CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25524/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], su appello del Pubblico Ministero, lo ha condannato in ordine al reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 alla pena ritenuta di giustizia. La Corte ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile per avere dichiarato falsamente, nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata l'11 settembre 2017 .nell'ambito del procedimento n. 10420/17, di essere senza fissa dimora e di non avere presentato dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2016, mentre in realtà in tale anno risultava risiedere con la madre, la quale aveva percepito un reddito da pensione pari a euro 13.426,54. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità. Il difensore rileva che [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui aveva presentato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, era già stato denunciato dalla madre per un reato da lui commesso nei suoi confronti, avvenuto nel mese di dicembre 2016, per il quale egli era stato sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare. [OSCURATO:PERSONA], dunque, ha rappresentato la situazione esistente al momento della presentazione dell'istanza e l lungi dal dichiarare il falso ha rappresentato fedelmente la situazione creatasi. La Corte aveva sì fatto riferimento all'anno precedente rispetto a quello in cui era stata presentata la dichiarazione, ma poi aveva affermato, erroneamente, che non rilevano le condizioni di cui all'art. 76 ;comma 4,d.P.R. n.115/2002 attesa "la natura non confliggente degli interessi in causa fra il richiedente e gli altri componenti". 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. Secondo il difensore la Corte avrebbe fatto riferimento solo ai precedenti penali senza indicare le ragioni per cui il fatto per cui si procede fosse indicativo di accresciuta pericolosità. Il ricorrente richiama anche il principio per cui la condanna può essere pronunciata solo "al di là di ogni ragionevole dubbio" per concludere che nel caso di specie avrebbe dovuto essere applicato "l'art. 73 comma 5 con ogni conseguenza di legge ai fini del trattamento sanzionatorio".2. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere nel complesso rigettato. 2. Il primo motivo, con cui si contesta la sussistenza del reato, è infondato 2.1.La Corte di appello ha affermato che, avuto riguardo alla data di presentazione dell'istanza, settembre 2017, era corretto il riferimento di cui alla imputazione ai redditi percepiti nell'anno 2016; dalle indagini svolte -ha proseguito la Corte- era emerso che nell'anno d'imposta suddetto [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto falsamente attestato, non era senza fissa dimora ma conviveva nell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] di Bari unitamente alla madre, la quale in tale anno aveva percepito redditi da pensione. La Corte ha anche rilevato che nel caso di specie non poteva essere applicato l'art. 76. comma 4 d.P.R. n.115/2002, a norma del quale si tiene conto solo del reddito personale nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quello degli altri componenti il nucleo famigliare con lui conviventi: ciò in quanto delitto per cui si procede nell'ambito del procedimento in cui era stata richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato era quello di evasione. 2.2.11 percorso argomentativo adottato è rispettoso del dato normativo, postoche l'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 ,nell'indicare la soglia di ammissione, fa riferimento al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale risultante dall'ultima dichiarazione. Qua Corte ha chiarito che l'ultima dichiarazione funzionale all'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n.115/2002 è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione, salvo che, a seguito del suo decorso, l'istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento (Sez. 4, n. 16875 del 12/3/2024, Rv. 286177-01; n. 46382 del 14/10/2014, Rv. 260953-01; n. 7710 del 5/2/2010, Rv. 246698-01). Ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello risultante dall'ultima dichiarazione e costituito dalla somma dei redditi del soggetto istante e del coniuge o altri famigliari conveknti. Tale previsione si fonda sulla possibilità per ciascun famigliare di fare affidamento non solo sul proprio reddito, ma anche su 3quello del famit3liare convivente (Sez. 4 n. 33428 del 7/3/2014, RV 261565). Il legislatore, al fine di riconoscere il beneficio in esame a colui che non può far fronte al costo economico della difesa in un procedimento penale, ha voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, concorrono a formare il reddito familiare, ovvero di tutti coloro che siano conviventi (coabitanti in maniera stabile e non transitoria) e contribuiscano al ménage famigliare (Sez. n. 36559 del 22/09/2021, Rv. 281979) Il giudice, dunque, in sede di ammissione e di revoca, è chiamato a valutare la situazione di fatto della convivenza. La nozione di famigliare convivente si ricava dall'art. 79 comma 1,Iett. b) d P.R. cit., secondo il quale nella istanza devono .12t7, L 4 essere indicate anche le generalità dei componenti sg famiglia anagrafica. Il giudice deve prendere in considerazione, quindi, le risultanze anagrafiche, ovvero lo stato di famiglia, ma anche evenienze di fatto che diano conto della sussistenza di un rapporto: poiché la convivenza è situazione di fatto, la prova della stessa può scaturire anche da ogni accertata evenienza che i tonto della sussistenza di un rapporto (Sez. 4 n. 19349 del 17/2/2005, Rv. 231357); di contro, nel caso in cui sussista difformità della situazione di fatto rispetto a quella risultante dallo stato di famiglia, in senso favorevole al soggetto istante, questi avrà l'onere di provare in concreto le ragioni di tali difformità e dare prova della non convivenza. Come ricordato dalla Corte nella sentenza impugnata, l'art. 76, comma 4, d.P.R. n. 115/2002 prevede che ai fini della verifica della soglia di ammissione si h E tzt Ir ppgg tenere conto del solo reddito personale del soggetto istante quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventq. La ratio di tale ultima previsione è evidentemente quella di escludere, dal computo del reddito rilevante ai fini della ammissibilità al beneficio, tutte quelle ipotesi in cui vi sia ragione di ritenere che il patrimonio del famigliare convivente in situazione di comprovato conflitto non possa essere destinato in alcuna misura a sostenere le spese del contraddittore (Sez. 4, n. 11629 del 19/02/2015, Rv. 262959 in' cui, peraltro, si è sostenuto che «nella determinazione del reddito complessivo, rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si tiene conto dei redditi facenti capo al convivente "more uxorio" anche nel caso in cui l'istante abbia dedotto una situazione di grave conflittualità del rapporto, la quale, pur se sfociata in iniziative giudiziarie, non comporta, di per sé, il venir meno della peculiare organizzazione economica propria della convivenza») 42.3. In coerenza con i principi sui indicati, la Corte di appello ha ritenuto che il ricorrente fosse tenuto ad indicare anche i redditi della madre, posto che nell'anno di riferimento ai fini della valutazione del reddito, 2016, egli conviveva con la donna é tale convivenza era cessata a seguito della applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare solo nel mese di febbraio del 2017. Nel rispetto del dato normativo la Corte ha dato rilievo alla situazione reddituale del soggetto istante nell'anno di riferimento e non già a quella dell'anno di presentazione dell'istanza. 3. Il secondo motivo, incentrato sul riconoscimento della recidiva, è inammissibile per difetto di specificità o, comunque, per manifesta infondatezza. La Corte, nel rispetto del principio per cui, in tema di recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. U, n.35738 del 27/5/2010, Rv. 247839; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044, Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, da ultimo Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319, in motivazione), ha spiegato che il ricorrente era gravato da numerosi precedenti, indicativi della "indifferenza se non avversione rispetto alle leggi" e di "una personalità pervicacemente proclive a delinquere". A tale motivazione il ricorrente ha opposto una censura dal contenuto generico e inconferente nel richiamo della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 rispetto al procedimento in esame. 4. Al rigetto del ricorso segue ex art. 616 cod. proc pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q P.Q.M