CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 28237/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale AssuntaCOCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;Letta la memoria difensiva e le istanze di rinvio sulle quali si è provveduto conordinanza letta in udienza;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Palermo haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sciacca in data 27 marzo2025 con la quale XXXXXXXXXXXXX è stato condannato alla pena di due anni direclusione ed euro 10.329 di multa, con la confisca per euro 33.188,15, inrelazione al reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali (artt. 99,quarto comma, cod. pen., 76, comma 7, e 80 decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159) intercorse nel gennaio 2016 da parte di un soggetto sottoposto invia definitiva alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (decreto delTribunale di Agrigento in data 17 maggio 2011, irrevocabile in data 3 luglio2015), con riguardo alla cessione, dietro il compenso della sopraindicata somma,del diritto di rimpianto dei vitigni sussistenti su un terreno agricolo incomproprietà.2 . R i c o r r e XXXXXXXXXXXXX , a mezzo de l d i f en so re avv .XXXXXXXXXXXXXXX, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata,articolando cinque motivi.2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento allenorme incriminatrici e agli articoli 3, 25 e 27 Cost., 521 e 522 cod. proc. pen., eil vizio della motivazione perché i giudici in merito, a sostegno della rilevanzapenale della condotta, hanno modificato il fatto e l'imputazione. Ciò hanno fattointroducendo il riferimento all'art. 30, legge 13 settembre 1982, n. 646,violazione mai contestata all'imputato che, invece, doveva essere assolto poichéil provvedimento del Tribunale di Agrigento in data 17 maggio 2011 è successivoalla modifica normativa (d.lgs. n. 159 del 2011) che ha introdotto l’obbligo dicomunicazione che si assume inadempiuto.Dall'altra parte, nel provvedimento applicativo della misura di prevenzionenon erano riportate le prescrizioni in ordine ai doveri di comunicazione etantomeno era specificato a quale autorità di polizia la comunicazione dovesseessere rivolta.In ogni caso, il giudice di appello avrebbe avuto il dovere di assolverel'imputato anche sotto il profilo soggettivo per ignoranza della legge.2.2. il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento allafattispecie incriminatrice, e il vizio della motivazione, che è viziata anche datravisamento del fatto, con riguardo all'affermazione di responsabilità.La polizia giudiziaria si è limitata ad acquisire una fotocopia dell'atto dicessione dei vitigni, atto registrato all'Ufficio delle Entrate di Rovereto, senzaapprofondire la vicenda.Il giudice di appello non ha risposto alle doglianze difensive chesottolineavano: l’impossibilità per l'imputato di recarsi a Rovereto a firmare ilpresunto atto di cessione; la mancanza di prova circa l’incasso della somma; lacircostanza che, in considerazione della comproprietà con il fratello e la madredel terreno sul quale si trovano le viti oggetto della cessione, all'imputatosarebbe semmai spettata la sola quota di un terzo, somma al di sotto della sogliadi segnalazione delle operazioni.D'altra parte, non è stata fornita la prova che l'atto sia stato sottoscrittodall'imputato che, all'epoca dei fatti, si trovava detenuto.Non ha, in ogni caso, rilievo l'omesso disconoscimento della sottoscrizione daparte dell’imputato, mentre è recentemente emersa la natura apocrifa dellafirma, come risulta dalla consulenza allegata al ricorso.In sostanza, la prova della sussistenza dei presupposti della responsabilitàspettava alla pubblica accusa, mentre è stata riversata sull’imputato a fronte diun quadro probatorio carente e travisato.2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio dellamotivazione con riguardo alla coscienza e volontà di commettere il fatto, tenutoconto che la firma non è dell'imputato ed egli non ha consapevolmente evolontariamente violato l'obbligo di legge.2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimentoall'articolo 131-bis cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo allamancata applicazione della detta causa di non punibilità.2.5. Il quinto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agliarticoli 62-bis e 133 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo albilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva, altrattamento sanzionatorio e alla revoca della confisca.Il giudizio di bilanciamento è viziato per non essere stato effettuato intermini di prevalenza, nonostante le argomentazioni sviluppate in appello,mentre la pena è eccessiva rispetto ai parametri legali.La confisca, del tutto sproporzionata, è stata illegittimamente applicata.3. Il difensore del ricorrente ha depositato tempestivamente, in data 21aprile 2026, la richiesta la discussione orale che, in conformità, è stata dispostaper l’odierna udienza.3.1. Il difensore del ricorrente ha depositato, in data 25 maggio 2026, unamemoria, con allegata