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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23133/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Giarre il 10/05/19933. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/03/19954. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/19965. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte di appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che i ricorso vengano dichiarati inammissibili;letta la memorie difensiva del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], EmmanuelBannò, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Pansera, che ha chiesto l’annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in parzialeriforma della pronuncia emessa in data 8 luglio 2024 dal Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Catania, ha riqualificato ai sensi degli artt. 56-629cod. pen. (ravvisata altresì la circostanza pretoria della lieve entità) le condotteestorsive originariamente contestate al capo 3) e riconosciuto l’ipotesi attenuatain relazione alle fattispecie di cui ai capi 6) e 7), rideterminando conseguentementele pene irrogate e revocando l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni perBannò, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conferma per il resto della condanna per i reati dicui ai capi 1) (artt. 416-bis cod. pen., nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]),3) (artt. 56-629 cod. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), 6) (art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti diSalvatore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e7) (art. 110 cod. pen. e 73, d.P.R. n. 309 del 1990, nei confronti di SalvatoreMusumeci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FilippoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]).2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddettiimputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, neitermini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Ricorsi presentati, con un unico atto a mezzo del comune difensore,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FilippoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Violazione degli artt. 629 cod. pen. e 522 cod. proc. pen., nonchémancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazionealla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto alla mancata derubricazione del delittodi cui al capo 3).In violazione dei diritti di difesa e senza un previo confronto con le parti, laCorte di appello avrebbe ricostruito il fatto in maniera completamente diversa daquanto oggetto di contestazione, scindendo la vicenda in due distinti segmenti, ilprimo dei quali (consegna di un ciclomotore di provenienza furtiva) nonpresenterebbe alcun detrimento del patrimonio della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il secondo (promessa di pagamento di una somma non quantificata)individuerebbe una diversa persona offesa in [OSCURATO:PERSONA].

In particolare,risulterebbe lesa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], interessato solo dalla prima partedell’azione delittuosa (ritenuta penalmente irrilevante), mentre era detenuto nelmomento in cui fu realizzata la seconda parte.3.2.

Carenza della motivazione riguardo alla ribadita affermazione diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], unico imputato non rinunciante ai motivi(peraltro assente e privo di procuratore speciale), per il delitto di cui al capo 7), inordine al quale difetterebbe completamente ogni discorso giustificativodell’affermazione di responsabilità.3.4.

Vizi di motivazione, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per quel checoncerne la mancata concessione della sospensione condizionale della pena,nonostante l’incensuratezza sino ad oggi e il corretto comportamento processuale.4.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] GemellaroViolazione degli artt. 610 e 629, nonché manifesta illogicità della motivazione,riguardo alla mancata riqualificazione della condotta di cui al capo 3) comeviolenza privata.La cessione di un bene di provenienza furtiva da parte di [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe rappresentato un danno per quest’ultimo.

Il ricorrente, d’altronde,sarebbe intervenuto solo per «stemperare il conflitto», senza offrire un effettivoapporto concorsuale.5.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamenteinfondati, generici e non consentiti.2.

La sentenza impugnata dà atto di come – pur in difetto di una formaleistanza di concordato, per il decorso dei termini decadenziali di cui all’art. 599-bis,comma 1, cod. proc. pen. – i difensori («presenti taluni degli imputati, per gli altriversandosi procure speciali») abbiano positivamente sottoposto alla Procuragenerale «un’ipotesi di rivalutazione congiunta degli atti»; pertanto, ilrappresentante dell’Ufficio requirente ha richiesto la riqualificazione delle condottedi cui ai capi 3), 6) e 7), con rideterminazione della pena nei termini ivi specificati,e i difensori si sono associati a queste richieste, «con rinuncia ai motivi di appellodiversi da quelli di riqualificazione delle condotte, subordinatamenteall’accoglimento delle pene nella misura e quantificazione sopra riportata».Dal momento che il trattamento sanzionatorio è stato rideterminato neitermini invocati dalle parti, gli unici motivi ritualmente deducibili concernono lamancata sussunzione dei fatti di cui al capo 3) nella fattispecie di cui all’art. 610cod. pen.In ordine alle ulteriori censure articolate nell’atto di gravame si è interrotta lacatena devolutiva, a seguito della parziale rinuncia ex art. 589, comma 2, cod.proc. pen. e del venire in essere della condizione sospensiva suaccennata.3.

Risulta, pertanto, non consentito il motivo inerente la mancata concessionedella sospensione condizionale in favore di [OSCURATO:PERSONA] (a fronte, in ogni caso,della adeguata motivazione sul punto nella sentenza impugnata, impermeabile alloscrutinio di legittimità).4.

Per quel che concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA] PopoloChiappazzo, dagli atti di causa e, in particolare, dal verbale di udienza 23 ottobre2025, emerge, oltre all’assenza del detenuto [OSCURATO:PERSONA] (“rinunciantea comparire”, nell’intestazione della sentenza), quanto segue: «Preliminarmenteil PG deposita prospetto delle pene rideterminate. […] Il difensore…… de……appellant…… svolti i motivi di appello si associano al PG e deposita procura specialeper [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) e per Gemmellaro (avv. [OSCURATO:PERSONA])».I motivi di gravame, ricompresi nell’impugnazione proposta congiuntamenteinsieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non rinunciati, dunque, né dall’imputatopersonalmente, né dal suo difensore, avevano per oggetto, per quanto di interessedello specifico appellante, la divergenza tra la motivazione e il dispositivo inrelazione alla qualificazione della condotta contestata sub 7 e la mancatariconduzione all’ipotesi di lieve entità (motivo n. 4, pp. 44, 51, 62-65) e l’erratadosimetria della pena (motivo n. 6, pp. 65-66).La Corte ionica registra tali doglianze (pp. 10 e 12) e riqualifica il fatto ai sensidell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente rimodulazione inmelius della pena (da un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 3.500,00 dimulta a otto mesi di reclusione ed euro 700,00 di multa).Con queste statuizioni, che offrono compiuta e integrale risposta a tutti i profilidi gravame (peraltro, proprio nel senso invocato dall’appellante), il motivo diricorso non si misura minimamente, connotandosi, pertanto, in termini diinsuperabile genericità.5.

Quanto alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 3) a titolo diviolenza privata, si nota come, a fronte di un’imputazione dal più ampio contenuto(«costringevano [OSCURATO:PERSONA] a pagare loro somme di denaro di sicura provenienzaillecita, nonché consegnare un ciclomotore elettrico»), la Corte ionica abbia- espunto siccome ritenuto penalmente irrilevante, in difetto dell’elemento deldanno della persona offesa, la consegna di «uno scooter-bici elettrico diprovenienza furtiva»;- ritenuto non perfezionato il delitto estorsivo, rimasto allo stadio del tentativocompiuto, in assenza di prova della dazione dei contanti («per il resto insistendoil [OSCURATO:PERSONA] tramite i coimputati per il versamento da parte del padre intervenuto,[OSCURATO:PERSONA], di un importo, di cui non si ha prova del versamento»);- escluso la derubricazione sollecitata dalle parti, in presenza di un evidentefine di profitto economico;- ravvisato, dopo aver diminuito nella massima estensione di legge la pena exart. 56 cod. pen., anche la circostanza attenuante del fatto di lieve entità,introdotta dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 120 del 24 maggio 2023.6.

In primo luogo, per quanto devoluto nel presente giudizio all’esito dellaesclusione della penale rilevanza della consegna del ciclomotore, è corretta lariconduzione della residua vicenda nell’alveo della fattispecie tentata di cui all’art.629 cod. pen.Invero, è inequivocabilmente configurabile il tentativo di estorsione, e nonuna violenza privata, tentata o consumata, in presenza di una condotta (richiestadi una somma di denaro) rivolta a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto conaltrui danno economico (Sez. 2, n. 3371 del 18/12/2012, dep. 2013, Maiolo, Rv.254781-01; in termini, Sez. 2, n. 31302 del 24/06/2025, Cardinale, Rv. 288558-01; Sez. 2, n. 17288 del 18/01/2019, Ejededawe, Rv. 276622-04).7.

