a decidere la controversia di cui è investito e gli effetti della decisione che emetterà non possono dipendere, e tanto meno esserne soggetti, dal quadro temporale legato a un procedimento amministrativo che, per sua natura, persegue un obiettivo diverso e non presenta alcun collegamento con un procedimento giudiziario (nazionale).

39. Non riconoscere un effetto ex tunc a una decisione di rettifica adottata a seguito della decisione giudiziaria porterebbe, in pratica, a rendere quasi impossibile l’esercizio del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, subordinando l’esercizio di tale diritto alla condizione che la decisione giudiziaria sia emessa prima della scadenza del termine imposto da una procedura amministrativa.

Tuttavia, ciò rischierebbe di portare alla situazione paradossale per cui il momento della concessione dell’aiuto in questione e la qualificazione come aiuto esistente o nuovo aiuto da parte di una decisione di rettifica adottata dall’autorità competente, a seguito della decisione giudiziaria, dipenderebbero dalla maggiore o minore rapidità con cui il giudice nazionale si pronunci su un ricorso contro una decisione amministrativa ( 23 ).

40. Inoltre, mi sembra utile precisare che, in settori diversi da quello degli aiuti di Stato, la Corte ha riconosciuto la facoltà di un giudice nazionale di annullare con effetto retroattivo ( ex tunc ) una decisione adottata da un’autorità pubblica, qualora lo consideri necessario al fine di assicurare una tutela effettiva dei diritti dell’impresa che ha presentato il ricorso o per garantire, in via generale, l’efficacia del sistema di controllo ( 24 ).

41. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale affermando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che un aiuto di Stato deve essere considerato «concesso» alla data in cui l’autorità nazionale competente ha rifiutato di concederlo a un’impresa, qualora tale rifiuto sia stato dichiarato illegittimo da una decisione del giudice nazionale emessa dopo la scadenza del termine previsto per la concessione dell’aiuto, a condizione che tale rifiuto sia intervenuto prima della scadenza del termine impartito per la sua concessione e in una data in cui l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa a tale aiuto era in vigore e che l’impresa soddisfacesse i requisiti per beneficiare di detto aiuto ai sensi della normativa nazionale applicabile.

B. Sulla seconda questione pregiudiziale

42. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589 debba essere interpretato nel senso che costituisce un aiuto esistente un aiuto di Stato concesso a un’impresa dopo la scadenza del termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] per la sua concessione, in esecuzione di una decisione giudiziaria nazionale che dichiara illegittimo il rifiuto dell’autorità competente di concedere l’aiuto prima della scadenza di tale termine.

43. Ricordo che, nell’ambito del sistema di controllo degli aiuti di Stato, istituito dagli articoli 107 e 108 TFUE, la procedura differisce a seconda che gli aiuti siano esistenti o nuovi.

Mentre gli aiuti esistenti possono, a norma dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, essere regolarmente messi in atto fintantoché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia constatato la loro incompatibilità con il mercato interno, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE dispone che i progetti diretti a istituire aiuti nuovi o a modificare aiuti esistenti devono essere notificati, in tempo utile, alla [OSCURATO:PERSONA] e agli stessi non si può dare esecuzione prima che la procedura non abbia condotto a una decisione finale ( 25 ).

44. La Corte ha inoltre precisato che devono essere considerati quali nuovi aiuti, soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, le misure volte ad istituire o a modificare aiuti, fermo restando che tali modifiche possono riguardare tanto aiuti esistenti, tanto progetti iniziali notificati alla [OSCURATO:PERSONA] ( 26 ).

In tale contesto, l’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589 enuncia che per «aiuti esistenti» si intendono gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio.

L’articolo 1, lettera c), di tale regolamento, da parte sua, prevede che per «nuovi aiuti» si intendono tutti i regimi di aiuti e tutti gli aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti.

Inoltre, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, un aiuto concesso in un momento in cui l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa a tale aiuto non era più in vigore dev’essere considerato un nuovo aiuto ( 27 ).

45. Innanzi tutto, rilevo che la risposta alla seconda questione pregiudiziale può essere chiaramente dedotta dalla risposta che suggerisco di dare alla prima questione, in quanto, se si ritiene che l’aiuto in questione sia stato concesso alla data delle decisioni di diniego adottate dall’amministrazione tributaria, vale a dire in un momento in cui era in vigore l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa a tale aiuto, quest’ultimo dovrebbe essere considerato un aiuto autorizzato e, pertanto, esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589, anche se versato dopo la fine della validità del regime di aiuti approvato dalla [OSCURATO:PERSONA].

In un caso del genere, il versamento del medesimo aiuto non è altro che l’esecuzione della decisione giudiziaria.

46. Preciso inoltre che nessun elemento nel fascicolo di cui dispone la Corte sembra indicare che, nella fattispecie, nell’ambito dell’adozione dell’atto amministrativo di rettifica in esecuzione della decisione giudiziaria nazionale, l’amministrazione tributaria disponga di un margine di manovra o di un potere discrezionale che le consenta di modificare l’aiuto previsto dal regime di aiuti lettone, inizialmente rifiutato da tale autorità, in modo da poterlo riqualificare come nuovo aiuto, conformemente al tenore letterale dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589.

47. Inoltre, il fatto che l’aiuto di cui trattasi nella causa di cui al procedimento principale sarà versato successivamente alla scadenza del termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] per la sua concessione, e al di fuori del contesto particolare caratterizzato dalla crisi legata alla pandemia da COVID‑19, nel frattempo rientrata, non consente di concludere che tale aiuto non possa essere utilizzato in conformità con l’obiettivo inizialmente previsto dal regime di aiuti lettone o che rischi di falsare la concorrenza sul mercato.

Infatti, dalla giurisprudenza della Corte, ricordata al paragrafo 23 delle presenti conclusioni, risulta che la data del versamento effettivo dell’aiuto non incide sul diritto di ottenere l’aiuto in questione quando quest’ultimo è concesso entro il termine stabilito da una decisione della [OSCURATO:PERSONA], di modo che detto aiuto possa essere versato dopo la scadenza di tale termine ( 28 ).

Inoltre, il versamento dell’aiuto dopo la scadenza del regime di aiuti non sarebbe in grado di falsare la concorrenza sul mercato, in quanto un tale versamento non è altro che il ripristino di un diritto violato dalla decisione iniziale del VID e permetterebbe, in realtà, di ristabilire l’equilibrio concorrenziale sul mercato ( 29 ).

Dalla giurisprudenza della Corte si evince, in ogni caso, che è nella data in cui viene conferito il diritto a ricevere un aiuto di Stato che una simile misura può comportare una distorsione della concorrenza tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ( 30 ).

48. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale affermando che l’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589 debba essere interpretato nel senso che costituisce un «aiuto esistente» un aiuto versato dall’autorità nazionale competente dopo la scadenza del termine per la concessione dell’aiuto previsto da un regime di aiuti, in esecuzione di una decisione giudiziaria nazionale che dichiari che, prima della scadenza del suddetto termine, l’impresa soddisfaceva tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale per aver diritto all’aiuto in questione e che il diniego iniziale di tale autorità di concedere l’aiuto era illegittimo.

In un caso del genere, l’aiuto in questione si considera concesso al momento del rifiuto iniziale da parte di detta autorità di concedere l’aiuto.

V. Conclusione

49. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) come segue: 1) L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: un aiuto di Stato deve essere considerato «concesso» alla data in cui l’autorità nazionale competente ha rifiutato di concederlo a un’impresa, qualora tale rifiuto sia stato dichiarato illegittimo da una decisione del giudice nazionale emessa dopo la scadenza del termine previsto per la concessione dell’aiuto, a condizione che tale rifiuto sia intervenuto prima della scadenza del termine impartito per la sua concessione e in una data in cui l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa a tale aiuto era in vigore e che l’impresa soddisfacesse i requisiti per beneficiare dell’aiuto ai sensi della normativa nazionale applicabile. 2) L’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: costituisce un «aiuto esistente» un aiuto versato dall’autorità nazionale competente dopo la scadenza del termine per la concessione dell’aiuto previsto da un regime di aiuti, in esecuzione di una decisione giudiziaria nazionale che dichiari che, prima della scadenza del suddetto termine, l’impresa soddisfaceva tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale per aver diritto all’aiuto in questione e che il diniego iniziale dell’autorità competente di concedere l’aiuto era illegittimo.

In un caso del genere, l’aiuto in questione si considera concesso al momento del rifiuto iniziale da parte dell’autorità nazionale competente di concedere l’aiuto. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ( GU 2015, L 248, pag. 9 ). ( 3 ) Latvijas Vēstnesis , 2001, n. 164, pag. 2551. ( 4 ) Latvijas Vēstnesis , 2020, 2020/222A.2. ( 5 ) Nelle successive decisioni della [OSCURATO:PERSONA], il termine per la concessione dell’aiuto è stato stabilito, in un primo momento, al 30 novembre 2021 [decisione SA.64046 (2021/N) del 3 giugno 2021] e poi al 30 giugno 2022 [decisione SA.100596 (2021/N) del 14 dicembre 2021]. ( 6 ) A tal proposito, il giudice del rinvio fa riferimento, in particolare, alle sentenze del 19 dicembre 2019, Arriva Italia e a. ( C‑385/18 , EU:C:2019:1121 , punti 36 e 37 ); del 25 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑638/19 P , EU:C:2022:50 , punto 123 ); nonché del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑702/20 e C‑17/21 , EU:C:2023:1 , punti 76 e 78 ). ( 7 ) A tal proposito, il giudice del rinvio cita la sentenza del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑102/21 e C‑103/21 , EU:C:2022:272 , punti da 31 a 35 e 42 ). ( 8 ) Come risulta dalla decisione di rinvio, si trattava, più precisamente, di questioni sollevate dall’Augstākā tiesas (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), nell’ambito della causa SKA‑356/2023.

Il giudice del rinvio fa riferimento, più precisamente, al parere n. (2023)9452862 della [OSCURATO:PERSONA] nella causa SA.106948.NC, emesso nell’ambito di un altro procedimento relativo all’applicazione del regolamento lettone sugli aiuti e del quadro temporaneo. ( 9 ) Pertanto, l’elemento determinante per stabilire la data in cui il diritto di ricevere un aiuto di Stato è stato conferito ai suoi beneficiari mediante una determinata misura attiene all’acquisizione, da parte di tali beneficiari, di un diritto certo a ricevere tale aiuto e al correlativo impegno, a carico dello Stato, di concedere detto aiuto.

V, al riguardo, sentenza del 25 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑638/19 P , EU:C:2022:50 , punti 115 e 123 , nonché giurisprudenza citata). ( 10 )

V. sentenza del 20 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] di Catania ( C‑128/19 , EU:C:2021:401 , punto 45 e giurisprudenza citata). ( 11 )

V. sentenza del 28 ottobre 2020, INAIL ( C‑608/19 , EU:C:2020:865 , punti 31 e 32 nonché giurisprudenza citata). ( 12 ) È altresì pacifico che la TOODE ha presentato un ricorso giurisdizionale contro la decisione di diniego adottata dall’amministrazione tributaria entro il termine impartito. ( 13 ) Ciò indicherebbe, secondo il giudice del rinvio, che un diritto certo a ricevere l’aiuto è acquisito da un’impresa, come la TOODE, solo a partire dalla data di adozione della decisione giudiziaria o dell’atto amministrativo favorevole. ( 14 )

V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni. ( 15 ) Infatti, tale giurisprudenza si riferisce alla legge e non all’interpretazione eventualmente errata di quest’ultima da parte dell’amministrazione. ( 16 ) V., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑702/20 e C‑17/21 , EU:C:2023:1 , punti 75 e 76 ). ( 17 ) Infatti, se, a tale data, l’autorità competente avesse agito legittimamente e avesse adottato una decisione favorevole, alla TOODE sarebbe stato riconosciuto un diritto giuridicamente certo a beneficiare dell’aiuto ai sensi del regolamento lettone sugli aiuti. ( 18 ) V., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑485/19 , EU:C:2021:313 , punto 37 e giurisprudenza citata). ( 19 ) V., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Érsekcsanádi Mezőgazdasági ( C‑56/13 , EU:C:2014:352 , punto 53 e giurisprudenza citata). ( 20 )

V. sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) ( C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 , punto 115 e giurisprudenza citata).

Inoltre, la Corte ha precisato che l’articolo 47 della Carta è sufficiente di per sé e non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale.

V., a tal proposito, sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso) ( C‑715/20 , EU:C:2024:139 , punto 80 e giurisprudenza citata). ( 21 ) Inoltre, il fatto che le condizioni e le modalità per la concessione dell’aiuto in questione siano stabilite sulla base del diritto nazionale non toglie che la nozione di «concessione dell’aiuto» rientri nell’ambito del diritto dell’Unione. ( 22 ) V., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a. ( C‑284/21 P , EU:C:2023:58 , punti 72 e 79 nonché giurisprudenza citata). ( 23 ) V., a tal proposito, per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nella causa Kutz-Bauer ( C‑187/00 , EU:C:2002:75 , paragrafo 66 ) sulla possibilità di annullare o modificare un atto amministrativo con effetto retroattivo per il fatto che una persona non deve subire un pregiudizio a causa del tempo necessario a far valere in giudizio i propri diritti. ( 24 ) V., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2016, Prezes Urzędu [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑231/15 , EU:C:2016:769 , punti da 25 a 29 e giurisprudenza citata) sugli effetti retroattivi dell’annullamento di un atto amministrativo di un’autorità di regolamentazione nazionale da parte di un giudice nazionale, nonché conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]‑Bordona nella causa CROSS Zlín ( C‑303/22 , EU:C:2023:652 , paragrafi 77 e 78 , nonché giurisprudenza citata) sull’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto pubblico da parte dei giudici nazionali con effetto ex tunc al momento dell’adozione della decisione di aggiudicazione.

V., inoltre, sentenza del 7 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑582/22 , EU:C:2024:213 , punti da 53 a 56 e giurisprudenza citata) sull’accertamento, da parte dell’organismo di regolamentazione competente, dell’invalidità dei canoni di utilizzo di un’infrastruttura il cui periodo di applicazione è scaduto, con effetto ex tunc (al fine di tutelare il diritto delle imprese di trasporto ferroviario di adire tale organismo). ( 25 )

V. sentenza del 28 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( da C‑915/19 a C‑917/19 , EU:C:2021:887 , punto 36 e giurisprudenza citata). ( 26 )

V. sentenza del 28 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( da C‑915/19 a C‑917/19 , EU:C:2021:887 , punto 38 e giurisprudenza citata). ( 27 )

V. sentenza del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑102/21 e C‑103/21 , EU:C:2022:272 , punti 32 , 34 e 42 ). ( 28 ) A tal proposito, è giocoforza constatare che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non prevede alcun obbligo per gli Stati membri di versare l’aiuto entro un termine specifico. ( 29 ) Al contrario, si potrebbe sostenere che sarebbe la mancata concessione dell’aiuto di cui trattasi a rischiare di falsare la concorrenza sul mercato o, quanto meno, di determinare una discriminazione ingiustificata nei confronti di un operatore economico, quale la TOODE, che si vedrebbe rifiutare la concessione di un aiuto di Stato pur soddisfacendo i requisiti per poterne beneficiare, mentre un’altra impresa concorrente che soddisfi parimenti i requisiti per la concessione del medesimo aiuto potrebbe invece beneficiarne. ( 30 ) V., al riguardo, sentenza del 25 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑638/19 P , EU:C:2022:50 , punto 123 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0653 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 13 marzo 2025 ( 1 ) Causa C‑653/23 SIA «TOODE» contro [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia)] «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime di aiuti nazionali approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea a sostegno dell’economia nell’ambito della pandemia da COVID‑19 – Rifiuto dell’autorità competente di concedere un aiuto a un’impresa che non soddisfa i requisiti previsti da tale regime – Ricorso con cui si chiede che un giudice nazionale ordini la concessione di tale aiuto – Scadenza del termine previsto per la concessione di tale aiuto nel corso del procedimento giudiziario – Determinazione della data in cui l’aiuto si considera concesso – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1 – Aiuto esistente o nuovo aiuto» I. Introduzione 1. A un’impresa lettone è stato negato un aiuto di Stato da parte dell’amministrazione tributaria, destinato a sostenere l’economia nel contesto della pandemia da COVID‑19, in quanto essa non soddisfaceva i requisiti previsti dal diritto nazionale per beneficiarne. Questa ha presentato ricorso dinanzi a un giudice nazionale affinché questo constatasse che essa soddisfaceva effettivamente tali requisiti ed ordinasse all’amministrazione tributaria di adottare un atto amministrativo ad essa favorevole. Tuttavia, la durata di validità del regime di aiuti approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea è scaduta nel corso del procedimento giudiziario nazionale. Può tale impresa beneficiare dell’aiuto di cui trattasi nell’ipotesi in cui il rifiuto iniziale dell’amministrazione tributaria di concedere tale aiuto venga annullato da una decisione giudiziaria emessa successivamente alla scadenza del termine fissato per la sua concessione? Questa è, in sostanza, la questione posta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia). 2. La presente causa porterà la Corte a pronunciarsi, da un lato, sulla determinazione della data in cui un aiuto di Stato si considera concesso ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, dall’altro, sulla natura dell’aiuto come esistente o nuovo ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1589 ( 2 ), nel particolare contesto in cui un giudice nazionale riconosca il beneficio di un aiuto dopo la scadenza del termine fissato per la sua concessione, quale previsto dalla legislazione nazionale e approvato dalla [OSCURATO:PERSONA], e ordini all’autorità competente di concedere l’aiuto richiesto. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Regolamento 2015/1589 3. L’articolo 1 del regolamento 2015/1589, intitolato «Definizioni», enuncia quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: (...) b) “aiuti esistenti”: (...) ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio; (...) c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti; (...)» 2. Comunicazione sul quadro temporaneo 4. La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] intitolata «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID‑19» ( GU 2020, C 91 I, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione sul quadro temporaneo»), del 20 marzo 2020, è stata modificata più volte. Tale comunicazione comprende una sezione 3.1, intitolata «Importi di aiuti limitati», i cui punti 21 e 22, nella loro versione risultante dalla sesta modifica del 24 novembre 2021 ( GU 2021, C 473, pag. 1 ), erano così formulati: «21. Al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze. 22. [OSCURATO:PERSONA] considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (...): (...) d. l’aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022; (...)». B. Diritto lettone 1. Legge sul procedimento amministrativo 5. L’articolo 250, paragrafo 2, dell’Administratīvā procesa likums (legge sul procedimento amministrativo), del 25 ottobre 2001 ( 3 ), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, prevede quanto segue: «Nel valutare la legittimità di un atto amministrativo, gli organi giurisdizionali tengono conto, nella loro decisione, unicamente della motivazione addotta dall’autorità pubblica nell’atto amministrativo. Detto limite non si applica nei casi in cui sia richiesta l’adozione di un atto amministrativo favorevole». 6. L’articolo 254, paragrafo 1, di tale legge così dispone: «Se un organo giurisdizionale ritiene fondata la richiesta di adozione di un atto amministrativo, ordina all’autorità pubblica di adottare il rispettivo atto». 2. Regolamento lettone sugli aiuti 7. Il decreto n. 676 del Consiglio dei ministri, del 10 novembre 2020 ( 4 ), ha istituito il «Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai» (regolamento sugli aiuti destinati a garantire i flussi di capitale circolante alle imprese colpite dalla crisi derivante dal COVID‑19; in prosieguo: il «regolamento lettone sugli aiuti»). Tale regime di aiuti, entrato in vigore il 17 novembre 2020, è stato istituito in conformità con i requisiti di cui alla sezione 3.1 della comunicazione sul quadro temporaneo ed è stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA], con decisione SA.59592 (2020/N) del 16 dicembre 2022, per un periodo fino al 30 novembre 2021, successivamente prorogato al 30 giugno 2022 ( 5 ). 8. Il punto 23 del regolamento lettone sugli aiuti, nella versione in vigore all’epoca dei fatti della controversia di cui al procedimento principale, enunciava quanto segue: «Si considera data di concessione dell’aiuto quella in cui [l’amministrazione tributaria] adotta la decisione di concedere l’aiuto». 