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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 45187/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 in relazione all'art. 482 cod. pen. (fatto commesso in Fermo 1'8 febbraio 2018); - che l'atto di impugnativa consta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si lamenta la mancata derubricazione del delitto contestato in quello di cui all'art. 489 cod. pen., è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv, 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base di un ragionamento improntato al criterio della plausibile opinabilità di apprezzamento, priva di credibilità la versione della vicenda prospettata dall'imputato, ossia che una patente di guida fosse stata da lui comunque conseguita in Pakistan e che artefice della contraffazione fosse stato il fratello che si trovava in quel Paese), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha valorizzato il dato dell'obiettiva gravità della condotta, atteso il potenziale pericolo per l'incolumità dello stesso imputato e degli altri utenti della strada derivante dall'uso di una patente irregolare, che faceva dubitare dell'effettiva capacità da parte del possessore di condurre in sicurezza autoveicoli): - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 novembre 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 in relazione all'art. 482 cod. pen. (fatto commesso in Fermo 1'8 febbraio 2018); - che l'atto di impugnativa consta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si lamenta la mancata derubricazione del delitto contestato in quello di cui all'art. 489 cod. pen., è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv, 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base di un ragionamento improntato al criterio della plausibile opinabilità di apprezzamento, priva di credibilità la versione della vicenda prospettata dall'imputato, ossia che una patente di guida fosse stata da lui comunque conseguita in Pakistan e che artefice della contraffazione fosse stato il fratello che si trovava in quel Paese), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha valorizzato il dato dell'obiettiva gravità della condotta, atteso il potenziale pericolo per l'incolumità dello stesso imputato e degli altri utenti della strada derivante dall'uso di una patente irregolare, che faceva dubitare dell'effettiva capacità da parte del possessore di condurre in sicurezza autoveicoli): - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il Consigliere este
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