CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 23116/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Vercelli di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 187, comma 8, codice strada, per essersi rifiutato, a richiesta della PG procedente che aveva ritenuto esistente una sintomatologia legittimante il controllo, di sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 2-bis stesso articolo (in Borgosesia, il 22/6/2021); viste le conclusioni scritte, con le quali la difesa ha chiesto, in via principale, l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine, la riforma; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), con le quali i giudici territoriali hanno motivatamente disatteso le doglianze di analogo tenore veicolate con il gravame, dando conto della rilevata sintomatologica legittimante la richiesta di sottoposizione a controllo e della prognosi negativa in ordine alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva, avuto riguardo alle precedenti esperienze giudiziarie del [OSCURATO:PERSONA], ritenute indicative di una sua incapacità di adeguare il proprio comportamento alla osservanza di prescrizioni; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024. La Consigliera est. La P esid nte, [OSCURATO:PERSONA]I/a (rranti 7(