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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2023

Cassazione n. 05275/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAl dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo; ritenuto che si tratta di impugnazione proposta senza l'osservanza del termine stabilito dagli artt. 591, comma 1 let. c) e 585 cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che la sentenza della Corte territoriale oggetto di ricorso è stata emessa il 19 gennaio 2022 ed il giudice aveva indicato il termine di novanta giorni per la redazione della motivazione, sicché ('impugnazione avrebbe dovuto - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 585, comma 1 Jet. c) e 544, comma 3, cod. proc. pen. - essere proposto entro il 3 giugno 2022, laddove il ricorso per cassazione è stato trasmesso via pec in data 31 marzo 2023; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il PreSid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAl dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo; ritenuto che si tratta di impugnazione proposta senza l'osservanza del termine stabilito dagli artt. 591, comma 1 let. c) e 585 cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che la sentenza della Corte territoriale oggetto di ricorso è stata emessa il 19 gennaio 2022 ed il giudice aveva indicato il termine di novanta giorni per la redazione della motivazione, sicché ('impugnazione avrebbe dovuto - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 585, comma 1 Jet. c) e 544, comma 3, cod. proc. pen. - essere proposto entro il 3 giugno 2022, laddove il ricorso per cassazione è stato trasmesso via pec in data 31 marzo 2023; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il PreSid
Sentenza Cassazione n. 05275/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris