CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22049/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troNumero registro generale 29784/2021Numero sezionale 5144/2026Numero di raccolta generale 22049/2026Data pubblicazione 27/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del presidentepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato– controricorrente –avverso la sentenza n. 2361/2021 della Commissione tributariaregionale della Lombardia, depositata il 24/6/2021.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Varese una cartella di pagamento con la quale le erastato chiesto il pagamento della cedolare secca e dell’Iva dovute perl’anno d’imposta 2014, oltre sanzioni ed interessi.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, investitadell’appello della contribuente, circoscritto al capo concernente laliquidazione delle spese di lite, accolse il gravame, rideterminando inmisura più elevata le spese del primo grado di giudizio.4. – Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, articolato in un motivo e ulteriormente illustratoda memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cui l’Agenzia delle entrate haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione dell’art. 4 d.m.n. 55 del 2014 poiché la CTR ha erroneamente liquidato le speseprocessuali relative al giudizio d’appello, quantificandole al di sotto deiNumero registro generale 29784/2021Numero sezionale 5144/2026Numero di raccolta generale 22049/2026Data pubblicazione 27/06/2026minimi tariffari previsti in relazione al valore della causa, compreso nelloscaglione tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00.2. – Il motivo è infondato.Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che quando la domandasia accolta, il valore della causa, ai fini del rimborso delle spese di lite acarico della parte soccombente, deve essere pari alla somma attribuita dalgiudice (cd. principio del decisum). In applicazione del suddetto principio,il valore della causa è pari: a) per il giudizio di primo grado, alla sommadomandata con l’atto introduttivo, se la domanda viene rigettata; e, allasomma accordata dal giudice, se la domanda viene accolta; b) per ilgiudizio di appello, alla sola somma che ha formato oggetto diimpugnazione, se l’appello è rigettato; e, alla maggior somma accordatadal giudice d’appello rispetto a quella ottenuta in primo gradodall’appellante, se l’impugnazione è accolta (Cass. n. 13145/2025; v.anche Cass. n. 35195/2022 nonché Cass. n. 27871/2017).Nel caso di specie l’appellante aveva lamentato esclusivamentel’erronea liquidazione delle spese di lite del primo grado in una misura –euro 1.000,00 – inferiore ai valori minimi, e, quindi, chiesto la riformaparziale della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva liquidato lespese processuali nella detta misura. [OSCURATO:PERSONA] d’appello ha accolto ilgravame liquidando le spese del primo giudizio in euro 1.896,00, oltrespese generali nella misura del 15% e oneri di legge, specificando che datale importo andava detratta la somma già liquidata nella sentenzaappellata.In applicazione dei criteri sopra esposti, il valore della causa d’appellodi cui tenere conto nella liquidazione delle spese di quel grado era dunquedi euro 1.030,40, pari alla differenza tra quanto liquidato nella sentenzadi primo grado (euro 1.000,00 oltre spese generali al 15%) e quantoaccordato a seguito della nuova liquidazione compiuta dal Giudiceregionale (euro 1.896,00 oltre spese generali al 15%). Va infatti precisatoNumero registro generale 29784/2021Numero sezionale 5144/2026Numero di raccolta generale 22049/2026Data pubblicazione 27/06/2026che, in tema di liquidazione degli onorari all’avvocato, qualora il giudizioprosegua, nei gradi successivi al primo, limitatamente alla questione dellamisura dei diritti ed onorari, il valore della causa è correttamenterapportato ai soli diritti ed onorari ulteriormente attributi, ai quali a tal fineè corretto sommare l’importo delle spese generali ma non l’Iva e ilcontributo previdenziale, trattandosi di importi dovuti per legge, aprescindere da una domanda di parte, e che non sono destinati alla parte,ma all’Erario o ad un istituto previdenziale (così Cass. n. 4966/2005). Nérileva, ai fini che qui interessano, la condanna disposta dalla CTR alrimborso del contributo unificato, trattandosi di importo già di per sédovuto dall’Agenzia in forza della sentenza di primo grado, siccomecostituente oggetto di un’obbligazione gravante sulla parte soccombentequale conseguenza della condanna alle spese (v., tra le tante, Cass. n.25611/2025). Di conseguenza, nella quantificazione delle spese d’appellosi doveva tener conto dei parametri relativi alle cause comprese nelloscaglione sino ad euro 1.100,00.La ricorrente, invece, contesta la correttezza della liquidazione dellespese del giudizio d’appello sul presupposto (del tutto indimostrato e,comunque, erroneo) che il valore della controversia rientrasse nelloscaglione compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00, e includendoperaltro la fase istruttoria e/o di trattazione – che rileva ai fini dellaliquidazione solo se effettivamente svolta (art. 4, comma 5, lett. c), d.m.n. 55 del 2014) – senza in alcun modo dedurre che fossero stateeffettivamente espletate attività processuali riconducibili a quella fase.Ne deriva l’infondatezza del motivo sia perché formulato sulla base diun presupposto erroneo (la riconducibilità della causa ad uno scaglionediverso da quello a cui essa appartiene in ragione del suo valore qualedesumibile da quanto accordato dal Giudice d’appello), sia per lagenericità della relativa censura, articolata senza allegare e provare loNumero registro generale 29784/2021Numero sezionale 5144/2026Numero di raccolta generale 22049/2026Data pubblicazione 27/06/2026svolgimento di quelle attività processuali che darebbero diritto aicompensi di cui la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento.3. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in euro 270,00 per compensi, oltre spese prenotatea debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026La PresidenteGiulia Iofrida