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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 11822/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato era stato condannato per il delitto previsto dall'art. 455 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'invocata prevalenza delle attenuanti generiche già applicate in regime di equivalenza con le aggravanti contestate - sia inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, il quale è stato valutato, con motivazione congrua e logica, sulla base delle concrete modalità della condotta tenuta e della personalità dell'imputato, in piena aderenza ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato era stato condannato per il delitto previsto dall'art. 455 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'invocata prevalenza delle attenuanti generiche già applicate in regime di equivalenza con le aggravanti contestate - sia inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, il quale è stato valutato, con motivazione congrua e logica, sulla base delle concrete modalità della condotta tenuta e della personalità dell'imputato, in piena aderenza ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025
Sentenza Cassazione n. 11822/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris