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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33017/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 04/12/2023 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'[OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di concussione (art. 317 cod. pen.) di cui ai capi A) e D). cp( Quanto al capo A), all'imputato è stato ascritto di aver costretto - abusando della sua qualità e dei poteri, in concorso, rispettivamente, con altri militari della Guardia di Finanza in servizio presso la Compagnia di Portici e con [OSCURATO:PERSONA], soggetto che veicolava le richieste dei predetti militari - [OSCURATO:PERSONA] a promettere indebitamente una non meglio precisata somma di denaro o altra utilità quale "regalo".

Nello specifico, nel corso di una serie di accessi finalizzati ad eseguire controlli strumentali presso le attività commerciali esistenti sul territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA], i militari avevano redatto verbali per mancata emissione di documento fiscale nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]", attività riconducibile alla famiglia Fiumarelli, e il [OSCURATO:PERSONA], all'esito del controllo, così si esprimeva all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA]: «Mo', vediamo un po' cosa si può fare».

Gli accessi erano preceduti e seguiti dalle visite di [OSCURATO:PERSONA] che annunciava i controlli e successivamente spiegava che, attraverso la corresponsione di una somma di denaro pari ad euro 30.000, sarebbe stato possibile scongiurare ulteriori controlli e il rischio concreto di una chiusura dell'attività, giungendo a prospettare che, diversamente, militari sarebbero tornati a «fargli male».

In un'occasione, il Castiglia diceva ad [OSCURATO:PERSONA]: «ci vuole il cacio sui maccheroni».

Quanto al capo D), l'imputato - abusando della sua qualità e dei poteri di militare della Guarda di Finanza, e sempre in concorso con [OSCURATO:PERSONA], soggetto che ne veicolava le richieste - costringeva [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'attività di autolavaggio, a consegnare al Castiglia due penne stilografiche Montblanc del valore di 580 € ciascuna, destinate al [OSCURATO:PERSONA].

La consegna delle penne era proposta e sollecitata più riprese dal Castiglia dopo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito due controlli presso l'attività del Basile, redigendo dei verbali per mancata emissione di documenti fiscali.

Nello specifico, il Castiglia dichiarava al Basile che la consegna delle penne era necessaria per «stare tranquillo» e non subire ulteriori controlli.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi di ricorso.

2.1. Violazione degli artt. 266 ss. cod. proc. pen., nonché in relazione all'art.530 cod. proc. pen.

L'imputato aveva eccepito davanti alla Corte d'appello l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte mediante captatore informatico in fase d'indagini, perché riguardanti reati diversi da quelli di criminalità organizzata e perché le disposizioni che avrebbero consentito l'uso dello strumento in relazione al delitto di concussione trovavano applicazione per i procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020: laddove il procedimento in esame è stato iscritto nell'anno 2019 e i decreti sono stati emessi in epoca anteriore al 31 agosto 2020, sicché non potevano avere durata superiore a quaranta giorni.

Non trovando applicazione le disposizioni introdotte con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 e valendo invece l'insegnamento di Sez.

U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905, al trojan si sarebbe potuto fare ricorso soltanto in relazione ai delitti di criminalità organizzata.

2.2. Errata applicazione dell'art. 317 cod. pen. e riconducibilità del fatto all'art. 346-bis cod. pen., nonché vizio della motivazione.

Quanto all'episodio del capo A) d'imputazione, la sentenza ha riprodotto le motivazioni del Giudice di primo grado, senza rispondere alle deduzioni difensive e sulla base delle intercettazioni, delle dichiarazioni delle persone offese e dell'argomento logico per cui le richieste concussive del Castiglia, mediatore della presunta relazione costrittiva illecita, avevano preceduto e seguito di alcuni giorni l'ispezione del [OSCURATO:PERSONA], dal rapporto confidenziale e di lunga data tra i due essendosi desunto che il secondo fosse concorrente morale nella condotta del primo.

Tuttavia, dalle intercettazioni non si desume l'esistenza di un pactum sceleris tra [OSCURATO:PERSONA] - il quale non usava filtri nell'esprimersi - e il Castiglia.

Questi avrebbe dunque agito autonomamente, approfittando delle condizioni relazionali e personologiche del [OSCURATO:PERSONA] (dalle conversazioni emergeva soltanto l'astio reciproco tra il Fiumarelli ed il [OSCURATO:PERSONA] il quale, un tempo dipendente della famiglia Fiumarelli e poi licenziato, si compiaceva delle sventure di tale famiglia, connesse agli accertamenti della Guardia di Finanza).

Le dichiarazioni delle persone offese sono state ritenute credibili nonostante la loro poca verosimiglianza (il Fiumarelli aveva riferito di aver proposto all'intermediario Castiglia di eludere il pagamento dei C 30.000, offrendo in regalo a ciascuno dei finanzieri una batteria di pentole).

Peraltro, gli accessi presso l'autorimessa del Fiumarelli erano legittimi, in quanto programmati dal Comando attraverso circolari ed ordini di servizio concernenti vari esercizi commerciali, comprese le autorimesse, tra le quali era specificamente indicata "[OSCURATO:SOCIETA]." di Coppola.

A ciò si aggiunga che, per recarsi in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva necessità di essere autorizzato dal comandante, trattandosi di area territoriale di non diretta pertinenza del comando di Portici.

Anche la frase rivolta al Fiunnarelli «Mo' vediamo cosa possiamo fare», pronunciata dopo un controllo a carico di un cliente che aveva parcheggiato la sua autovettura, e all'esito del quale era elevato verbale di contravvenzione (non essendo stato rilasciato scontrino fiscale), è assolutamente priva di evidenza dimostrativa ed anzi bonaria, potendo essere letta come una risposta ad una richiesta di comprensione.

Inoltre, era emerso come il figlio di [OSCURATO:PERSONA] non fosse regolarmente assunto: ciò nonostante, il [OSCURATO:PERSONA] non elevò alcuna contestazione (la circostanza avrebbe ben potuto costituire oggetto del sinallagma), a dimostrazione del fatto che il ricorrente non intendeva esercitare alcuna intimidazione.