una relazione grafologica di parte, e ha insistito perl’accoglimento del ricorso.3.2. Il difensore del ricorrente ha trasmesso tramite posta elettronicacertificata, in data 15 giugno 2026, una istanza di rinvio del seguente tenore: «-pur avendo già acquistato i biglietti e ricevuto le carte d’imbarco (all. 1) e puravendo prenotato l’HOTEL […], non riesce a partire per una sindrome di afonia erinosinusite acuta; - ha già acquistato i farmaci necessari prescrittidall’otorinolaringoiatra (all. 2); - non sarebbe in grado di discutere il delicatoprocesso, come programmato. Chiede pertanto fin da oggi un rinvio delladiscussione ad altra data, riservandosi di trasmettere certificato già chiesto almedico di famiglia».3.3. All’udienza pubblica, chiamata per le ore 10:00, la Corte riscontraval’assenza del difensore che fa parte dello studio legale “XXXXXXXXXXXXXX”, ilquale è composto da almeno un altro patrocinatore abilitato alla difesa innanzialla Corte.Pochi istanti prima della chiamata in udienza è pervenuta, alla casella diposta elettronica certificata della cancelleria, la medesima istanza di rinvio del 15giugno 2026, alla quale però si trovava allegato un certificato medico rilasciato inorario imprecisato del successivo giorno 16 giugno 2026; in detto allegato sicertifica che il difensore: «risulta affetto da faringite acuta con disfonia.Necessita di gg. 2 di riposo e cura s.c.».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’istanza di rinvio per impedimento è stata rigettata su conforme pareredel Procuratore generale.È stato rilevato che l’istanza del 15 giugno 2026, priva di certificazionemedica ─ essendo allegati soltanto il biglietto aereo per Roma e le copie delleetichette dei farmaci acquistati dall’interessato ─, dava per presupposta una noncertificata una patologia e l’impossibilità a comparire.Si è preso, quindi, atto che l’istante, pur ritenendosi impossibilitato acomparire, non si era tempestivamente attivato per certificare tale condizione.Viceversa, l’istanza di rinvio del 15 giugno, nuovamente trasmessa pochiistanti prima dell’udienza del 16 giugno 2026, è pervenuta in coincidenza conl’udienza pubblica; la detta istanza del 15 giugno 2026 reca, questa volta, inallegato una certificazione medica, senza orario, rilasciata lo stesso 16 giugno2026 che, tuttavia, non attesta l’impossibilità di comparire del difensore.2. Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato in diritto einammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni propostenel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non vienespecificamente criticata dal ricorso.3. Il primo motivo, variamente articolato sotto il profilo della violazione dellenorme processuali e delle norme del settore della prevenzione anche con riflessosulla conoscenza degli obblighi che gravano sul soggetto sottoposto alla misuradi prevenzione, è inammissibile oltre che manifestamente infondato.3.1. L'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, come hannofatto correttamente rilevare i giudici di appello, sussisteva già alla datadell’irrevocabilità del provvedimento di prevenzione (Sez. 5, n. 8768 del23/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272311), essendo stato introdotto dagli articoli 30 e31 della legge n. 646, le previsioni della quale sono state poi ricomprese nelcodice delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159).L’art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, nella sua originariaformulazione, stabiliva che le persone sottoposte a una misura di prevenzionedisposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e i condannati consentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis cod. pen., sonotenuti a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo dipolizia tributaria che ha compiuto gli accertamenti di cui all'articolo 2-bis dellalegge 31 maggio 1965, n. 575, tutte le variazioni nella entità e nellacomposizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad uncerto importo (stabilendo, altresì, un obbligo di comunicazione entro il 31gennaio per le variazioni intervenute nell'anno precedente concernenti elementidi valore non inferiore ad un determinato limite e con esclusione dei benidestinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani).Una significativa modifica del comma 1 dell'art. 30 è stata apportata dall'art.7, comma 1, lett. b) della legge 13 agosto 2010 n. 136, prevedendo l'obbligo dicomunicazione non soltanto per i soggetti già sottoposti, con provvedimentodefinitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965, maanche alle persone condannate, con sentenza definitiva, per taluno dei reatiprevisti dall'articolo 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., ovvero per il delitto di cuiall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.La stessa legge n. 136 del 2010 conferiva anche una delega al Governo perl'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, cuiveniva data attuazione mediante il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che haabrogato, con l'art. 120, le leggi n. 1423 del 1956 e 575 del 1965, lasciandointatta la legge n. 646 del 1982 (fatta eccezione per l'art. 16).L'art. 80 del citato decreto legislativo, infatti, fa salvo quanto già previstodall'art. 30 della legge n. 646 del 1982, stabilendo che «le persone giàsottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sonotenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo dipolizia tributaria (ora nucleo di polizia economico finanziaria ai sensi dell'art. 35,comma 8, lett. a), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, n.d.r.) del luogo di dimoraabituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonioconcernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresìtenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quandoconcernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data dellasentenza definitiva di condanna. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessanoquando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata».Le sanzioni in caso di violazione dell'obbligo sono stabilite dall'art. 76,comma 7 del medesimo decreto.L'introduzione del menzionato art. 80 ha determinato uno scorporodell'originaria fattispecie, la quale, per ciò che concerne i soggetti sottoposti amisura di prevenzione, è stata trasfusa nel decreto legislativo (artt. 80 e 76,comma 7), restando invece intatta negli artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982relativamente ai soggetti condannati con sentenza definitiva.3.2. Se, quindi, non vi è stata alcuna immutazione del fatto, risulta del pariinconsistente la doglianza secondo la quale nel provvedimento applicativo dellamisura di prevenzione non era contenuto l'obbligo di comunicazione dellevariazioni patrimoniali: tale obbligo discende direttamente dalla legge chel'imputato è tenuto a conoscere, non sussistendo alcuna incertezza sul punto.L’incertezza derivante da taluno dei superati arresti giurisprudenziali nonconsente di invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della leggepenale, poiché al contrario, tale situazione deve indurre ad un atteggiamento piùCorte costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte leinformazioni assunte, permanga tale incertezza, dato che il dubbio, non essendoequiparabile allo stato d'inevitabile e invincibile ignoranza, è inidoneo adescludere la consapevolezza dell'illiceità (Sez. 5, n. 2506 del 24/11/2016, dep.2017, Incardona, Rv. 269074. V. anche Sez. 6, n. 33590 del 15/06/2012,Picone, Rv. 253200; Sez. 6, n. 6744 del 07/11/2013, D'Angelo, Rv. 258991).4. Anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili.4.1. Il bene giuridico tutelato è stato individuato nell'ordine pubblico (Sez. 6,n. 24874 del 30/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264164; Sez. 2, n. 14332 del05/04/2006, D'Aiello, Rv. 234248; Sez. 1, n. 45798 del 22/11/2001, Messina,Rv. 220377).Quanto all'elemento soggettivo del reato, si è sostenuto (Sez. 6, n. 36659del 17/06/2015, Anzalone, Rv. 264666) che il delitto in esame è integrato dalsemplice dolo generico, sicché non è richiesto che l'autore agisca allo specificoscopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo imposto siriferisce (conf. Sez. 5, n. 2506 del 24/11/2016, dep. 2017, Incardona, Rv.269074; Sez. 5, n. 38098 del 29/5/2015, Clemente, Rv. 264998; Sez. 6, n.33590 del 15/6/2012, Picone, Rv. 253199; Sez. 1, n. 23213 del 19/05/2010,Calabrò, Rv. 247570; Sez. 2, n. 27196 del 18/05/2010, Curto, Rv. 247842).Risulta, inoltre, ormai consolidato l'orientamento secondo il quale il dolo nonpuò escludersi in caso di variazioni patrimoniali documentate da atti pubblici(Sez. 5, n. 15220 del 18/02/2003, Gallico, Rv. 224379; Sez. 2, n. 14332 del05/04/2006, D'Aiello, Rv. 234248; Sez. 1, n. 12433 del 17/02/2009, Cannamela,Rv. 243486; Sez. 1, n. 10432 del 24/02/2010, Iaconis, Rv. 246398; Sez. 5, n.792 del 18/10/2012, dep. 2013, Seidita, Rv. 254387; Sez. 2, n. 25974 del21/05/2013, Mazzagatti, Rv. 256655).Il reato, del resto, è stato qualificato come omissivo proprio «di puracreazione legislativa» (Sez. 2, n. 25974 del 21/05/2013, Mazzagatti, Rv.256655) e, ricordando la differenza intercorrente con i reati omissivi propri«naturali», si è preso in considerazione l'elemento soggettivo, evidenziandocome l'accertamento della coscienza e volontà della condotta debba effettuarsiconsiderando lo specifico contesto in cui il comportamento omissivo, meramente«formale», si è concretamente realizzato e le peculiarità scaturenti dagli specificiconnotati che caratterizzano l'inosservanza dell'obbligo di fare imposto e rimastoinadempiuto, giungendo, sulla base di tali considerazioni, alla conclusione, infattispecie relativa a misura cautelare reale, che il reato può ritenersisussistente, quanto al suo fumus, in presenza di una semplice condotta omissivariconducibile ad un fatto volontario, residuando in capo all'autore del fattoomissivo un onere di allegazione di circostanze che valgano ad escludere, intermini di evidenza, la coscienza e volontà del fatto-reato.4.2. Come hanno correttamente sottolineato i giudici di merito, l'atto