9. Il punto 24 di tale regolamento così prevedeva: «La decisione può essere adottata entro e non oltre il 30 giugno 2022 in conformità con [la comunicazione sul] quadro temporaneo». III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 10. Il 25 marzo e il 9 aprile 2021, la SIA «TOODE» (in prosieguo: la «TOODE»), un’impresa lettone, ha richiesto al [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria nazionale, Lettonia; in prosieguo: la «VID» o l’«amministrazione tributaria») di beneficiare, per i mesi di gennaio e di febbraio 2021, del regime nazionale di aiuti destinati a garantire i flussi di capitale circolante delle imprese colpite dalla crisi da COVID‑19 (in prosieguo: il «regime nazionale di aiuti»). 11. Con decisioni del 23 aprile e del 7 giugno 2021, e successivamente del 9 giugno e del 23 luglio 2021, il VID ha rifiutato di concedere alla TOODE l’aiuto richiesto, in quanto tale impresa non soddisfaceva i requisiti previsti dal regolamento lettone sugli aiuti. Al riguardo, il VID ha, in particolare, ritenuto che il fatturato realizzato da detta impresa nel corso dei mesi di gennaio e di febbraio 2021 non fosse diminuito in misura sufficiente per soddisfare i requisiti richiesti dalla legislazione nazionale e quindi per poter beneficiare di tale aiuto. 12. La TOODE ha presentato ricorso dinanzi all’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), sostenendo, in particolare, che il VID non aveva motivo di prendere in considerazione, nel calcolare il suo fatturato, il valore totale delle transazioni indicato nella dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA) presentata per il periodo d’imposta interessato. Con sentenza del 14 aprile 2022, tale giudice ha respinto tale ricorso in quanto nel caso di specie non sussistevano le condizioni per la concessione dell’aiuto. 13. Il 29 giugno 2022, la TOODE ha presentato ricorso in appello contro tale sentenza dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale), il giudice del rinvio. Tale impugnazione è diretta a ottenere un atto amministrativo favorevole ai sensi dell’articolo 254, paragrafo 1, della legge sul procedimento amministrativo. 14. Il giudice del rinvio rileva che il regime nazionale di aiuti è stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] e deve essere considerato compatibile con il mercato interno, a condizione, in particolare, che l’aiuto sia stato concesso, conformemente al punto 22, lettera d), della comunicazione sul quadro temporaneo e al punto 24 del regolamento lettone sugli aiuti, entro e non oltre il 30 giugno 2022. Esso sottolinea inoltre che, nel caso di specie, tale termine è scaduto durante il procedimento avviato dinanzi ad esso. Quest’ultimo ritiene di dover valutare, nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, se la TOODE possa ancora beneficiare dell’aiuto richiesto. A tal fine, esso deve determinare la data in cui tale aiuto si considera «concesso» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e se detto aiuto costituisca un aiuto di Stato esistente o un nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 1 del regolamento 2015/1589. 15. Innanzi tutto, per quanto riguarda la data in cui l’aiuto si considera concesso, detto giudice ritiene che, ai sensi della giurisprudenza della Corte ( 6 ), un diritto certo e incondizionato a ricevere l’aiuto possa sorgere, in linea di principio, solo a seguito di una decisione giudiziaria, vale a dire quando il giudice nazionale constata che la ricorrente ha soddisfatto tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale per beneficiare dell’aiuto in questione e che il rifiuto dell’autorità competente di concedere l’aiuto è illegittimo e infondato. D’altra parte, nella misura in cui il rapporto giuridico è inesistente, l’esecuzione di una decisione giudiziaria non può dar luogo a un’adozione retroattiva ( ex tunc ) di un atto amministrativo favorevole, potendo il giudice nazionale solo ordinare all’autorità competente di adottare un atto amministrativo appropriato che conceda l’aiuto ex nunc . 16. Su richiesta della Corte, detto giudice ha precisato che la TOODE effettivamente soddisfaceva i requisiti previsti dal diritto nazionale per beneficiare dell’aiuto al momento della presentazione della sua domanda, cosicché il diniego del VID appariva illegittimo e infondato. Pertanto, lo stesso giudice si chiede se, qualora dovesse ordinare al VID di adottare un atto amministrativo favorevole nonché di concedere e versare l’importo dell’aiuto richiesto, occorrerebbe considerare come data di concessione di tale aiuto la data in cui tale amministrazione ha rifiutato ingiustificatamente di concederlo. 17. Inoltre, per quanto riguarda la natura dell’aiuto come esistente o nuovo, il giudice del rinvio si chiede se la giurisprudenza della Corte, secondo la quale un aiuto concesso dall’autorità competente ad una persona dopo la scadenza di un regime di aiuti autorizzato deve essere considerato come un nuovo aiuto ( 7 ), sia trasponibile ad una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui l’amministrazione tributaria ha indebitamente rifiutato di concedere l’aiuto richiesto, ancorché il regime di aiuti fosse ancora in vigore, ed è successivamente condannata da una decisione giudiziaria a concedere e a versare l’importo dell’aiuto dopo la scadenza di tale regime. 18. Infine, il giudice del rinvio fa riferimento al parere emesso dalla [OSCURATO:PERSONA], l’11 settembre 2023, in risposta alle questioni che erano state sollevate da un altro organo giurisdizionale lettone ( 8 ). In tale parere, tale istituzione ha indicato che, ai sensi del punto 23 del regolamento lettone sugli aiuti, la concessione dell’aiuto avviene nel momento in cui l’amministrazione tributaria adotta la decisione di concedere o rifiutare l’aiuto. Inoltre, essa ha precisato che la concessione di un aiuto dopo la scadenza del termine stabilito a tal fine costituirebbe una violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e che spetterebbe ai giudici nazionali impedire il versamento dell’aiuto al suo beneficiario. Sempre secondo tale parere, i giudici nazionali non potrebbero, scaduto tale termine, concedere un risarcimento, in luogo dell’aiuto, per il danno subito da tale persona a causa del mancato versamento dell’aiuto. 19. In tali circostanze, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che un aiuto di Stato deve essere considerato “concesso” nel momento in cui l’autorità pubblica competente nega ingiustificatamente di riconoscere il diritto di un soggetto ad un aiuto di Stato, ove l’assenza di motivazione della decisione di diniego venga dichiarata da una decisione giurisdizionale successiva alla scadenza del termine per la concessione di detto aiuto. 2) Se l’articolo 1, lettera b), [punto ii)], del regolamento [2015/1589] debba essere interpretato nel senso che – in mancanza di una decisione di riconoscimento del diritto all’aiuto, adottata dall’autorità pubblica competente entro il termine per la concessione di detto aiuto – costituiscono aiuti esistenti gli aiuti concessi a un soggetto, successivamente alla scadenza del termine per la concessione dell’aiuto stabilito dal regime di aiuti, in forza dell’esecuzione di una decisione giurisdizionale, la quale accerta che, alla suddetta scadenza, il soggetto soddisfaceva tutti i requisiti prescritti dalla normativa nazionale per la concessione dell’aiuto de quo e che il diniego dell’autorità pubblica competente di concedere l’aiuto è illegittimo». 