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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 34899/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 5844/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], 41; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza san Pietro in Gessate, n. 2; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1787/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha acquistato due mezzi agricoli: una Rotopressa del valore di 21.500 euro ed un trattore del valore di 67000 euro.

In entrambi i casi l’acquisto è stato finanziato da BNP [OSCURATO:PERSONA] sa.

A “garanzia” del pagamento dei canoni [OSCURATO:PERSONA] ha rilasciato dieci cambiali, mentre il padre [OSCURATO:PERSONA] ha prestato fideiussione. 2.-[OSCURATO:PERSONA], non riuscendo a pagare le rate, ha stipulato una vendita con leasing di ritorno, con una società del gruppo BNL Paribas, controllata dalla originaria concedente , ossia da BNP Parsibas lease Group sa.

In pratica, ha venduto i due beni mobili a BNP [OSCURATO:PERSONA] spa (dunque diversa dalla precedente che era [OSCURATO:PERSONA] sa, e non spa) e li ha contestualmentericevuti in leasing dalla acquirente: in realtà temporalmente ha stipulato prima i leasing e poi la vendita. 2.1.-Nel corso del rapporto, alcune rate del leasing non sono state corrisposte, ed il Frangipane ha ottenuto una modifica delle condizioni di pagamento, ma perdurando l’inadempimento, [OSCURATO:PERSONA] spa ha ottenuto decreto ingiuntivo per la somma corrispondente.

Averso quel decreto sono state proposte inizialmente due separate opposizioni, una di [OSCURATO:PERSONA] (acquirente in leasing) ed una del padre Paolo (fideiussore), poi riunite. 3.-Il Tribunale di Milano le ha rigettate, negando che l’operazione costituisse una violazione del divieto del patto commissorio e la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano. 4.-Ricorrono i Frangipane con venticinque motivi con ulteriore memoria.

Si è costituita BNP Paribas con controricorso.

Considerato che 4.1.-E’ preliminare l’esame dei motivi dall’undicesimo al quindicesimo , che pongono una questione comune, ed il cui accoglimento comporta assorbimento degli altri.

Questi motivi prospettano tutti una violazione degli articoli 1344 e 2744 c.c.

Nell’opporsi al decreto ingiuntivo, i due ricorrenti avevano eccepito la nullità della vendita con leasing di ritorno, in quanto posta in essere in violazione del divieto del patto commissorio.

Essi sostenevano che la BNP, che aveva acquistato il bene e poi lo aveva concesso in leasing, aveva approfittato dello stato di bisogno in cui l’utilizzatore versava, ed aveva, con il prezzo della compravendita,estinto il precedente finanziamento che il medesimo utilizzatoreaveva in essere con la società BNP leasing controllata interamente.

In sostanza, era chiaro che l’operazione non aveva la finalità di consentire all’utilizzatore di avere il godimento di un bene finanziandone l’acquisto, ma aveva lo scopo pratico di estinguere un debito di costui, finanziandolo nuovamente e tenendo in garanzia i due beni oggetto di contratto. [OSCURATO:PERSONA], pur di avere,in altri termini, il godimento di quei mezzi agricoli e l’estinzione del debito che aveva contratto per poterli utilizzare, aveva venduto i beni medesimi, che gli erano stati però concessiin godimento contestualmente; l’estinzione del canone di godimento avrebbe comportato il riacquisto della piena proprietà: ciò chiaramente ad indicare una funzione di garanzia della vendita rispetto al finanziamento.

La Corte di appello ha replicato a questi argomenti con due ragioni che hanno giustificato il rigetto della eccezione di nullità.

Il primo è che la vendita con leasing di ritorno può costituire patto commissorio vietato solo se i soggetti della operazione sono due,e se acquirente del bene (in garanzia) e creditore coincidono.

Invece, nel caso presente, la vendita è stata effettuata a favore di un soggetto diverso dal creditore, ossia l’originario finanziatore, che ha ricevuto pagamento dall’acquirente.

In secondo luogo, sulla base di un ragionamento empirico, si sarebbe accertato che non v’è sproporzione tra il valore dei beni ed il finanziamento concesso, e ciò escluderebbe in radice che si tratti di una violazione del patto commissorio.

I motivi in questione sono fondati.

Le due rationesdecidendi violano principi di diritto affermati da questa Corte.

Intanto quello per il quale non occorre identità di parti, ossia non occorre che creditore e acquirente coincidano perché si possa configurare un patto commissorio(arg. ex Cass. 22903 / 208, che afferma come il divieto si estenda a qualsiasi negozio utilizzato per conseguire in concreto il risultato vietato dall’ordinamento).

E tuttavia occorre considerare che qui non c’è affatto una diversità di parti, posto che l’acquirente ha, si, usato il corrispettivo per estinguere un precedente debito del venditore, ma è pur sempre rimasto creditore di quest’ultimo (del pagamento dei canoni di leasing).

In sostanza, l’operazione rimane duale: tra un soggetto che ha bisogno di denaro (per estinguere un debito precedente) ed un altro che si presta a finanziarlo, in cambio della garanzia fornita da beni mobili.

La circostanza che il corrispettivo della vendita, anziché costituire un finanziamento diretto (soldi che vanno al venditore finanziato),costituisce un finanziamento indiretto (soldi che vanno al creditore del venditore finanziato) non sposta alcunché.

Resta il fatto che l’operazione è tra due, e non tra tre soggetti: il venditore a cui serve denaro (non importa se per usarlo direttamente o per estinguere un precedente debito) ed il vendit ore che glielo fornisce (non importa se direttamente a lui, o al creditore).

Dunque, del tutto errata è la tesi che non vi sia identità tra creditore e acquirente: l’acquirenteè creditore della somma che ha utilizzato sotto forma di corrispettivo della vendita per estinguere il debito del venditore, somma di cui ha pattuito la restituzione mediante canoni di leasing.

La seconda ratioè anche essa errata.

La Corte di appello ha ritenuto che, non essendovi sproporzione tra il valore dei beni venduti ed il corrispettivo (che svolge la funzione di finanziamento) non può configurarsi patto commissorio.

Ciò contrasta con quanto ripetuto da questa Corte, nel senso che non è necessaria la congiunta ricorrenza dei treindici sintomatici, quali l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima e la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente, in quanto assume rilevo fondamentale che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare una causa concreta di garanzia, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, anche sulla base di altri idoneiindici rivelatori (Cass. 16367 / 2023).

Infatti, l’accertamento della esistenza di un patto commissorio non è vincolato dalla coesistenza necessaria di quei tre indici, in quanto l'intento elusivo del divieto legale del patto commissorio è configurabile allorché sussista, tra le diverse pattuizioni, un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro funzionale preordinazione allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quellodi scambio, sicché il giudice non deve limitarsi a verificare il solo tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei contratti, posti in essere dalle parti, ma è tenuto ad accertare la funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta in essere, restando a tal fine irrilevanti sia la natura obbligatoria o reale del contratto, o dei contratti,sia il momento temporale in cui l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi, sia, infine, quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e perfino l'identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti (Cass. 27362/ 2021).

Nella fattispecie, l’utilizzatore aveva in essereun debito (non scaduto, in quanto il leasing precedente era ancora in essere) con una diversa società del gruppo BNP Paribas.

Ha concluso un accordo con altra società del gruppo BNP Paribas, seppure controllante la prima, in base al quale, per avere il denaro sufficiente ad estinguere il debito in essere, ha venduto a quest’ultima un bene, ma non con l’intento di alienarloe privarsene, in cambio di denaro utile ad estinguere il debito che aveva, bensì con l’intento di finanziarsi, ossia di usare, si, il corrispettivo per estinguere il debito, ma nello stesso tempo mantenendo il godimento dei beni.

Ciò è stato possibile mediante la stipula che, peraltro significativamente ha preceduto la vendita, di un leasing, alla cui estinzione la proprietà sarebbe ritornata al venditore.

Non è dunque da escludersi, in questa vicenda uno scopo di garanzia della vendita stessa, rispetto al finanziamento.

E dunque il giudice di rinvio dovrà accertare l’esistenza di un patto commissorio in base ai principi di diritto innanzi enunciati.

L’accoglimento di questi motivi comporta l’assorbimento degli altri.