dicessione del diritto di sfruttamento del vitigno, esistente sul terreno del quale ècomproprietario l'imputato, risulta dallo stesso sottoscritto anche perché egli maine ha disconosciuto la paternità, non solo contestando la genuinità dellasottoscrizione, ma soprattutto non contestando al cessionario l'acquisito diritto disfruttamento delle viti.Non vi è stata, quindi, alcuna inversione dell'onere probatorio, essendosiunicamente rilevato che l'imputato, a fronte di tali convergenti elementi, non hafornito elementi di segno contrario.4.3. Risulta, del resto, del tutto logico che, per un soggetto sottoposto allamisura di prevenzione, risulti agevole far transitare tramite canali non ufficiali ilcorrispettivo ricevuto per la cessione onerosa del diritto in discorso, sicché èstata logicamente giudicata inconsistente la doglianza difensiva con la quale sideduce l’assenza di prova della movimentazione del denaro.4.4. La circostanza, poi, che il terreno sul quale insiste il vitigno siacointestato risulta priva di rilievo perché non si confronta con la motivazione delprovvedimento impugnato, il quale ha sottolineato come l'attività imprenditorialesia svolta direttamente dall’imputato che, infatti, compare come un unicocedente nel contratto registrato.4.5. Del pari inconsistente è il rilievo difensivo, già ampiamente confutatodai giudici di merito con una motivazione che non viene specificamente criticata,che riguarda la necessità di ripartire “contabilmente” tra i comproprietari ilprofitto ottenuto dalla cessione, poiché, come già si è rilevato, l'attività agricolaera gestita direttamente dall'imputato e i comproprietari non compaiononell'atto, né risulta che abbiano contestato l’atto di cessione.È evidente che gli eventuali rapporti di credito \ debito tra i comproprietariesulano dalla questione sottoposta a giudizio che riguarda esclusivamentel’omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, le quali risultano dall’atto dicessione stipulato dall’imputato.Non si applica, del resto, il principio di scissione della confisca poiché sitratta, a differenza di quanto affermato nel caso di confisca per i reatiplurisoggettivi (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 – dep. 2025, Massini, Rv.287756 – 01), di un reato monosoggettivo.4.6. Non è, infine, suscettibile di valutazione in questa sede, poiché attienealla formazione della prova, l'allegazione difensiva secondo la quale, a un primoesame affidato a un grafologo di fiducia dell'imputato, la firma apposta sull’attodi cessione risulterebbe apocrifa.Si tratta pacificamente di una questione di merito, peraltro articolata intermini dubitativi e giammai introdotta nel giudizio, perciò estranea all’ambitoconoscitivo della Corte di legittimità.5. Anche il quarto e il quinto motivo sono inammissibili perché generici làdove non si confrontano con la specifica motivazione addotta dai giudici di meritoper escludere la ricorrenza dei presupposti della causa di non punibilitàdell'articolo 131-bis cod. pen. e per quanto riguarda le determinazioni assunte intema di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidivaspecifica infraquinquennale, che l'imputato neppure contesta, ritenutaparticolarmente indicativa e perciò valorizzata dai giudici di merito, unitamenteagli altri parametri dell'articolo 133 cod. pen., per giustificare l’operatobilanciamento.5.1. Sul trattamento sanzionatorio, infine, il ricorso è meramente assertivo econfutativo.5.2. Quanto alla confisca, il ricorso si limita a denunciarne la sproporzione,senza illustrare le argomentazioni a sostegno.In caso di omessa comunicazione della variazione, se penalmente rilevante,il legislatore prevede una forma di confisca sanzionatoria, nel cui ambito nonrileva la eventuale dimostrazione di liceità dell'incremento patrimoniale: allacondanna segue, infatti, la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonchédel corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.È pacifica, infatti, la natura sanzionatoria della confisca prevista dalledisposizioni qui in rilievo (art. 31 l. n. 646 del 1982 e art. 76, comma 7, d. lgs. n.159 del 2011), atteso che non si tratta di beni direttamente correlati allacondizione soggettiva di pericolosità o frutto di condotte illecite precedenti allaloro acquisizione (così, in motivazione, Sez. U, n. 18474 del 28/11/2024 - dep.2025, Vitagliano, Rv. 287944 – 01), bensì di beni che discendono direttamentedalla condotta illecita.Del resto, l’atto ablativo è pure specificamente parametrato al valore dellesomme incamerate con l’atto di cessione, del quale l’imputato ha omesso lacomunicazione, sicché risulta concretamente ancorato al disvalore della condotta.L’omessa comunicazione ha, infatti, determinato la sottrazionedell’incremento patrimoniale al doveroso controllo imposto dalla legge ai soggetticondannati per particolari reati o ai quali, come il ricorrente, è stata applicata lamisura di prevenzione a cagione della pericolosità sociale relativa allareiterazione di condotte antisociali.6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.