Tali elementi, in uno con i rapporti tra il Castiglia e il [OSCURATO:PERSONA], rendono verosimile che il primo avesse realizzato autonomamente la condotta.

A ciò si aggiunga che nella sentenza di primo grado si trova affermato che il Fiumarelli, messo in allarme, chiese al Castiglia un incontro con il [OSCURATO:PERSONA]: la ricerca del contatto evidenzia la complessiva illiceità del contesto in esame (Fiumarelli, anziché fare opposizione alla multa e denunciare il Castiglia, cercò un contatto indebito personale con il pubblico ufficiale).

Risulta poi provato uno scontro tra [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Umberto) il quale, pur essendo all'oscuro delle richieste avanzate dal Castiglia e solo in ragione degli accessi - affatto leciti - da parte del [OSCURATO:PERSONA], minacciò quest'ultimo.

Neanche di tali decisive prove la motivazione della sentenza impugnata dà atto.

Inoltre, in seguito alla tempestiva denuncia/segnalazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di tale increscioso episodio, [OSCURATO:PERSONA] tentò di bloccare l'iniziativa del [OSCURATO:PERSONA], e proprio in tale contesto si era inserito l'accesso presso il Comando ed il colloquio con la [OSCURATO:PERSONA], dalla stessa registrato.

Di tale contesto non v'è però traccia nella motivazione che, d'altronde, non si è chiesta quale interesse avrebbe avuto il [OSCURATO:PERSONA] a denunciare il Fiumarelli se fosse stato vero che stava trattando per ottenere il versamento di una tangente.

In ogni caso, la gravità dei comportamenti di [OSCURATO:PERSONA], che minacciò il [OSCURATO:PERSONA] soltanto perché aveva posto in essere accertamenti del tutto legittimi, non rivelano timore, bensì la totale mancanza di fiducia nel sistema e l'inclinazione a farsi, per contro, giustizia da sé.

Si consideri, per un verso, che il [OSCURATO:PERSONA] fu denunciato per calunnia, dalla cui accusa è stato assolto; per altro verso, che, nei colloqui con il Castiglia, [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato preoccupazioni per l'episodio che aveva coinvolto il figlio Massimo, sicché è plausibile che avesse un preciso interesse difendere il figlio neutralizzando la denuncia presentata dall'ufficiale della Guardia di Finanza.

Le denunce per calunnia e poi per concussione rappresentarono, cioè, elementi strumentali di difesa a vantaggio del figlio, la cui considerazione è stata del tutto pretermessa dalla sentenza impugnata.

Quanto, infine, all'argomento logico legato alla collocazione temporale delle richieste estorsive del Castiglia, esso si basa su un ragionamento meramente inferenziale.Come risulta dalla programmazione riguardante i controlli, la comunicazione del luogo di intervento era stata operata, infatti, la stessa mattina del servizio, sicché il [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere a conoscenza di quale sarebbe stato il luogo del proprio accesso e mai avrebbe potuto, quindi, comunicarlo al Castiglia.

La frase per cui «Sui maccheroni ci vuole il cacio», enfatizzata nella motivazione, non dimostra il concorso del [OSCURATO:PERSONA], mentre dal quadro ricostruttivo non emerge mai l'adesione del pubblico ufficiale alle richieste indebite formulate dal Castiglia, che spese il nome e la funzione del pubblico ufficiale a sostegno delle proprie richieste.

D'altronde il Castiglia, condannato in sede separata con rito abbreviato, ha sempre affermato l'assoluta estraneità del [OSCURATO:PERSONA] ai fatti contestati e la condotta del [OSCURATO:PERSONA] appare del tutto neutra e pienamente rientrante nell'alveo dei doveri di ufficio.

In tale contesto di livore e disinvoltura, ben maggiori avrebbero dovuto essere i riscontri laddove ci fosse stato un accordo illecito e quindi un metus per interposta persona.

Per contro, è stata ignorata una serie di decisivi elementi a discarico (l'assoluta correttezza nei comportamenti di [OSCURATO:PERSONA]; la mancanza di prova del pactum sceleris; i tentativi di abboccamento del Fiumarelli, l'aggressione dell'imputato ad opera di [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva affermato di essere inconsapevole della richiesta dei € 30.000 rivolta da Castiglia al padre; la correttezza dei controlli effettuati; la verosimiglianza della ricostruzione alternativa; la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si recò presso l'autorimessa due volte non di propria iniziativa, ma perché inviatovi per controlli dal proprio Comandante).

2.3. Errata applicazione della fattispecie di concussione in rapporto al capo D); vizio di motivazione; travisamento della prova.

Anche in relazione all'episodio del capo D), la sentenza risulta immotivata e costruisce una prova logica su un'altra prova logica, relativa alla vicenda Fiumarelli, attribuendo al caso Basile caratteristiche ad essa sovrapponibili.

Tuttavia, nella motivazione si è sottolineata la coincidenza temporale tra i controlli effettuati e le richieste indebite del Castiglia, nonché l'assenza di ulteriori controlli in seguito alla dazione delle penne, ma non si prova in alcun modo il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA].

Lo schema motivazionale è ancora più inadeguato nella vicenda Basile, per la quale difettano le connotazioni intersoggettive della vicenda Fiumarelli e dalla quale si desume una condotta riconducibile al solo privato.

Il fatto che dopo la dazione delle penne non fossero stati esperiti altri controlli dalla Finanza presso l'impresa dipende dal fatto che si avviò l'indagine nei confronti dell'imputato.I controlli a suo tempo svolti dal [OSCURATO:PERSONA] erano illegittimi e manifestazione di accanimento.

La millanteria riguardante la consegna della penna anche al Comandante è circostanza che non si evince dagli atti.

Significativo è che, nonostante il ricorso ad una modalità captativa massimamente intrusiva qual è il Trojan, manchi qualunque riscontro di un coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA].

Ancora, una penna è stata trovata presso la dimora del Castiglia, mentre analogo riscontro non si è avuto a seguito della perquisizione presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] (che, se avesse voluto rivenderla, avrebbe chiesto denaro, sicché è lecito ritenere che avrebbe tenuto l'oggetto presso di sé).