Ciò chiarito, non si ravvisa nessuna immutazione idonea a ledere i diritti didifesa, laddove, nella stringata motivazione dei giudici catanesi, si accenna – proreis, a riprova del mancato accertamento della consumazione del delitto di cuiall’art. 629 cod. pen. – al possibile intervento solutorio da parte del padre dellapersona offesa.Non sussiste, pertanto, all’evidenza, alcuna violazione del principio dicorrelazione tra l’accusa e la sentenza.

Il precetto di legge può ritenersi violatosolo nel caso di assoluta e reale difformità tra l’accusa e la statuizione del giudice,quando non sia possibile individuare un nucleo comune nei fatti – diversi nei loroelementi essenziali, tanto da determinare un’incertezza sull’oggetto dellaimputazione – che si pongono, quindi, in rapporto di eterogeneità e incompatibilitàtra loro, facendo sì che l’imputato, attraverso l’iter del processo, si sia trovato nellacondizione di non potersi difendere in ordine all’oggetto della imputazione (Sez.U, n. 36551 del 15/07/2010, dep. 2010, Carelli, Rv. 24805101-01; Sez.

U, n. 16del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617-01; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021,Ogbeifun, Rv. 281477-01; Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Calabrese,Rv. 276955-01).Nel presente procedimento, non c’è stata alcuna incertezza sul nucleoessenziale della contestazione, né può porsi alcun problema in punto diprevedibilità e attuazione del contraddittorio, atteso che la diversa qualificazionegiuridica era stata sollecitata con i motivi di impugnazione.I profili di censura formulati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], EmmanuelBannò e [OSCURATO:PERSONA] sono, quindi, manifestamente infondati.

Quanto aquest’ultimo ricorrente (fermo restando che, in ogni caso, anche la promessa didenaro è stata ricollegata dai giudici del merito alle iniziali richieste estorsive), puòulteriormente osservarsi come il negozio abdicativo precluda la deducibilità diquestioni inerenti l’affermazione di responsabilità.8.

