CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11041/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da gli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via F. Denza,16/d -ricorrente- Contro [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria , in persona del suo [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studioPerone Salvatori in Roma, via in Arcione, 71 -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: responsabilità amministratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Vimercati, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimati- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., NuzzoAntonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -Terzi chiamati in giudizio- avverso la sentenzadella Corte di Appello di Milano n. 2513/2019 del 20.3-10.6.2019, emess a nel giudizio r.g. n. 852 /20 17, notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 13.4 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci - succedutisi nei relativi incarichi a partire dall'esercizio 2002 -in relazione all'esercizio delle funzioni di amministrazione e controllo, nonché nei confronti della società di revisione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] attrice riteneva le parti convenute responsabili della perdita integrale del capitale sociale sin dalla chiusura dell'esercizio 2001 e chiedeva — in via principale — la loro condanna, in via solidale, al risarcimento del danno per l'importo complessivo di € 75.064.000,00 (poi ridotto, in sede di precisazione delle conclusioni, ad € 47.048.000,00), corrispondente all'incremento del deficit patrimoniale della società a decorrere dall' 1°gennaio 2002. In via subordinata, parte attrice aveva chiesto la condanna degli amministratori e dei sindaci pro tempore alla rifusione del danno subito in relazione all'incremento del deficit patrimoniale patito dalla società, rapportato ai rispettivi periodi di carica; e, nei confronti della società di revisione Reconta, la rifusione dei danni derivanti dall'aggravio del dissesto verificatosi negli anni 2001-2003: anni soggetti alla revisione di bilancio da parte di quest'ultima.I convenuti si erano costituiti in giudizio formulando in via subordinata domanda di accertamento delle rispettive quote di responsabilitàIl contraddittorio veniva esteso anche alle rispettive società di assicurazione e ad ulteriori terzi chiamati in garanzia. Il convenuto Taddeo aveva, dal canto suo, proposto domande riconvenzionali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commissario straordinario di [OSCURATO:SOCIETA], per asseriti danni subiti in conseguenza della (dedotta) estinzione per prescrizione dei crediti risarcitori della fallita nei confronti degli amministratori e dei sindaci decaduti o dimessisi dall’incarico alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento di spese professionali enei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento della nullità del contratto di cessione del complesso aziendale del gruppo CIT in corso di amministrazione straordinaria. Nel corso del giudizio parte attrice avevatrasferito in sede penale - exart. 75 c.p.p. - l'azione civile inizialmente proposta nei confronti dei convenuti Bernareggi,Romor, Vimercati e Taddeo. Veniva, infine, raggiunto un accordo transattivo con il convenuto [OSCURATO:PERSONA] con conseguente rinuncia agli atti. Con sentenza n. 786/2017, il Tribunale di Milano, sezione specializzata imprese, espletata CTU, d ichiara va l'estinzione del rapporto processuale fra l'attricee il convenuto [OSCURATO:PERSONA] per rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore, ritualmente accettata dal convenuto.Accertava la responsabilità del convenut o [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle vicende accertate nel giudizio e condanna va lo stesso al pagamento in favore dell'attrice dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 oltre inte ressi e rivalutazione monetaria. Rigettava per il resto le domande formulate n ei confronti dei convenuti rimasti in causa, all'esito del trasferimento in sede penale dell'azione civile originariamente proposta nei confronti dei convenuti Bernareggi,Gandolfi, Romor , Taddeo , Vimercati;I sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano rigettava i primi due motivi di appello di [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva parzialmente il terzo riliquidando le spese di primo grado; accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un indennizzo di € 37.440 per spese di CTP detraendosi da tale importi la somma di € 70.000, ove corrisposta in ottemperanza della sentenza di primo grado oltre le spese legali del giudizio di secondo grado. La Corte, per quanto di interesse in questo giudizio,pur accogliendo la censura relativa all’arco temporale nel quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore riteneva la correzione irrilevante rispetto a quanto accertato dal CTU circa l’assenza della diligenza professionale richiesta nell’accertare la situazione di perdita del capitale, quanto meno entro il mese successivo alla sua nomina. Riteneva non fondata la censura sulla CTU ribadendo la sufficienza dei documenti, posti a suo fondamento. Riteneva irrilevante l’assenza di continuità dei periodi nei quali il [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore, che in ogni caso proprio per la precedente gestione della società non poteva considerarsi nuovo e non consapevole della situazione economico contabile della società. Valutava anche l’eccezione relativa all’assenza di deleghe gestorie, precisando che in ogni caso l’amministratore risponde ai sensi dell’art. 2392, comma 2, c.c. La motivazione su questi aspetti era supportata da ampia valutazione dei principi espressi da questa Corte in altri giudizi sulle medesime questioni.La sentenza esaminava anche il collegamento di causalità tra le omissioni del [OSCURATO:PERSONA] ed il verificarsi del danno, attribuendo ad esso una natura controfattuale così come proposto dal CTU, criterio mai contestato dallo stesso attuale ricorrente. La Corte riteneva, infine che la quantificazione del danno era stata individuata sul criterio dei “netti patrimoniali” pur assumendo connotazioni equitative. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] presentato ricorso per cassazione con due motivi.Si è costituita con controricorso nei soli confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria ed ha anche presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di i mpugnazione, il ricorrente censura la sentenza a quo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 163 c.p.c., letti in combinato disposto con gli artt. 248 5 e 2486 c.c. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di riparto dell’onere di allegazione e prova dei fatti controversi. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti,nella parte in cui la Corte ha inteso accertare un supposto illecito del dottor [OSCURATO:PERSONA] per l’illegittima prosecuzione della gestione societaria dopo il verificarsi della causa di scioglimento,senza che la società istante avesse allegato (e, a fortiori, provato) che lo stesso dottor [OSCURATO:PERSONA] avesse posto in essere, in quello specifico frangente, alcun comportamento commissivo o omissivo contrastante con l'obbligazione di gestione della società ai fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, ai sensi dell'art.2486c.c. 1.1Il motivo è fondato. I l ri c or rente rileva che la mera prosecuzione dell’attività sociale ‒ peraltro consentita dall’art. 2486, comma 1 , c.c., «ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale» ‒dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, non avrebbe potuto fondare una sua responsabilità, in difetto dell’allegazione, e quindi della prova, da parte della società attrice in primo grado di un comportamento commissivo od omissivo contrastante, ai sensi del secondo comma dell’art. 2486 c.c., con l’obbligo di gestione della società ai fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. L’unica responsabilità ravvisata dalla Corte territoriale sarebbe consistita nell’omessa sollecitazione del compimento, da parte d egli amministratori delegati, in presenza di una causa di scioglimento, degli incombenti di cui all’art. 2484, comma3, c.c., ossia l’iscrizione nel registro delle imprese. La doglianza va accolta. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2484, comma 3 e 2485, comma 1 , c.c. gli amministratori devono accertare, senza indugio, il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimento di cui all’art. 2484, comma3, c.c., ossia all’iscrizione della dichiarazione di accertamento di tale causa di scioglimento nel registro delle imprese, derivandone, in caso di ritardo od omissione, una loro responsabilità verso la società, i soci ed i creditori per i danni che ne siano derivati. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non individua alcun danno per la omessa o tardiva segnalazione agli amministratori delegati dell’obbligo di effettuare siffatto incombente. La previsione di un risarcimento ex art. 2485 c.c. è, peraltro, di improbabile applicazione, essendo difficile che l’omissione o il ritardo di iscrizione nel registro dell’impresa possano, di per sé, essere produttive di danno, né ‒ come detto ‒ la Corte d’appello, nel caso concreto, lo sostiene. Il danno potrebbe, in effetti, derivare esclusivamente dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all’art. 2486, comma 1, c.c., ossia eccedenti la finalità di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Ebbene, colui (società o terzi) che agisce in giudizio conazione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art.2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari (Cass. 2156/2015; Cass. 198/2022). In tale prospettiva è evidente che l’omissione, ascritta al [OSCURATO:PERSONA], non può essere individuata ‒ come ha fatto la Corte d’appello ‒ nell’omessa segnalazione della necessità di effettuare gli incombenti di cui ai succitati artt. 2484, comma3, e 2485 c.c., di per sé neutri sul piano del danno sociale, ma si sarebbe dovuta concretare in una omissione produttiva di un pregiudizio al patrimonio sociale, ex art. 2486, commi 1 e 2, c.c. Ma sul punto ‒ come detto ‒ le statuizioni della Corte sono del tutto generiche ed irrilevanti, non essendo siffatto pregiudizio ancorabile né alla prosecuzione tout court dell’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento ‒ consentita, nei limiti suindicati, dall’art. 2486, comma 1 , c.c. ‒ né all’omissione della segnalazione della necessità di effettuare gliincombenti suindicati. 2.Con il secondo motivo, si censuranovi olazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2392, 2486 e 2697 c.c. nei quali è incorsa la pronuncia impugnata, nella parte in cui si è inteso accertare un danno risarcibile quantificato equitativamente nell'importo forfettario di un milione di euro e condannare il dottor [OSCURATO:PERSONA] a ristorare la società per un ammontare equivalente: (i) in contrasto con le norme relative all'accertamento del nesso di causalità che deve legare la condotta dell'amministratore al danno subito dalla società e (ii) mediante quantificazione del danno e del conseguente risarcimento dovuto dall'allora appellante in via equitativa, senza che ricorressero i presupposti all'uopo previsti dalla legge. 2.1Il secondo motivo (criterio di liquidazione del danno) è assorbito, dovendo il giudice di rinvio verificare anzitutto se sussista, o meno un titolo di responsabilità del ricorrente, ai sensi dell’art. 2486 c.c. 3. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbit o il secondo . Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sez