20. Hanno presentato osservazioni scritte la TOODE, i governi lettone e tedesco nonché la [OSCURATO:PERSONA]. Le medesime parti hanno inoltre presentato osservazioni orali all’udienza di discussione tenutasi l’11 dicembre 2024. IV. Analisi A. Sulla prima questione pregiudiziale 21. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che un aiuto di Stato dev’essere considerato «concesso», ai sensi di tale disposizione, ex tunc , ossia nel momento in cui l’autorità competente ha indebitamente negato a un singolo il diritto di beneficiare di un aiuto approvato dalla [OSCURATO:PERSONA], qualora l’illegittimità di tale rifiuto sia constatata da una decisione del giudice nazionale successivamente alla scadenza del termine stabilito da tale istituzione per la sua concessione. 22. Per le ragioni che esporrò nei paragrafi successivi, ritengo che la risposta a tale questione debba essere affermativa. 23. Infatti, ricordo, innanzi tutto, come risulta da una costante giurisprudenza della Corte, che un aiuto di Stato deve essere considerato «concesso», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, alla data in cui un diritto certo a ricevere tale aiuto è conferito al beneficiario in forza della normativa nazionale applicabile ( 9 ), cosicché il trasferimento effettivo delle risorse di cui trattasi non è decisivo ( 10 ). 24. Spetta quindi, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare, in base al diritto nazionale applicabile, il momento in cui l’aiuto di Stato di cui trattasi deve essere considerato concesso. A tal fine, tale giudice deve tenere conto di tutte le condizioni previste dal diritto nazionale per la concessione dell’aiuto in questione ( 11 ). 25. A tal proposito, come risulta dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, rilevo che, ai sensi delle disposizioni del diritto lettone applicabili nel caso di specie e, in particolare, del punto 23 del regolamento lettone sugli aiuti, l’aiuto è considerato concesso alla data in cui l’amministrazione tributaria adotta la decisione di concessione dell’aiuto. Nel caso di specie, il rifiuto di concedere l’aiuto richiesto è intervenuto prima del termine ultimo del 30 giugno 2022 previsto al punto 22, lettera d), della comunicazione sul quadro temporaneo ( 12 ). 26. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, la TOODE non ha potuto acquisire un diritto certo a ricevere l’aiuto in forza del diritto nazionale, ai sensi della giurisprudenza della Corte menzionata al paragrafo 23 delle presenti conclusioni, a causa delle decisioni di diniego adottate dal VID. A tal proposito, tale giudice ritiene che un siffatto diritto possa sorgere solo a seguito di una decisione giudiziaria che constati che, contrariamente alle motivazioni addotte in tali decisioni di diniego, un’impresa soddisfaceva, alla data in cui ha richiesto l’aiuto, tutti i requisiti richiesti dal diritto nazionale per poter beneficiare di tale aiuto, e che ordini all’autorità competente di adottare, in futuro ( ex nunc ), un atto amministrativo favorevole sulla base del quale l’importo dell’aiuto le venga debitamente concesso e versato ( 13 ). 27. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la data in cui l’aiuto si considera concesso ai sensi del diritto nazionale corrispondesse alla data di adozione della decisione giudiziaria o dell’atto amministrativo favorevole adottato in esecuzione di tale decisione, il ricorso presentato dalla TOODE contro le decisioni del VID rischierebbe, come sostiene il governo tedesco nelle sue osservazioni scritte, di essere svuotato di contenuto. Infatti, in considerazione della scadenza del termine stabilito per la concessione dell’aiuto, ai sensi del punto 22, lettera d), della comunicazione sul quadro temporaneo e del punto 24 del regolamento lettone sugli aiuti, quale autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’autorità competente potrebbe, come sostenuto dall’amministrazione tributaria dinanzi al giudice del rinvio e dal governo lettone nelle sue osservazioni scritte, trovarsi nell’impossibilità di adottare un tale atto amministrativo di rettifica in esecuzione della decisione giudiziaria intervenuta dopo la scadenza del termine stabilito per la concessione dell’aiuto, così annullando gli effetti della decisione giudiziaria. 28. Il giudice del rinvio rileva inoltre che, qualora si ritenesse che l’aiuto sia stato concesso dopo la scadenza del termine previsto per la sua concessione, la TOODE rischierebbe – per le stesse ragioni che impediscono l’adozione di un atto di rettifica da parte dell’amministrazione tributaria in esecuzione di una decisione giudiziaria intervenuta dopo tale termine – di non potersi avvalere della possibilità, prevista nel diritto lettone, di proporre un ricorso per risarcimento nei confronti dell’amministrazione tributaria o dello Stato lettone, in quanto un tale ricorso rischierebbe di scontrarsi con il divieto di concedere un risarcimento, in luogo dell’aiuto, per il danno subito da tale impresa a causa del mancato versamento dell’aiuto ( 14 ). 29. Prima di procedere all’analisi della situazione oggetto della presente causa, ritengo importante fornire alcuni chiarimenti sulla nozione del «diritto di ricevere un aiuto di Stato», che costituisce l’elemento decisivo per stabilire il momento in cui un aiuto deve essere considerato concesso ai sensi della giurisprudenza della Corte ricordata ai paragrafi 23 e 24 delle presenti conclusioni. 30. Mi sembra necessario precisare che le «condizioni previste dal diritto nazionale per la concessione dell’aiuto in questione», cui fa riferimento tale giurisprudenza, possono essere unicamente le condizioni stabilite dalla legislazione nazionale applicabile al momento della decisione amministrativa ( 15 ), che, in caso di controversie, dev’essere in ultima istanza valutata dai giudici nazionali competenti. Occorre pertanto distinguere tra, da un lato , il momento in cui le condizioni per la concessione di un aiuto ai sensi del diritto nazionale sono oggettivamente soddisfatte, la quale in alcuni casi può essere subordinata alla condizione dell’adozione di una decisione da parte dell’amministrazione che dichiari il diritto di un’impresa a ricevere l’aiuto in questione, cosicché la data della concessione dell’aiuto corrisponde alla data di adozione di tale decisione e, dall’altro , la data in cui un giudice nazionale investito di un ricorso giurisdizionale contro una tale decisione sarà chiamato a controllare la valutazione effettuata dall’amministrazione in merito alla sussistenza di tali condizioni. Pertanto, la giurisprudenza della Corte ricordata ai paragrafi 23 e 24 delle presenti conclusioni è intesa innanzi tutto a stabilire il momento in cui i requisiti per l’ottenimento dell’aiuto sono soddisfatti ai sensi del diritto nazionale e non a stabilire il momento in cui un giudice nazionale investito di un ricorso relativo alla validità della valutazione dell’amministrazione procede al controllo giurisdizionale e verifica se tali requisiti siano soddisfatti. Infatti, il riconoscimento da parte di una decisione giudiziaria di un diritto esistente in base al diritto nazionale non incide sul momento in cui le condizioni per la concessione dell’aiuto erano soddisfatte e l’amministrazione competente ha adottato o avrebbe dovuto adottare, se del caso, una decisione di concessione dell’aiuto in questione. Una tale decisione avrà, infatti, un mero carattere dichiarativo e non costitutivo. A tal proposito occorre ricordare che, sebbene il giudice nazionale possa emettere una sentenza da cui risulti che una delle parti deve ricevere, in applicazione del diritto nazionale, una somma corrispondente a un aiuto di Stato, ciò non significa affatto che, in tal caso, esso stesso concede tale aiuto. Una tale sentenza ha quale unico effetto, in virtù dell’autorità di giudicato, di obbligare l’altra parte, generalmente l’autorità amministrativa competente, a procedere al versamento dell’aiuto summenzionato ( 16 ). 31. Qualora dovesse risultare che l’unica interpretazione possibile del diritto lettone è quella descritta al paragrafo 26 delle presenti conclusioni, come sembra risultare dalla decisione di rinvio e la cui verifica spetta al giudice del rinvio – senza che si possa considerare come data di concessione dell’aiuto quella in cui tale aiuto è stato erroneamente negato dall’amministrazione tributaria ( 17 ), il che implicherebbe il riconoscimento di un effetto ex tunc a una decisione amministrativa di rettifica adottata a seguito di una decisione giudiziaria intervenuta dopo la scadenza del termine impartito per la concessione dell’aiuto in questione – una tale interpretazione potrebbe comportare una violazione del diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 32. Prima di esaminare se l’interpretazione adottata dal giudice del rinvio possa comportare una violazione dell’articolo 47 della Carta, occorre verificare se la situazione esposta nel paragrafo 26 delle presenti conclusioni rientri effettivamente nell’ambito di applicazione della Carta. 33. A tal proposito, ricordo che, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, relativo al suo ambito di applicazione, le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Quando una situazione giuridica non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono, di per sé sole, fondare tale competenza ( 18 ). Infatti, nell’ambito della procedura di rinvio pregiudiziale, prevista all’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte né pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale né stabilire se l’interpretazione datane dal giudice nazionale sia corretta ( 19 ). 34. Rilevo anche che, in una situazione che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 della Carta, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, pur spettando all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti individuali derivanti dal diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurare, in ogni caso, il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di tali diritti quale garantito dall’articolo 47 della Carta ( 20 ). 35. Osservo, innanzi tutto, che la circostanza menzionata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il diritto di beneficiare di un aiuto di Stato è disciplinato dal diritto nazionale, non può escludere la presente fattispecie dall’ambito di applicazione dell’articolo 47 della Carta ( 21 ). Infatti, ancorché il diritto di ricevere l’aiuto in questione sia conferito dal diritto nazionale e non possa basarsi sul diritto dell’Unione o sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] ( 22 ), resta il fatto che, nella presente causa, la controversia non verte sull’interpretazione delle disposizioni nazionali relative alla concessione dell’aiuto in questione, ma riguarda l’effettività del ricorso giurisdizionale proposto dalla TOODE contro la decisione iniziale di diniego adottata dal VID e la facoltà di tale autorità di adottare un atto di rettifica in esecuzione di una decisione giudiziaria al di là del termine di autorizzazione di un regime di aiuti di Stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] e delle conseguenze che ne derivano ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 1 del regolamento 2015/1589. 36. Come ho spiegato al paragrafo 27 delle presenti conclusioni, se si dovesse ritenere che la data di concessione dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE corrisponda, in base al diritto nazionale, alla data di adozione dell’atto amministrativo favorevole adottato in esecuzione di una decisione giudiziaria intervenuta dopo la scadenza del termine previsto per la sua concessione, tale aiuto correrebbe il rischio di essere assimilato ad un aiuto nuovo e illegittimo, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento 2015/1589, e non potrebbe essere concesso dall’amministrazione tributaria in esecuzione della decisione giudiziaria senza violare l’obbligo di sospensione previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 37. Orbene, una situazione come quella esposta nel paragrafo precedente delle presenti conclusioni non solo rientra nell’ambito di applicazione della Carta, ma può anche comportare una violazione del diritto della TOODE a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della stessa. 38. Al fine di evitare qualsiasi rischio di confusione, ritengo opportuno ricordare la differenza che esiste tra, da un lato, il periodo di autorizzazione di un regime di aiuti di Stato (che, nel caso di specie, è associato al termine e alla data di concessione dell’aiuto) e, dall’altro, la data in cui un giudice nazionale emette una decisione giudiziaria. Infatti, la competenza del giudice nazionale a decidere la controversia di cui è investito e gli effetti della decisione che emetterà non possono dipendere, e tanto meno esserne soggetti, dal quadro temporale legato a un procedimento amministrativo che, per sua natura, persegue un obiettivo diverso e non presenta alcun collegamento con un procedimento giudiziario (nazionale). 39. Non riconoscere un effetto ex tunc a una decisione di rettifica adottata a seguito della decisione giudiziaria porterebbe, in pratica, a rendere quasi impossibile l’esercizio del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, subordinando l’esercizio di tale diritto alla condizione che la decisione giudiziaria sia emessa prima della scadenza del termine imposto da una procedura amministrativa. Tuttavia, ciò rischierebbe di portare alla situazione paradossale per cui il momento della concessione dell’aiuto in questione e la qualificazione come aiuto esistente o nuovo aiuto da parte di una decisione di rettifica adottata dall’autorità competente, a seguito della decisione giudiziaria, dipenderebbero dalla maggiore o minore rapidità con cui il giudice nazionale si pronunci su un ricorso contro una decisione amministrativa ( 23 ). 40. Inoltre, mi sembra utile precisare che, in settori diversi da quello degli aiuti di Stato, la Corte ha riconosciuto la facoltà di un giudice nazionale di annullare con effetto retroattivo ( ex tunc ) una decisione adottata da un’autorità pubblica, qualora lo consideri necessario al fine di assicurare una tutela effettiva dei diritti dell’impresa che ha presentato il ricorso o per garantire, in via generale, l’efficacia del sistema di controllo ( 24 ). 41. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale affermando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che un aiuto di Stato deve essere considerato «concesso» alla data in cui l’autorità nazionale competente ha rifiutato di concederlo a un’impresa, qualora tale rifiuto sia stato dichiarato illegittimo da una decisione del giudice nazionale emessa dopo la scadenza del termine previsto per la concessione dell’aiuto, a condizione che tale rifiuto sia intervenuto prima della scadenza del termine impartito per la sua concessione e in una data in cui l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa a tale aiuto era in vigore e che l’impresa soddisfacesse i requisiti per beneficiare di detto aiuto ai sensi della normativa nazionale applicabile. B. Sulla seconda questione pregiudiziale 42. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589 debba essere interpretato nel senso che costituisce un aiuto esistente un aiuto di Stato concesso a un’impresa dopo la scadenza del termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] per la sua concessione, in esecuzione di una decisione giudiziaria nazionale che dichiara illegittimo il rifiuto dell’autorità competente di concedere l’aiuto prima della scadenza di tale termine. 43. Ricordo che, nell’ambito del sistema di controllo degli aiuti di Stato, istituito dagli articoli 107 e 108 TFUE, la procedura differisce a seconda che gli aiuti siano esistenti o nuovi. Mentre gli aiuti esistenti possono, a norma dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, essere regolarmente messi in atto fintantoché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia constatato la loro incompatibilità con il mercato interno, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE dispone che i progetti diretti a istituire aiuti nuovi o a modificare aiuti esistenti devono essere notificati, in tempo utile, alla [OSCURATO:PERSONA] e agli stessi non si può dare esecuzione prima che la procedura non abbia condotto a una decisione finale ( 25 ). 44. La Corte ha inoltre precisato che devono essere considerati quali nuovi aiuti, soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, le misure volte ad istituire o a modificare aiuti, fermo restando che tali modifiche possono riguardare tanto aiuti esistenti, tanto progetti iniziali notificati alla [OSCURATO:PERSONA] ( 26 ). In tale contesto, l’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589 enuncia che per «aiuti esistenti» si intendono gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio. L’articolo 1, lettera c), di tale regolamento, da parte sua, prevede che per «nuovi aiuti» si intendono tutti i regimi di aiuti e tutti gli aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti. Inoltre, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, un aiuto concesso in un momento in cui l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa a tale aiuto non era più in vigore dev’essere considerato un nuovo aiuto ( 27 ). 45. Innanzi tutto, rilevo che la risposta alla seconda questione pregiudiziale può essere chiaramente dedotta dalla risposta che suggerisco di dare alla prima questione, in quanto, se si ritiene che l’aiuto in questione sia stato concesso alla data delle decisioni di diniego adottate dall’amministrazione tributaria, vale a dire in un momento in cui era in vigore l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa a tale aiuto, quest’ultimo dovrebbe essere considerato un aiuto autorizzato e, pertanto, esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589, anche se versato dopo la fine della validità del regime di aiuti approvato dalla [OSCURATO:PERSONA]. In un caso del genere, il versamento del medesimo aiuto non è altro che l’esecuzione della decisione giudiziaria. 46. Preciso inoltre che nessun elemento nel fascicolo di cui dispone la Corte sembra indicare che, nella fattispecie, nell’ambito dell’adozione dell’atto amministrativo di rettifica in esecuzione della decisione giudiziaria nazionale, l’amministrazione tributaria disponga di un margine di manovra o di un potere discrezionale che le consenta di modificare l’aiuto previsto dal regime di aiuti lettone, inizialmente rifiutato da tale autorità, in modo da poterlo riqualificare come nuovo aiuto, conformemente al tenore letterale dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589. 47. Inoltre, il fatto che l’aiuto di cui trattasi nella causa di cui al procedimento principale sarà versato successivamente alla scadenza del termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] per la sua concessione, e al di fuori del contesto particolare caratterizzato dalla crisi legata alla pandemia da COVID‑19, nel frattempo rientrata, non consente di concludere che tale aiuto non possa essere utilizzato in conformità con l’obiettivo inizialmente previsto dal regime di aiuti lettone o che rischi di falsare la concorrenza sul mercato. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte, ricordata al paragrafo 23 delle presenti conclusioni, risulta che la data del versamento effettivo dell’aiuto non incide sul diritto di ottenere l’aiuto in questione quando quest’ultimo è concesso entro il termine stabilito da una decisione della [OSCURATO:PERSONA], di modo che detto aiuto possa essere versato dopo la scadenza di tale termine ( 28 ). Inoltre, il versamento dell’aiuto dopo la scadenza del regime di aiuti non sarebbe in grado di falsare la concorrenza sul mercato, in quanto un tale versamento non è altro che il ripristino di un diritto violato dalla decisione iniziale del VID e permetterebbe, in realtà, di ristabilire l’equilibrio concorrenziale sul mercato ( 29 ). Dalla giurisprudenza della Corte si evince, in ogni caso, che è nella data in cui viene conferito il diritto a ricevere un aiuto di Stato che una simile misura può comportare una distorsione della concorrenza tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ( 30 ). 48. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale affermando che l’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589 debba essere interpretato nel senso che costituisce un «aiuto esistente» un aiuto versato dall’autorità nazionale competente dopo la scadenza del termine per la concessione dell’aiuto previsto da un regime di aiuti, in esecuzione di una decisione giudiziaria nazionale che dichiari che, prima della scadenza del suddetto termine, l’impresa soddisfaceva tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale per aver diritto all’aiuto in questione e che il diniego iniziale di tale autorità di concedere l’aiuto era illegittimo. In un caso del genere, l’aiuto in questione si considera concesso al momento del rifiuto iniziale da parte di detta autorità di concedere l’aiuto. V. Conclusione 49. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) come segue: 1) L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: un aiuto di Stato deve essere considerato «concesso» alla data in cui l’autorità nazionale competente ha rifiutato di concederlo a un’impresa, qualora tale rifiuto sia stato dichiarato illegittimo da una decisione del giudice nazionale emessa dopo la scadenza del termine previsto per la concessione dell’aiuto, a condizione che tale rifiuto sia intervenuto prima della scadenza del termine impartito per la sua concessione e in una data in cui l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa a tale aiuto era in vigore e che l’impresa soddisfacesse i requisiti per beneficiare dell’aiuto ai sensi della normativa nazionale applicabile. 2) L’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: costituisce un «aiuto esistente» un aiuto versato dall’autorità nazionale competente dopo la scadenza del termine per la concessione dell’aiuto previsto da un regime di aiuti, in esecuzione di una decisione giudiziaria nazionale che dichiari che, prima della scadenza del suddetto termine, l’impresa soddisfaceva tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale per aver diritto all’aiuto in questione e che il diniego iniziale dell’autorità competente di concedere l’aiuto era illegittimo. In un caso del genere, l’aiuto in questione si considera concesso al momento del rifiuto iniziale da parte dell’autorità nazionale competente di concedere l’aiuto. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ( GU 2015, L 248, pag. 9 ). ( 3 ) Latvijas Vēstnesis , 2001, n. 164, pag. 2551. ( 4 ) Latvijas Vēstnesis , 2020, 2020/222A.2. ( 5 ) Nelle successive decisioni della [OSCURATO:PERSONA], il termine per la concessione dell’aiuto è stato stabilito, in un primo momento, al 30 novembre 2021 [decisione SA.64046 (2021/N) del 3 giugno 2021] e poi al 30 giugno 2022 [decisione SA.100596 (2021/N) del 14 dicembre 2021]. ( 6 ) A tal proposito, il giudice del rinvio fa riferimento, in particolare, alle sentenze del 19 dicembre 2019, Arriva Italia e a. ( C‑385/18 , EU:C:2019:1121 , punti 36 e 37 ); del 25 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑638/19 P , EU:C:2022:50 , punto 123 ); nonché del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑702/20 e C‑17/21 , EU:C:2023:1 , punti 76 e 78 ). ( 7 ) A tal proposito, il giudice del rinvio cita la sentenza del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑102/21 e C‑103/21 , EU:C:2022:272 , punti da 31 a 35 e 42 ). ( 8 ) Come risulta dalla decisione di rinvio, si trattava, più precisamente, di questioni sollevate dall’Augstākā tiesas (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), nell’ambito della causa SKA‑356/2023. Il giudice del rinvio fa riferimento, più precisamente, al parere n. (2023)9452862 della [OSCURATO:PERSONA] nella causa SA.106948.NC, emesso nell’ambito di un altro procedimento relativo all’applicazione del regolamento lettone sugli aiuti e del quadro temporaneo. ( 9 ) Pertanto, l’elemento determinante per stabilire la data in cui il diritto di ricevere un aiuto di Stato è stato conferito ai suoi beneficiari mediante una determinata misura attiene all’acquisizione, da parte di tali beneficiari, di un diritto certo a ricevere tale aiuto e al correlativo impegno, a carico dello Stato, di concedere detto aiuto. V, al riguardo, sentenza del 25 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑638/19 P , EU:C:2022:50 , punti 115 e 123 , nonché giurisprudenza citata). ( 10 ) V. sentenza del 20 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] di Catania ( C‑128/19 , EU:C:2021:401 , punto 45 e giurisprudenza citata). ( 11 ) V. sentenza del 28 ottobre 2020, INAIL ( C‑608/19 , EU:C:2020:865 , punti 31 e 32 nonché giurisprudenza citata). ( 12 ) È altresì pacifico che la TOODE ha presentato un ricorso giurisdizionale contro la decisione di diniego adottata dall’amministrazione tributaria entro il termine impartito. ( 13 ) Ciò indicherebbe, secondo il giudice del rinvio, che un diritto certo a ricevere l’aiuto è acquisito da un’impresa, come la TOODE, solo a partire dalla data di adozione della decisione giudiziaria o dell’atto amministrativo favorevole. ( 14 ) V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni. ( 15 ) Infatti, tale giurisprudenza si riferisce alla legge e non all’interpretazione eventualmente errata di quest’ultima da parte dell’amministrazione. ( 16 ) V., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑702/20 e C‑17/21 , EU:C:2023:1 , punti 75 e 76 ). ( 17 ) Infatti, se, a tale data, l’autorità competente avesse agito legittimamente e avesse adottato una decisione favorevole, alla TOODE sarebbe stato riconosciuto un diritto giuridicamente certo a beneficiare dell’aiuto ai sensi del regolamento lettone sugli aiuti. ( 18 ) V., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑485/19 , EU:C:2021:313 , punto 37 e giurisprudenza citata). ( 19 ) V., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Érsekcsanádi Mezőgazdasági ( C‑56/13 , EU:C:2014:352 , punto 53 e giurisprudenza citata). ( 20 ) V. sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) ( C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 , punto 115 e giurisprudenza citata). Inoltre, la Corte ha precisato che l’articolo 47 della Carta è sufficiente di per sé e non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale. V., a tal proposito, sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso) ( C‑715/20 , EU:C:2024:139 , punto 80 e giurisprudenza citata). ( 21 ) Inoltre, il fatto che le condizioni e le modalità per la concessione dell’aiuto in questione siano stabilite sulla base del diritto nazionale non toglie che la nozione di «concessione dell’aiuto» rientri nell’ambito del diritto dell’Unione. ( 22 ) V., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a. ( C‑284/21 P , EU:C:2023:58 , punti 72 e 79 nonché giurisprudenza citata). ( 23 ) V., a tal proposito, per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nella causa Kutz-Bauer ( C‑187/00 , EU:C:2002:75 , paragrafo 66 ) sulla possibilità di annullare o modificare un atto amministrativo con effetto retroattivo per il fatto che una persona non deve subire un pregiudizio a causa del tempo necessario a far valere in giudizio i propri diritti. ( 24 ) V., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2016, Prezes Urzędu [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑231/15 , EU:C:2016:769 , punti da 25 a 29 e giurisprudenza citata) sugli effetti retroattivi dell’annullamento di un atto amministrativo di un’autorità di regolamentazione nazionale da parte di un giudice nazionale, nonché conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]‑Bordona nella causa CROSS Zlín ( C‑303/22 , EU:C:2023:652 , paragrafi 77 e 78 , nonché giurisprudenza citata) sull’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto pubblico da parte dei giudici nazionali con effetto ex tunc al momento dell’adozione della decisione di aggiudicazione. V., inoltre, sentenza del 7 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑582/22 , EU:C:2024:213 , punti da 53 a 56 e giurisprudenza citata) sull’accertamento, da parte dell’organismo di regolamentazione competente, dell’invalidità dei canoni di utilizzo di un’infrastruttura il cui periodo di applicazione è scaduto, con effetto ex tunc (al fine di tutelare il diritto delle imprese di trasporto ferroviario di adire tale organismo). ( 25 ) V. sentenza del 28 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( da C‑915/19 a C‑917/19 , EU:C:2021:887 , punto 36 e giurisprudenza citata). ( 26 ) V. sentenza del 28 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( da C‑915/19 a C‑917/19 , EU:C:2021:887 , punto 38 e giurisprudenza citata). ( 27 ) V. sentenza del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑102/21 e C‑103/21 , EU:C:2022:272 , punti 32 , 34 e 42 ). ( 28 ) A tal proposito, è giocoforza constatare che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non prevede alcun obbligo per gli Stati membri di versare l’aiuto entro un termine specifico. ( 29 ) Al contrario, si potrebbe sostenere che sarebbe la mancata concessione dell’aiuto di cui trattasi a rischiare di falsare la concorrenza sul mercato o, quanto meno, di determinare una discriminazione ingiustificata nei confronti di un operatore economico, quale la TOODE, che si vedrebbe rifiutare la concessione di un aiuto di Stato pur soddisfacendo i requisiti per poterne beneficiare, mentre un’altra impresa concorrente che soddisfi parimenti i requisiti per la concessione del medesimo aiuto potrebbe invece beneficiarne. ( 30 ) V., al riguardo, sentenza del 25 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑638/19 P , EU:C:2022:50 , punto 123 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2015/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris