CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle richieste del co-difensore. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Le decisioni di merito, rappresentate dalla sentenza emessa in data 9 luglio 2019 dal Gup del Tribunale di Cuneo e da quella emessa il 5 febbraio 2020 dalla Corte di Assise d'Appello di Torino, hanno concordemente ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di omicidio volontario commesso in danno del di lui figlio, [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 10 dicembre del 2018. 1.1 La vicenda per cui è processo è stata accuratamente descritta nella decisione di primo grado, ai cui contenuti si opera rinvio, posto che il ricorso verte esclusivamente sul punto del trattamento sanzionatorio. Va dunque illustrato esclusivamente il punto controverso. 2. In primo grado sono state riconosciute, in favore del Cadorin, tre circostanze attenuanti : la provocazione, l'intervenuto risarcimento del danno e le attenuanti generiche. Dette circostanze sono state ritenute prevalenti sulla circostanza aggravante del legame parentale. La pena base è stata determinata in anni 26 di reclusione. Le diminuzioni sono state determinate in anni sei per l'attenuante della provocazione, anni cinque per il risarcimento del danno ed anni quattro e mesi sei per le generiche, sino ad arrivare ad anni dieci e mesi sei, ridotti ad anni sette per la definizione con rito abbreviato. 2.1 La Corte di secondo grado ha accolto l'appello proposto dal Cadorin, teso ad evidenziare che la pena-base, per effetto della prevalenza delle circostanze attenuanti, non poteva essere superiore ad anni 24. Ciò posto, ha determinato la pena nel modo che segue: - pena base pari ad anni ventitre ; diminuta di anni cinque e mesi sei (e non di anni 6) per la provocazione; diminuita di anni quattro e mesi sei (e non di anni 5) per il risarcimento del danno; diminuita di anni quattro (e non di anni 4 e mesi 6) per le attenuanti generiche. In sostanza, le diminuzioni correlate alla prevalenza delle circostanze attenuanti sono state numericamente meno ampie in secondo grado (da quindici anni e sei mesi si è passati ad una diminuzione complessiva pari a ad anni quattoridici). La pena finale è stata determinata in anni sei di reclusione.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione del divieto di reformatio in peius. 3.1 Una volta operata la riduzione della pena base, oggetto del giudizio di appello, il giudice di secondo grado non avrebbe avuto il potere di variare in modo peggiorativo l'incidenza favorevole delle circostanze attenuanti stabilita in primo grado, su cui era intervenuto il giudicato interno. Si indica a sostegno della prospettazione l'arresto delle Sezioni Unite del 2005, ric. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico. 4.1 Ed invero, fermo restando il principio di diritto affermato dalla decisione citata dal ricorrente (sez. U n.40910 del 2005, secondo cui nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado) va rilevato che la entità numerica della incidenza delle circostanze attenuanti è sempre correlata alla entità della pena-base, essendo frutto di una operazione matematica, lì dove la circostanza sia ad effetto comune e la pena in questione sia quella della reclusione (ai sensi dell'art.65 comma 1 n.3 cod.pen., la diminuzione opera in misura non eccedente un terzo, sempre in rapporto alla pena che sarebbe applicata al colpevole se non concorresse la circostanza medesima). Dunque in presenza - come nel caso in esame - di una inferiore entità numerica della base di calcolo, rappresentata dalla pena-base (da 26 a 23 anni), è evidente che anche l'entità numerica delle diminuzioni risulterà inferiore, lì dove il ricorrente «pretende», in tesi, di mantenere inalterato il medesimo risultato numerico (più elevato) basato sul rapporto con una pena-base più elevata e non più esistente. Non vi è pertanto alcun giudicato interno sulla entità numerica della incidenza delle circostanze attenuanti, posto che si tratta di un punto strettamente correlato alla entità della pena-base. 4.2 Tale principio è ben espresso nella decisione impugnata, lì dove la Corte di Appello indica i criteri di commisurazione della pena e rielabora la proporzione tra nuova pena- base (inferiore) e incidenza delle attenuanti, affermando peraltro di 'rispettare' la proporzione realizzata dal giudice di primo grado.Tale punto della decisione viene contestato esclusivamente sotto il profilo della pretesa reformatio in peius - aspetto manifestamente infondato in diritto - e non vi è alcuna doglianza circa l'effettivo rispetto della proporzione realizzata in primo grado, unico aspetto che la parte avrebbe potuto eccepire. 4.3 II ricorso, per quanto sinora affermato, va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 s