Il ricorso va dunque accolto, la decisione cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, anche per le spesedel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragionel’11°, il 12°, il 13°, 1l 14° e il 15° motivo di ricorso, dichiara assorbiti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 5844/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], 41; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza san Pietro in Gessate, n. 2; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1787/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha acquistato due mezzi agricoli: una Rotopressa del valore di 21.500 euro ed un trattore del valore di 67000 euro. In entrambi i casi l’acquisto è stato finanziato da BNP [OSCURATO:PERSONA] sa. A “garanzia” del pagamento dei canoni [OSCURATO:PERSONA] ha rilasciato dieci cambiali, mentre il padre [OSCURATO:PERSONA] ha prestato fideiussione. 2.-[OSCURATO:PERSONA], non riuscendo a pagare le rate, ha stipulato una vendita con leasing di ritorno, con una società del gruppo BNL Paribas, controllata dalla originaria concedente , ossia da BNP Parsibas lease Group sa. In pratica, ha venduto i due beni mobili a BNP [OSCURATO:PERSONA] spa (dunque diversa dalla precedente che era [OSCURATO:PERSONA] sa, e non spa) e li ha contestualmentericevuti in leasing dalla acquirente: in realtà temporalmente ha stipulato prima i leasing e poi la vendita. 2.1.-Nel corso del rapporto, alcune rate del leasing non sono state corrisposte, ed il Frangipane ha ottenuto una modifica delle condizioni di pagamento, ma perdurando l’inadempimento, [OSCURATO:PERSONA] spa ha ottenuto decreto ingiuntivo per la somma corrispondente. Averso quel decreto sono state proposte inizialmente due separate opposizioni, una di [OSCURATO:PERSONA] (acquirente in leasing) ed una del padre Paolo (fideiussore), poi riunite. 3.-Il Tribunale di Milano le ha rigettate, negando che l’operazione costituisse una violazione del divieto del patto commissorio e la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano. 4.-Ricorrono i Frangipane con venticinque motivi con ulteriore memoria. Si è costituita BNP Paribas con controricorso. Considerato che 4.1.-E’ preliminare l’esame dei motivi dall’undicesimo al quindicesimo , che pongono una questione comune, ed il cui accoglimento comporta assorbimento degli altri. Questi motivi prospettano tutti una violazione degli articoli 1344 e 2744 c.c. Nell’opporsi al decreto ingiuntivo, i due ricorrenti avevano eccepito la nullità della vendita con leasing di ritorno, in quanto posta in essere in violazione del divieto del patto commissorio. Essi sostenevano che la BNP, che aveva acquistato il bene e poi lo aveva concesso in leasing, aveva approfittato dello stato di bisogno in cui l’utilizzatore versava, ed aveva, con il prezzo della compravendita,estinto il precedente finanziamento che il medesimo utilizzatoreaveva in essere con la società BNP leasing controllata interamente. In sostanza, era chiaro che l’operazione non aveva la finalità di consentire all’utilizzatore di avere il godimento di un bene finanziandone l’acquisto, ma aveva lo scopo pratico di estinguere un debito di costui, finanziandolo nuovamente e tenendo in garanzia i due beni oggetto di contratto. [OSCURATO:PERSONA], pur di avere,in altri termini, il godimento di quei mezzi agricoli e l’estinzione del debito che aveva contratto per poterli utilizzare, aveva venduto i beni medesimi, che gli erano stati però concessiin godimento contestualmente; l’estinzione del canone di godimento avrebbe comportato il riacquisto della piena proprietà: ciò chiaramente ad indicare una funzione di garanzia della vendita rispetto al finanziamento. La Corte di appello ha replicato a questi argomenti con due ragioni che hanno giustificato il rigetto della eccezione di nullità. Il primo è che la vendita con leasing di ritorno può costituire patto commissorio vietato solo se i soggetti della operazione sono due,e se acquirente del bene (in garanzia) e creditore coincidono. Invece, nel caso presente, la vendita è stata effettuata a favore di un soggetto diverso dal creditore, ossia l’originario finanziatore, che ha ricevuto pagamento dall’acquirente. In secondo luogo, sulla base di un ragionamento empirico, si sarebbe accertato che non v’è sproporzione tra il valore dei beni ed il finanziamento concesso, e ciò escluderebbe in radice che si tratti di una violazione del patto commissorio. I motivi in questione sono fondati. Le due rationesdecidendi violano principi di diritto affermati da questa Corte. Intanto quello per il quale non occorre identità di parti, ossia non occorre che creditore e acquirente coincidano perché si possa configurare un patto commissorio(arg. ex Cass. 22903 / 208, che afferma come il divieto si estenda a qualsiasi negozio utilizzato per conseguire in concreto il risultato vietato dall’ordinamento). E tuttavia occorre considerare che qui non c’è affatto una diversità di parti, posto che l’acquirente ha, si, usato il corrispettivo per estinguere un precedente debito del venditore, ma è pur sempre rimasto creditore di quest’ultimo (del pagamento dei canoni di leasing). In sostanza, l’operazione rimane duale: tra un soggetto che ha bisogno di denaro (per estinguere un debito precedente) ed un altro che si presta a finanziarlo, in cambio della garanzia fornita da beni mobili. La circostanza che il corrispettivo della vendita, anziché costituire un finanziamento diretto (soldi che vanno al venditore finanziato),costituisce un finanziamento indiretto (soldi che vanno al creditore del venditore finanziato) non sposta alcunché. Resta il fatto che l’operazione è tra due, e non tra tre soggetti: il venditore a cui serve denaro (non importa se per usarlo direttamente o per estinguere un precedente debito) ed il vendit ore che glielo fornisce (non importa se direttamente a lui, o al creditore). Dunque, del tutto errata è la tesi che non vi sia identità tra creditore e acquirente: l’acquirenteè creditore della somma che ha utilizzato sotto forma di corrispettivo della vendita per estinguere il debito del venditore, somma di cui ha pattuito la restituzione mediante canoni di leasing. La seconda ratioè anche essa errata. La Corte di appello ha ritenuto che, non essendovi sproporzione tra il valore dei beni venduti ed il corrispettivo (che svolge la funzione di finanziamento) non può configurarsi patto commissorio. Ciò contrasta con quanto ripetuto da questa Corte, nel senso che non è necessaria la congiunta ricorrenza dei treindici sintomatici, quali l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima e la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente, in quanto assume rilevo fondamentale che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare una causa concreta di garanzia, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, anche sulla base di altri idoneiindici rivelatori (Cass. 16367 / 2023). Infatti, l’accertamento della esistenza di un patto commissorio non è vincolato dalla coesistenza necessaria di quei tre indici, in quanto l'intento elusivo del divieto legale del patto commissorio è configurabile allorché sussista, tra le diverse pattuizioni, un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro funzionale preordinazione allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quellodi scambio, sicché il giudice non deve limitarsi a verificare il solo tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei contratti, posti in essere dalle parti, ma è tenuto ad accertare la funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta in essere, restando a tal fine irrilevanti sia la natura obbligatoria o reale del contratto, o dei contratti,sia il momento temporale in cui l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi, sia, infine, quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e perfino l'identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti (Cass. 27362/ 2021). Nella fattispecie, l’utilizzatore aveva in essereun debito (non scaduto, in quanto il leasing precedente era ancora in essere) con una diversa società del gruppo BNP Paribas. Ha concluso un accordo con altra società del gruppo BNP Paribas, seppure controllante la prima, in base al quale, per avere il denaro sufficiente ad estinguere il debito in essere, ha venduto a quest’ultima un bene, ma non con l’intento di alienarloe privarsene, in cambio di denaro utile ad estinguere il debito che aveva, bensì con l’intento di finanziarsi, ossia di usare, si, il corrispettivo per estinguere il debito, ma nello stesso tempo mantenendo il godimento dei beni. Ciò è stato possibile mediante la stipula che, peraltro significativamente ha preceduto la vendita, di un leasing, alla cui estinzione la proprietà sarebbe ritornata al venditore. Non è dunque da escludersi, in questa vicenda uno scopo di garanzia della vendita stessa, rispetto al finanziamento. E dunque il giudice di rinvio dovrà accertare l’esistenza di un patto commissorio in base ai principi di diritto innanzi enunciati. L’accoglimento di questi motivi comporta l’assorbimento degli altri. Il ricorso va dunque accolto, la decisione cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, anche per le spesedel giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie per quanto di ragionel’11°, il 12°, il 13°, 1l 14° e il 15° motivo di ricorso, dichiara assorbiti