Infine, trarre dall'identità di schema criminoso la prova del coinvolgimento del pubblico ufficiale rappresenta una forzatura argomentativa, potendosi alternativamente sostenere, del pari, che fosse stato il Castiglia a perpetrare il suo disegno criminoso spendendo il nome e la funzione del pubblico ufficiale.

2.4. Errata applicazione dell'art. 317 cod. pen. in relazione ai capi A) e D) e vizio di motivazione rispetto alla riqualificazione del fatto come induzione indebita.

In alternativa, e premesso che, in base a Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, Rv. 258474, il discrimen tra concussione e induzione indebita è dato dalla dicotomia "de damno vitando/de lucro cessando", si sarebbe dovuto considerare che sia il Fiumarelli sia il Basile non subirono alcuna pressione da parte dell'imputato né manifestarono alcun metus verso il pubblico ufficiale.

Piuttosto, a fronte delle irregolarità effettivamente riscontrate, essi avrebbero perseguito il vantaggio di evitare futuri controlli - affatto legittimi e disposti con ordini di servizio - e conseguenti sanzioni.

In entrambi i casi, il reato si configurerebbe, comunque, in forma tentata: nel capo A), in quanto il Fiumarelli, pur avendo cercato un abboccamento e proposto il pagamento di una batteria di pentole per ciascun militare, segnalò la richiesta del Castiglia durante il colloquio con la [OSCURATO:PERSONA], manifestando pertanto una chiara riserva mentale; nel capo D) perché mancherebbe, a monte, la prova della promessa del Basile.

Sarebbe, poi, incomprensibile il passaggio della sentenza della Corte di appello in cui si ritiene che, pur a fronte di un vantaggio indebito, laddove sia prospettato un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, il beneficio ne risulterebbe assorbito, dal momento che, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna sproporzione, ma un vantaggio per tutti.

2.5. Errata applicazione della legge penale e difetto di motivazione quanto alla configurazione della concussione come consumata.In ulteriore subordine, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentata concussione dal momento che difettava il metus (si pensi al tentativo di trattare con il Castiglia, alla controproposta della batteria di pentole, all'atteggiamento aggressivo di [OSCURATO:PERSONA] ecc.); inoltre, [OSCURATO:PERSONA] non ha mai accettato la proposta e quindi non si è mai determinato ad esprimere un consenso.

2.6. Violazione della legge penale sostanziale quanto al trattamento sanzionatorio.

La Corte d'appello, pur applicando, quale pena base, l'editto minimo della concussione e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ha contraddittoriamente disposto per la continuazione un aumento di un anno e quattro mesi di reclusione, eccessivo e non motivato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, sull'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico, è infondato.

1.1. L'art. 6 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 disponeva che nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 cod. proc. pen., si applicassero le disposizioni di cui all'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, con I. 12 luglio 1991, n. 203, aggiungendo, al comma 2, come l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. non potesse essere eseguita mediante l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile quando non vi fosse motivo di ritenere che vi si stia svolgendo l'attività criminosa.

La

I. 3/2019 cit. ha abrogato il comma 2 del citato art. 6, consentendo quindi sempre l'uso del trojan per il delitti contro la [OSCURATO:PERSONA] con pena massima superiore ad anni cinque.

E tale parte della

I. n. 3/2019 è entrata in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione della legge, avvenuta il 16 gennaio 2019, e quindi alla data del 31 gennaio 2019 (a differenza di altre disposizioni, la cui entrata in vigore è stata differita dalla disciplina transitoria al 10 gennaio 2020).

1.2. Siffatta lettura ha trovato conforto in Sez.

U. civ. n. 741 del 15/01/2020, Rv. 656792, le quali hanno statuito che «nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un procedimento penale, anteriormente al 1 gennaio 2020, con captatore informatico (cd. trojan horse) su dispositivo mobile nella vigenza ed in 7 u-r, conformità della disciplina introdotta dall'art. 6 del d.lgs. n. 216 del 2017 (che ha parzialmente esteso ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, la disciplina delle intercettazioni prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, conv., con modif., dalla

I. n. 203 del 1991 ed integrato con d.l. n. 306 del 1992, conv., con modif., dalla

I. n. 356 del 1992) e dall'art. 1, comma 3, della

I. n. 3 del 2019 (la quale, abrogando il comma 2 dell'art. 6 del citato d.lgs. n. 216 del 2017, ha eliminato la restrizione dell'uso del captatore informatico nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., così consentendo l'intercettazione in tali luoghi anche se non vi è motivo di ritenere che vi si stia svolgendo attività criminosa), atteso che la prima di tali norme, non rientrando tra quelle per le quali l'art. 9 del medesimo d.lgs. n. 216 del 2017 ha disposto il differimento dell'entrata in vigore, è efficace dal 26 gennaio 2018, mentre la seconda (a differenza di altre disposizioni della medesima legge per le quali il legislatore ha differito l'entrata in vigore al 1° gennaio 2020) è efficace dal decimoquinto giorno dalla pubblicazione della legge sulla [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 16 gennaio 2019».

Sulla scia di tale pronuncia si è anche di recente espressa la giurisprudenza di legittimità penale (Sez. 6 , n. 9158 del 30/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286117).

1.3. Essendo stati i reati del capo A) «commessi in data 08/10/2019 e 06/11/2019 e in altre date immediatamente antecedenti e successive a quelle indicate» e quelli del capo D) «in una pluralità di occasioni nell'anno 2019» - senza che ne sia stata peraltro eccepita dal ricorrente la realizzazione nel gennaio del 2019 -, ne consegue l'utilizzabilità delle intercettazioni compiute mediante captatore informatico nel procedimento in oggetto.

2. I motivi che vanno dal secondo al quinto deducono un'asserita illogicità motivazionale/travisamento prova, revocando in dubbio, in conseguenza, la qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi A) e D) come concussione (consumata).

Essi saranno, dunque, trattati in modo congiunto, ricordando in premessa che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare 8 o9k la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).

2.2. Tali condizioni non sono soddisfatte dal ricorso che, peraltro, non si confronta adeguatamente con le motivazioni della sentenza di appello.