In conclusione, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, nullaaggiungendo alle riflessioni che precedono le memorie depositate dalle difese.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una sommain favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati iprofili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186),nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 3 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Giarre il 10/05/19933. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/03/19954. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/19965. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte di appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che i ricorso vengano dichiarati inammissibili;letta la memorie difensiva del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], EmmanuelBannò, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Pansera, che ha chiesto l’annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in parzialeriforma della pronuncia emessa in data 8 luglio 2024 dal Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Catania, ha riqualificato ai sensi degli artt. 56-629cod. pen. (ravvisata altresì la circostanza pretoria della lieve entità) le condotteestorsive originariamente contestate al capo 3) e riconosciuto l’ipotesi attenuatain relazione alle fattispecie di cui ai capi 6) e 7), rideterminando conseguentementele pene irrogate e revocando l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni perBannò, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conferma per il resto della condanna per i reati dicui ai capi 1) (artt. 416-bis cod. pen., nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]),3) (artt. 56-629 cod. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), 6) (art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti diSalvatore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e7) (art. 110 cod. pen. e 73, d.P.R. n. 309 del 1990, nei confronti di SalvatoreMusumeci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FilippoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]).2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddettiimputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, neitermini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Ricorsi presentati, con un unico atto a mezzo del comune difensore,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FilippoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].3.1. Violazione degli artt. 629 cod. pen. e 522 cod. proc. pen., nonchémancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazionealla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto alla mancata derubricazione del delittodi cui al capo 3).In violazione dei diritti di difesa e senza un previo confronto con le parti, laCorte di appello avrebbe ricostruito il fatto in maniera completamente diversa daquanto oggetto di contestazione, scindendo la vicenda in due distinti segmenti, ilprimo dei quali (consegna di un ciclomotore di provenienza furtiva) nonpresenterebbe alcun detrimento del patrimonio della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il secondo (promessa di pagamento di una somma non quantificata)individuerebbe una diversa persona offesa in [OSCURATO:PERSONA]. In particolare,risulterebbe lesa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], interessato solo dalla prima partedell’azione delittuosa (ritenuta penalmente irrilevante), mentre era detenuto nelmomento in cui fu realizzata la seconda parte.3.2. Carenza della motivazione riguardo alla ribadita affermazione diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], unico imputato non rinunciante ai motivi(peraltro assente e privo di procuratore speciale), per il delitto di cui al capo 7), inordine al quale difetterebbe completamente ogni discorso giustificativodell’affermazione di responsabilità.3.4. Vizi di motivazione, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per quel checoncerne la mancata concessione della sospensione condizionale della pena,nonostante l’incensuratezza sino ad oggi e il corretto comportamento processuale.4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] GemellaroViolazione degli artt. 610 e 629, nonché manifesta illogicità della motivazione,riguardo alla mancata riqualificazione della condotta di cui al capo 3) comeviolenza privata.La cessione di un bene di provenienza furtiva da parte di [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe rappresentato un danno per quest’ultimo. Il ricorrente, d’altronde,sarebbe intervenuto solo per «stemperare il conflitto», senza offrire un effettivoapporto concorsuale.5. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamenteinfondati, generici e non consentiti.2. La sentenza impugnata dà atto di come – pur in difetto di una formaleistanza di concordato, per il decorso dei termini decadenziali di cui all’art. 599-bis,comma 1, cod. proc. pen. – i difensori («presenti taluni degli imputati, per gli altriversandosi procure speciali») abbiano positivamente sottoposto alla Procuragenerale «un’ipotesi di rivalutazione congiunta degli atti»; pertanto, ilrappresentante dell’Ufficio requirente ha richiesto la riqualificazione delle condottedi cui ai capi 3), 6) e 7), con rideterminazione della pena nei termini ivi specificati,e i difensori si sono associati a queste richieste, «con rinuncia ai motivi di appellodiversi da quelli di riqualificazione delle condotte, subordinatamenteall’accoglimento delle pene nella misura e quantificazione sopra riportata».Dal momento che il trattamento sanzionatorio è stato rideterminato neitermini invocati dalle parti, gli unici motivi ritualmente deducibili concernono lamancata sussunzione dei fatti di cui al capo 3) nella fattispecie di cui all’art. 610cod. pen.In ordine alle ulteriori censure articolate nell’atto di gravame si è interrotta lacatena devolutiva, a seguito della parziale rinuncia ex art. 589, comma 2, cod.proc. pen. e del venire in essere della condizione sospensiva suaccennata.3. Risulta, pertanto, non consentito il motivo inerente la mancata concessionedella sospensione condizionale in favore di [OSCURATO:PERSONA] (a fronte, in ogni caso,della adeguata motivazione sul punto nella sentenza impugnata, impermeabile alloscrutinio di legittimità).4. Per quel che concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA] PopoloChiappazzo, dagli atti di causa e, in particolare, dal verbale di udienza 23 ottobre2025, emerge, oltre all’assenza del detenuto [OSCURATO:PERSONA] (“rinunciantea comparire”, nell’intestazione della sentenza), quanto segue: «Preliminarmenteil PG deposita prospetto delle pene rideterminate. […] Il difensore…… de……appellant…… svolti i motivi di appello si associano al PG e deposita procura specialeper [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) e per Gemmellaro (avv. [OSCURATO:PERSONA])».I motivi di gravame, ricompresi nell’impugnazione proposta congiuntamenteinsieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non rinunciati, dunque, né dall’imputatopersonalmente, né dal suo difensore, avevano per oggetto, per quanto di interessedello specifico appellante, la divergenza tra la motivazione e il dispositivo inrelazione alla qualificazione della condotta contestata sub 7 e la mancatariconduzione all’ipotesi di lieve entità (motivo n. 4, pp. 44, 51, 62-65) e l’erratadosimetria della pena (motivo n. 6, pp. 65-66).La Corte ionica registra tali doglianze (pp. 10 e 12) e riqualifica il fatto ai sensidell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente rimodulazione inmelius della pena (da un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 3.500,00 dimulta a otto mesi di reclusione ed euro 700,00 di multa).Con queste statuizioni, che offrono compiuta e integrale risposta a tutti i profilidi gravame (peraltro, proprio nel senso invocato dall’appellante), il motivo diricorso non si misura minimamente, connotandosi, pertanto, in termini diinsuperabile genericità.5. Quanto alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 3) a titolo diviolenza privata, si nota come, a fronte di un’imputazione dal più ampio contenuto(«costringevano [OSCURATO:PERSONA] a pagare loro somme di denaro di sicura provenienzaillecita, nonché consegnare un ciclomotore elettrico»), la Corte ionica abbia- espunto siccome ritenuto penalmente irrilevante, in difetto dell’elemento deldanno della persona offesa, la consegna di «uno scooter-bici elettrico diprovenienza furtiva»;- ritenuto non perfezionato il delitto estorsivo, rimasto allo stadio del tentativocompiuto, in assenza di prova della dazione dei contanti («per il resto insistendoil [OSCURATO:PERSONA] tramite i coimputati per il versamento da parte del padre intervenuto,[OSCURATO:PERSONA], di un importo, di cui non si ha prova del versamento»);- escluso la derubricazione sollecitata dalle parti, in presenza di un evidentefine di profitto economico;- ravvisato, dopo aver diminuito nella massima estensione di legge la pena exart. 56 cod. pen., anche la circostanza attenuante del fatto di lieve entità,introdotta dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 120 del 24 maggio 2023.6. In primo luogo, per quanto devoluto nel presente giudizio all’esito dellaesclusione della penale rilevanza della consegna del ciclomotore, è corretta lariconduzione della residua vicenda nell’alveo della fattispecie tentata di cui all’art.629 cod. pen.Invero, è inequivocabilmente configurabile il tentativo di estorsione, e nonuna violenza privata, tentata o consumata, in presenza di una condotta (richiestadi una somma di denaro) rivolta a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto conaltrui danno economico (Sez. 2, n. 3371 del 18/12/2012, dep. 2013, Maiolo, Rv.254781-01; in termini, Sez. 2, n. 31302 del 24/06/2025, Cardinale, Rv. 288558-01; Sez. 2, n. 17288 del 18/01/2019, Ejededawe, Rv. 276622-04).7. Ciò chiarito, non si ravvisa nessuna immutazione idonea a ledere i diritti didifesa, laddove, nella stringata motivazione dei giudici catanesi, si accenna – proreis, a riprova del mancato accertamento della consumazione del delitto di cuiall’art. 629 cod. pen. – al possibile intervento solutorio da parte del padre dellapersona offesa.Non sussiste, pertanto, all’evidenza, alcuna violazione del principio dicorrelazione tra l’accusa e la sentenza. Il precetto di legge può ritenersi violatosolo nel caso di assoluta e reale difformità tra l’accusa e la statuizione del giudice,quando non sia possibile individuare un nucleo comune nei fatti – diversi nei loroelementi essenziali, tanto da determinare un’incertezza sull’oggetto dellaimputazione – che si pongono, quindi, in rapporto di eterogeneità e incompatibilitàtra loro, facendo sì che l’imputato, attraverso l’iter del processo, si sia trovato nellacondizione di non potersi difendere in ordine all’oggetto della imputazione (Sez.U, n. 36551 del 15/07/2010, dep. 2010, Carelli, Rv. 24805101-01; Sez. U, n. 16del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617-01; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021,Ogbeifun, Rv. 281477-01; Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Calabrese,Rv. 276955-01).Nel presente procedimento, non c’è stata alcuna incertezza sul nucleoessenziale della contestazione, né può porsi alcun problema in punto diprevedibilità e attuazione del contraddittorio, atteso che la diversa qualificazionegiuridica era stata sollecitata con i motivi di impugnazione.I profili di censura formulati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], EmmanuelBannò e [OSCURATO:PERSONA] sono, quindi, manifestamente infondati. Quanto aquest’ultimo ricorrente (fermo restando che, in ogni caso, anche la promessa didenaro è stata ricollegata dai giudici del merito alle iniziali richieste estorsive), puòulteriormente osservarsi come il negozio abdicativo precluda la deducibilità diquestioni inerenti l’affermazione di responsabilità.8. In conclusione, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, nullaaggiungendo alle riflessioni che precedono le memorie depositate dalle difese.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una sommain favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati iprofili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186),nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 3 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]