Quanto alla vicenda Fiunnarelli (capo A), i Giudici di secondo grado hanno, infatti, ritenuto accertato come, a partire dall'ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA], agendo quale intermediario del [OSCURATO:PERSONA], formulasse illecite richieste, specificando, in particolare che: ai primi di ottobre 2019, il Castiglia preannunciava al Fiumarelli l'imminente controllo della Guardia di Finanza guidata dal [OSCURATO:PERSONA], avvertendolo che questo aveva intenzione "di fargli male"; dopo pochi giorni seguiva il controllo in oggetto, conclusosi con la contestazione di mancata emissione di uno scontrino fiscale e richiesta di esibire la documentazione accompagnata dalla frase «vediamo cosa possiamo fare»; il Castiglia, con sempre maggiore frequenza, si recava presso l'autorimessa preannunciando altri controlli che, in effetti, venivano poi realmente svolti; all'esito di un'ispezione era elevato verbale di contestazione per omessa emissione di scontrino fiscale a fronte del corrispettivo del valore di un euro; il Castiglia tornava, quindi, presso l'autorimessa del Fiumarelli, pronunciando la frase del "calcio sui maccheroni" riportata a proposito della contestazione e avvertendolo che, se non avesse pagato, sarebbero tornati a «fargli del male» con un terzo controllo e l'avrebbero portato alla chiusura dell'esercizio commerciale; il [OSCURATO:PERSONA], accompagnato da una collega, si recava presso l'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dei locali adibiti ad autorimessa e, nel chiedere informazioni sull'attività e sulla situazione economica di diversi immobili, riferiva che non avrebbe avuto difficoltà ad arrestare l'anziana madre del Fiumarelli; il Fiumarelli cercava di offrire come regalo una batteria di pentole a ciascun militare ricevendole in cambio un netto rifiuto; a questo punto, il Fiumarelli cercava un chiarimento con i superiori del [OSCURATO:PERSONA] raccontando al capitano Frassine la vicenda che lo vedeva coinvolto; pochi giorni dopo, il figlio Massimo (Fumarelli), avendo notato il Castiglia e il [OSCURATO:PERSONA] in auto insieme, si avvicinava per chiedere spiegazioni in merito all'accanimento manifestato nei confronti della sua famiglia e veniva aggredito verbalmente dal [OSCURATO:PERSONA] che era anche intenzionato a denunciarlo per oltraggio a pubblico ufficiale.

La sentenza impugnata ha motivato, quindi, ampiamente l'attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], la cui narrazione è ritenuta coerente e 9 (3; lineare, nonché avallata dalle dichiarazioni del figlio, il quale aveva altresì registrato di nascosto una conversazione intervenuta con il Castiglia che gli chiedeva C 30.000 per i finanzieri, valorizzando, tra l'altro, le riferite dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, contattata da [OSCURATO:PERSONA] per una verifica dei documenti, parlò di una discussione in cui il pubblico ufficiale le disse di nutrire sospetti sulla situazione economica dei Fiumarelli: dubbi che, se confermati, avrebbero portato senza difficoltà all'arresto della anziana madre intestataria dell'autorimessa.

Soprattutto, la sentenza impugnata ha citato a supporto intercettazioni da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] condivideva con i suoi interlocutori l'intenzione di vendicarsi nei confronti della famiglia Fiumarelli (con cui aveva trascorsi per ragioni lavorative).

Quanto, poi, alla dedotta non configurabilità del concorso del [OSCURATO:PERSONA] nell'azione del Castiglia, i Giudici di secondo grado hanno desunto l'accordo dalle conversazioni tra i due, dalle quali emerge che l'imputato affermava, tra le altre cose, che i Fiumarelli dovevano essere «mazzolati».

La sentenza ha replicato anche all'osservazione per cui nessun accanimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] poteva inferirsi nella vicenda in oggetto, essendo i controlli dovuti.

In particolare, ha rappresentato come il capitano [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, in servizio presso il Nucleo di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza di Napoli, avesse riferito che l'ordine di servizio lasciava comunque una certa discrezionalità agli operanti, dal momento che le circolari interne sconsigliavano, ma non impedivano, la ripetizione dei controlli in uno stretto lasso temporale a carico dello stesso esercizio commerciale.

D'altronde - ha aggiunto, in modo ineccepibile -, al [OSCURATO:PERSONA] non è stato contestato di aver elevato il legittimamente verbali di infrazione per omesso rilascio di scontrino fiscale, bensì di aver sfruttato la sua potestà funzionale per prospettare alla persona offesa la possibilità di ulteriori e più dannosi controlli.

A fronte, in sintesi, di un'argomentazione articolata, compiuta e coerente, il ricorso ripropone circostanze già ritenute dai Giudici di merito manifestamente infondate, irrilevanti o comunque recessive - senza che possa configurarsi in capo alla Corte d'appello un onere motivazionale su ogni singola deduzione in fatto -, così sollecitando una lettura alternativa del compendio probatorio che non è ammissibile in sede di legittimità.

2.3. Analoghe considerazioni valgono quanto alla vicenda realizzata ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata ha premesso che il Castiglia si era presentato all'autolavaggio del Basile ed aveva preannunciato la possibilità di un controllo della Guardia di Finanza ad opera del suo amico [OSCURATO:PERSONA], controllo effettivamente seguito a distanza di pochi giorni ed all'esito del quale fu elevato verbale di contestazione per mancata emissione di uno scontrino fiscale.

Ha quindi aggiunto: che il Castiglia si recò nuovamente presso l'autolavaggio e riferì alla suocera del Basile che, per non ricevere più controlli, era necessario regalare due penne di marca Montblanc (una per il [OSCURATO:PERSONA] e l'altra per il suo comandante); che, poiché l'acquisto e la consegna delle penne tardava, il Castiglia continuò a fare pressioni affinché il "regalo" venisse fatto al più presto; che il [OSCURATO:PERSONA] effettuò un secondo controllo, elevando un altro verbale di contestazione; che le penne venivano, a quel punto, "regalate".

Come in relazione alla "vicenda Fiumarelli", dunque, i Giudici dell'appello hanno ricostruito la vicenda storica in termini compiuti, non manifestamente illogici né contraddittori: la dimostrazione dell'accordo tra il Castiglia e il [OSCURATO:PERSONA] derivando - pure in questo caso - dalla stretta concatenazione temporale tra minacce e controlli, senza che, nel contesto evidenziato, assuma peso dirimente la circostanza che la seconda penna non sia stata trovata, a seguito di perquisizione, a casa dell'imputato.

D'altra parte, nella pronuncia di primo grado (che, trattandosi di c.d. doppia conforme, forma con quella impugnata un unico corpo motivazionale: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si legge che il Fiumarelli si risolse a rivolgersi ai comandanti di [OSCURATO:PERSONA] anche perché seppe da altri due finanzieri amici che l'imputato era ormai solito comportarsi in quel modo, in uno con la precisazione che tali militari fecero specifico riferimento alla vicenda del Basile, sicché tale dato rappresenta un ulteriore riscontro al modus operandi del pubblico ufficiale, oltre a destituire di fondamento le eccezioni difensive sul carattere meramente congetturale della motivazione della sentenza impugnata.

2.4. Così ricostruiti i fatti - con motivazione, lo si ripete, esente da vizi - corretta ne appare altresì la qualificazione giuridica in termini di concussione (art. 317 cod. pen.) della quale ricorrono nelle vicende contestate - analoghe, dal punto di vista dello svolgimento fenomenologico - gli elementi costituivi.

Per un verso, infatti, il ruolo attivo dell'imputato - che, sulla base della lettura dei fatti operata nelle sentenze, risulta essersi avvalso quale sua longa manus del Castiglia - esclude sia configurabile, come invece eccepito nel secondo motivo di ricorso, il delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.) nella formulazione, ad oggi vigente, del 2019 (come anche in quella del testo appena approvato in via definitiva ma non ancora pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]).

Per altro verso, e con specifico riguardo alla "vicenda Fiumarelli" (cui si riferisce in via esclusiva il quarto motivo di ricorso), nemmeno è possibile ipotizzare, in luogo della concussione, il delitto di induzione indebita (art. 319- 11 quater cod. pen.).

Proprio facendo applicazione del distinguo indicato nel ricorso (de damno vitando/de lucro captando) risulta, infatti, che il Fiumarelli - al di là delle motivazioni a questi congetturalmente ascritte dal ricorrente, non recepite in sentenza perché, a fronte di un solido compendio probatorio, ritenute motivatamente inesistenti o irrilevanti - aveva tentato un accordo con i militari della Guardia di Finanza, cui offrì una batteria di pentole, appunto allo scopo di evitare di patire un danno e perché costrettovi dalla concreta minaccia dell'imputato, che si era spinto a prospettare la chiusura dell'attività economica.

Tale circostanza, incidentalmente, depone altresì per la consumazione della concussione anche in rapporto al capo A) (piuttosto che per la sua configurabilità in forma tentata).

Premesso, infatti, che qui - a differenza che nel capo D), dove risulta la dazione delle penne richieste dal militare (senza che rilevi in alcun modo la mancata prova della promessa del Basile) - la concussione si configura per effetto della mera "promessa" di danaro, privo di fondamento è il rilievo difensivo sulla configurabilità di una "riserva mentale" in capo ad [OSCURATO:PERSONA].

Questi, infatti, lungi dal proporsi di non adempiere, cercò un accomodamento con i militari della Guardia di Finanza, offrendo loro la suddetta batteria di pentole e disattendendo peraltro, come si legge nella sentenza di primo grado, il suggerimento del figlio Massimo che era dell'idea di denunciare subito l'accaduto alle autorità, ad ulteriore testimonianza della serietà del suo intento (in seguito abbandonato).

3. Infondato è il sesto motivo di ricorso, l'aumento per la continuazione con il secondo episodio di concussione essendo stato espressamente giustificato alla luce dei suoi aspetti di «inquietante gravità», in base ad una valutazione che, poiché in fatto, trascende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 04/12/2023 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'[OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di concussione (art. 317 cod. pen.) di cui ai capi A) e D). cp( Quanto al capo A), all'imputato è stato ascritto di aver costretto - abusando della sua qualità e dei poteri, in concorso, rispettivamente, con altri militari della Guardia di Finanza in servizio presso la Compagnia di Portici e con [OSCURATO:PERSONA], soggetto che veicolava le richieste dei predetti militari - [OSCURATO:PERSONA] a promettere indebitamente una non meglio precisata somma di denaro o altra utilità quale "regalo". Nello specifico, nel corso di una serie di accessi finalizzati ad eseguire controlli strumentali presso le attività commerciali esistenti sul territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA], i militari avevano redatto verbali per mancata emissione di documento fiscale nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]", attività riconducibile alla famiglia Fiumarelli, e il [OSCURATO:PERSONA], all'esito del controllo, così si esprimeva all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA]: «Mo', vediamo un po' cosa si può fare». Gli accessi erano preceduti e seguiti dalle visite di [OSCURATO:PERSONA] che annunciava i controlli e successivamente spiegava che, attraverso la corresponsione di una somma di denaro pari ad euro 30.000, sarebbe stato possibile scongiurare ulteriori controlli e il rischio concreto di una chiusura dell'attività, giungendo a prospettare che, diversamente, militari sarebbero tornati a «fargli male». In un'occasione, il Castiglia diceva ad [OSCURATO:PERSONA]: «ci vuole il cacio sui maccheroni». Quanto al capo D), l'imputato - abusando della sua qualità e dei poteri di militare della Guarda di Finanza, e sempre in concorso con [OSCURATO:PERSONA], soggetto che ne veicolava le richieste - costringeva [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'attività di autolavaggio, a consegnare al Castiglia due penne stilografiche Montblanc del valore di 580 € ciascuna, destinate al [OSCURATO:PERSONA]. La consegna delle penne era proposta e sollecitata più riprese dal Castiglia dopo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito due controlli presso l'attività del Basile, redigendo dei verbali per mancata emissione di documenti fiscali. Nello specifico, il Castiglia dichiarava al Basile che la consegna delle penne era necessaria per «stare tranquillo» e non subire ulteriori controlli. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi di ricorso. 2.1. Violazione degli artt. 266 ss. cod. proc. pen., nonché in relazione all'art.530 cod. proc. pen. L'imputato aveva eccepito davanti alla Corte d'appello l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte mediante captatore informatico in fase d'indagini, perché riguardanti reati diversi da quelli di criminalità organizzata e perché le disposizioni che avrebbero consentito l'uso dello strumento in relazione al delitto di concussione trovavano applicazione per i procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020: laddove il procedimento in esame è stato iscritto nell'anno 2019 e i decreti sono stati emessi in epoca anteriore al 31 agosto 2020, sicché non potevano avere durata superiore a quaranta giorni. Non trovando applicazione le disposizioni introdotte con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 e valendo invece l'insegnamento di Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905, al trojan si sarebbe potuto fare ricorso soltanto in relazione ai delitti di criminalità organizzata. 2.2. Errata applicazione dell'art. 317 cod. pen. e riconducibilità del fatto all'art. 346-bis cod. pen., nonché vizio della motivazione. Quanto all'episodio del capo A) d'imputazione, la sentenza ha riprodotto le motivazioni del Giudice di primo grado, senza rispondere alle deduzioni difensive e sulla base delle intercettazioni, delle dichiarazioni delle persone offese e dell'argomento logico per cui le richieste concussive del Castiglia, mediatore della presunta relazione costrittiva illecita, avevano preceduto e seguito di alcuni giorni l'ispezione del [OSCURATO:PERSONA], dal rapporto confidenziale e di lunga data tra i due essendosi desunto che il secondo fosse concorrente morale nella condotta del primo. Tuttavia, dalle intercettazioni non si desume l'esistenza di un pactum sceleris tra [OSCURATO:PERSONA] - il quale non usava filtri nell'esprimersi - e il Castiglia. Questi avrebbe dunque agito autonomamente, approfittando delle condizioni relazionali e personologiche del [OSCURATO:PERSONA] (dalle conversazioni emergeva soltanto l'astio reciproco tra il Fiumarelli ed il [OSCURATO:PERSONA] il quale, un tempo dipendente della famiglia Fiumarelli e poi licenziato, si compiaceva delle sventure di tale famiglia, connesse agli accertamenti della Guardia di Finanza). Le dichiarazioni delle persone offese sono state ritenute credibili nonostante la loro poca verosimiglianza (il Fiumarelli aveva riferito di aver proposto all'intermediario Castiglia di eludere il pagamento dei C 30.000, offrendo in regalo a ciascuno dei finanzieri una batteria di pentole). Peraltro, gli accessi presso l'autorimessa del Fiumarelli erano legittimi, in quanto programmati dal Comando attraverso circolari ed ordini di servizio concernenti vari esercizi commerciali, comprese le autorimesse, tra le quali era specificamente indicata "[OSCURATO:SOCIETA]." di Coppola. A ciò si aggiunga che, per recarsi in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva necessità di essere autorizzato dal comandante, trattandosi di area territoriale di non diretta pertinenza del comando di Portici. Anche la frase rivolta al Fiunnarelli «Mo' vediamo cosa possiamo fare», pronunciata dopo un controllo a carico di un cliente che aveva parcheggiato la sua autovettura, e all'esito del quale era elevato verbale di contravvenzione (non essendo stato rilasciato scontrino fiscale), è assolutamente priva di evidenza dimostrativa ed anzi bonaria, potendo essere letta come una risposta ad una richiesta di comprensione. Inoltre, era emerso come il figlio di [OSCURATO:PERSONA] non fosse regolarmente assunto: ciò nonostante, il [OSCURATO:PERSONA] non elevò alcuna contestazione (la circostanza avrebbe ben potuto costituire oggetto del sinallagma), a dimostrazione del fatto che il ricorrente non intendeva esercitare alcuna intimidazione. Tali elementi, in uno con i rapporti tra il Castiglia e il [OSCURATO:PERSONA], rendono verosimile che il primo avesse realizzato autonomamente la condotta. A ciò si aggiunga che nella sentenza di primo grado si trova affermato che il Fiumarelli, messo in allarme, chiese al Castiglia un incontro con il [OSCURATO:PERSONA]: la ricerca del contatto evidenzia la complessiva illiceità del contesto in esame (Fiumarelli, anziché fare opposizione alla multa e denunciare il Castiglia, cercò un contatto indebito personale con il pubblico ufficiale). Risulta poi provato uno scontro tra [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Umberto) il quale, pur essendo all'oscuro delle richieste avanzate dal Castiglia e solo in ragione degli accessi - affatto leciti - da parte del [OSCURATO:PERSONA], minacciò quest'ultimo. Neanche di tali decisive prove la motivazione della sentenza impugnata dà atto. Inoltre, in seguito alla tempestiva denuncia/segnalazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di tale increscioso episodio, [OSCURATO:PERSONA] tentò di bloccare l'iniziativa del [OSCURATO:PERSONA], e proprio in tale contesto si era inserito l'accesso presso il Comando ed il colloquio con la [OSCURATO:PERSONA], dalla stessa registrato. Di tale contesto non v'è però traccia nella motivazione che, d'altronde, non si è chiesta quale interesse avrebbe avuto il [OSCURATO:PERSONA] a denunciare il Fiumarelli se fosse stato vero che stava trattando per ottenere il versamento di una tangente. In ogni caso, la gravità dei comportamenti di [OSCURATO:PERSONA], che minacciò il [OSCURATO:PERSONA] soltanto perché aveva posto in essere accertamenti del tutto legittimi, non rivelano timore, bensì la totale mancanza di fiducia nel sistema e l'inclinazione a farsi, per contro, giustizia da sé. Si consideri, per un verso, che il [OSCURATO:PERSONA] fu denunciato per calunnia, dalla cui accusa è stato assolto; per altro verso, che, nei colloqui con il Castiglia, [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato preoccupazioni per l'episodio che aveva coinvolto il figlio Massimo, sicché è plausibile che avesse un preciso interesse difendere il figlio neutralizzando la denuncia presentata dall'ufficiale della Guardia di Finanza. Le denunce per calunnia e poi per concussione rappresentarono, cioè, elementi strumentali di difesa a vantaggio del figlio, la cui considerazione è stata del tutto pretermessa dalla sentenza impugnata. Quanto, infine, all'argomento logico legato alla collocazione temporale delle richieste estorsive del Castiglia, esso si basa su un ragionamento meramente inferenziale.Come risulta dalla programmazione riguardante i controlli, la comunicazione del luogo di intervento era stata operata, infatti, la stessa mattina del servizio, sicché il [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere a conoscenza di quale sarebbe stato il luogo del proprio accesso e mai avrebbe potuto, quindi, comunicarlo al Castiglia. La frase per cui «Sui maccheroni ci vuole il cacio», enfatizzata nella motivazione, non dimostra il concorso del [OSCURATO:PERSONA], mentre dal quadro ricostruttivo non emerge mai l'adesione del pubblico ufficiale alle richieste indebite formulate dal Castiglia, che spese il nome e la funzione del pubblico ufficiale a sostegno delle proprie richieste. D'altronde il Castiglia, condannato in sede separata con rito abbreviato, ha sempre affermato l'assoluta estraneità del [OSCURATO:PERSONA] ai fatti contestati e la condotta del [OSCURATO:PERSONA] appare del tutto neutra e pienamente rientrante nell'alveo dei doveri di ufficio. In tale contesto di livore e disinvoltura, ben maggiori avrebbero dovuto essere i riscontri laddove ci fosse stato un accordo illecito e quindi un metus per interposta persona. Per contro, è stata ignorata una serie di decisivi elementi a discarico (l'assoluta correttezza nei comportamenti di [OSCURATO:PERSONA]; la mancanza di prova del pactum sceleris; i tentativi di abboccamento del Fiumarelli, l'aggressione dell'imputato ad opera di [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva affermato di essere inconsapevole della richiesta dei € 30.000 rivolta da Castiglia al padre; la correttezza dei controlli effettuati; la verosimiglianza della ricostruzione alternativa; la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si recò presso l'autorimessa due volte non di propria iniziativa, ma perché inviatovi per controlli dal proprio Comandante). 2.3. Errata applicazione della fattispecie di concussione in rapporto al capo D); vizio di motivazione; travisamento della prova. Anche in relazione all'episodio del capo D), la sentenza risulta immotivata e costruisce una prova logica su un'altra prova logica, relativa alla vicenda Fiumarelli, attribuendo al caso Basile caratteristiche ad essa sovrapponibili. Tuttavia, nella motivazione si è sottolineata la coincidenza temporale tra i controlli effettuati e le richieste indebite del Castiglia, nonché l'assenza di ulteriori controlli in seguito alla dazione delle penne, ma non si prova in alcun modo il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA]. Lo schema motivazionale è ancora più inadeguato nella vicenda Basile, per la quale difettano le connotazioni intersoggettive della vicenda Fiumarelli e dalla quale si desume una condotta riconducibile al solo privato. Il fatto che dopo la dazione delle penne non fossero stati esperiti altri controlli dalla Finanza presso l'impresa dipende dal fatto che si avviò l'indagine nei confronti dell'imputato.I controlli a suo tempo svolti dal [OSCURATO:PERSONA] erano illegittimi e manifestazione di accanimento. La millanteria riguardante la consegna della penna anche al Comandante è circostanza che non si evince dagli atti. Significativo è che, nonostante il ricorso ad una modalità captativa massimamente intrusiva qual è il Trojan, manchi qualunque riscontro di un coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA]. Ancora, una penna è stata trovata presso la dimora del Castiglia, mentre analogo riscontro non si è avuto a seguito della perquisizione presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] (che, se avesse voluto rivenderla, avrebbe chiesto denaro, sicché è lecito ritenere che avrebbe tenuto l'oggetto presso di sé). Infine, trarre dall'identità di schema criminoso la prova del coinvolgimento del pubblico ufficiale rappresenta una forzatura argomentativa, potendosi alternativamente sostenere, del pari, che fosse stato il Castiglia a perpetrare il suo disegno criminoso spendendo il nome e la funzione del pubblico ufficiale. 2.4. Errata applicazione dell'art. 317 cod. pen. in relazione ai capi A) e D) e vizio di motivazione rispetto alla riqualificazione del fatto come induzione indebita. In alternativa, e premesso che, in base a Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, Rv. 258474, il discrimen tra concussione e induzione indebita è dato dalla dicotomia "de damno vitando/de lucro cessando", si sarebbe dovuto considerare che sia il Fiumarelli sia il Basile non subirono alcuna pressione da parte dell'imputato né manifestarono alcun metus verso il pubblico ufficiale. Piuttosto, a fronte delle irregolarità effettivamente riscontrate, essi avrebbero perseguito il vantaggio di evitare futuri controlli - affatto legittimi e disposti con ordini di servizio - e conseguenti sanzioni. In entrambi i casi, il reato si configurerebbe, comunque, in forma tentata: nel capo A), in quanto il Fiumarelli, pur avendo cercato un abboccamento e proposto il pagamento di una batteria di pentole per ciascun militare, segnalò la richiesta del Castiglia durante il colloquio con la [OSCURATO:PERSONA], manifestando pertanto una chiara riserva mentale; nel capo D) perché mancherebbe, a monte, la prova della promessa del Basile. Sarebbe, poi, incomprensibile il passaggio della sentenza della Corte di appello in cui si ritiene che, pur a fronte di un vantaggio indebito, laddove sia prospettato un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, il beneficio ne risulterebbe assorbito, dal momento che, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna sproporzione, ma un vantaggio per tutti. 2.5. Errata applicazione della legge penale e difetto di motivazione quanto alla configurazione della concussione come consumata.In ulteriore subordine, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentata concussione dal momento che difettava il metus (si pensi al tentativo di trattare con il Castiglia, alla controproposta della batteria di pentole, all'atteggiamento aggressivo di [OSCURATO:PERSONA] ecc.); inoltre, [OSCURATO:PERSONA] non ha mai accettato la proposta e quindi non si è mai determinato ad esprimere un consenso. 2.6. Violazione della legge penale sostanziale quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello, pur applicando, quale pena base, l'editto minimo della concussione e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ha contraddittoriamente disposto per la continuazione un aumento di un anno e quattro mesi di reclusione, eccessivo e non motivato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, sull'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico, è infondato. 1.1. L'art. 6 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 disponeva che nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 cod. proc. pen., si applicassero le disposizioni di cui all'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, con I. 12 luglio 1991, n. 203, aggiungendo, al comma 2, come l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. non potesse essere eseguita mediante l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile quando non vi fosse motivo di ritenere che vi si stia svolgendo l'attività criminosa. La I. 3/2019 cit. ha abrogato il comma 2 del citato art. 6, consentendo quindi sempre l'uso del trojan per il delitti contro la [OSCURATO:PERSONA] con pena massima superiore ad anni cinque. E tale parte della I. n. 3/2019 è entrata in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione della legge, avvenuta il 16 gennaio 2019, e quindi alla data del 31 gennaio 2019 (a differenza di altre disposizioni, la cui entrata in vigore è stata differita dalla disciplina transitoria al 10 gennaio 2020). 1.2. Siffatta lettura ha trovato conforto in Sez. U. civ. n. 741 del 15/01/2020, Rv. 656792, le quali hanno statuito che «nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un procedimento penale, anteriormente al 1 gennaio 2020, con captatore informatico (cd. trojan horse) su dispositivo mobile nella vigenza ed in 7 u-r, conformità della disciplina introdotta dall'art. 6 del d.lgs. n. 216 del 2017 (che ha parzialmente esteso ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, la disciplina delle intercettazioni prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, conv., con modif., dalla I. n. 203 del 1991 ed integrato con d.l. n. 306 del 1992, conv., con modif., dalla I. n. 356 del 1992) e dall'art. 1, comma 3, della I. n. 3 del 2019 (la quale, abrogando il comma 2 dell'art. 6 del citato d.lgs. n. 216 del 2017, ha eliminato la restrizione dell'uso del captatore informatico nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., così consentendo l'intercettazione in tali luoghi anche se non vi è motivo di ritenere che vi si stia svolgendo attività criminosa), atteso che la prima di tali norme, non rientrando tra quelle per le quali l'art. 9 del medesimo d.lgs. n. 216 del 2017 ha disposto il differimento dell'entrata in vigore, è efficace dal 26 gennaio 2018, mentre la seconda (a differenza di altre disposizioni della medesima legge per le quali il legislatore ha differito l'entrata in vigore al 1° gennaio 2020) è efficace dal decimoquinto giorno dalla pubblicazione della legge sulla [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 16 gennaio 2019». Sulla scia di tale pronuncia si è anche di recente espressa la giurisprudenza di legittimità penale (Sez. 6 , n. 9158 del 30/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286117). 1.3. Essendo stati i reati del capo A) «commessi in data 08/10/2019 e 06/11/2019 e in altre date immediatamente antecedenti e successive a quelle indicate» e quelli del capo D) «in una pluralità di occasioni nell'anno 2019» - senza che ne sia stata peraltro eccepita dal ricorrente la realizzazione nel gennaio del 2019 -, ne consegue l'utilizzabilità delle intercettazioni compiute mediante captatore informatico nel procedimento in oggetto. 2. I motivi che vanno dal secondo al quinto deducono un'asserita illogicità motivazionale/travisamento prova, revocando in dubbio, in conseguenza, la qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi A) e D) come concussione (consumata). Essi saranno, dunque, trattati in modo congiunto, ricordando in premessa che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare 8 o9k la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). 2.2. Tali condizioni non sono soddisfatte dal ricorso che, peraltro, non si confronta adeguatamente con le motivazioni della sentenza di appello. Quanto alla vicenda Fiunnarelli (capo A), i Giudici di secondo grado hanno, infatti, ritenuto accertato come, a partire dall'ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA], agendo quale intermediario del [OSCURATO:PERSONA], formulasse illecite richieste, specificando, in particolare che: ai primi di ottobre 2019, il Castiglia preannunciava al Fiumarelli l'imminente controllo della Guardia di Finanza guidata dal [OSCURATO:PERSONA], avvertendolo che questo aveva intenzione "di fargli male"; dopo pochi giorni seguiva il controllo in oggetto, conclusosi con la contestazione di mancata emissione di uno scontrino fiscale e richiesta di esibire la documentazione accompagnata dalla frase «vediamo cosa possiamo fare»; il Castiglia, con sempre maggiore frequenza, si recava presso l'autorimessa preannunciando altri controlli che, in effetti, venivano poi realmente svolti; all'esito di un'ispezione era elevato verbale di contestazione per omessa emissione di scontrino fiscale a fronte del corrispettivo del valore di un euro; il Castiglia tornava, quindi, presso l'autorimessa del Fiumarelli, pronunciando la frase del "calcio sui maccheroni" riportata a proposito della contestazione e avvertendolo che, se non avesse pagato, sarebbero tornati a «fargli del male» con un terzo controllo e l'avrebbero portato alla chiusura dell'esercizio commerciale; il [OSCURATO:PERSONA], accompagnato da una collega, si recava presso l'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dei locali adibiti ad autorimessa e, nel chiedere informazioni sull'attività e sulla situazione economica di diversi immobili, riferiva che non avrebbe avuto difficoltà ad arrestare l'anziana madre del Fiumarelli; il Fiumarelli cercava di offrire come regalo una batteria di pentole a ciascun militare ricevendole in cambio un netto rifiuto; a questo punto, il Fiumarelli cercava un chiarimento con i superiori del [OSCURATO:PERSONA] raccontando al capitano Frassine la vicenda che lo vedeva coinvolto; pochi giorni dopo, il figlio Massimo (Fumarelli), avendo notato il Castiglia e il [OSCURATO:PERSONA] in auto insieme, si avvicinava per chiedere spiegazioni in merito all'accanimento manifestato nei confronti della sua famiglia e veniva aggredito verbalmente dal [OSCURATO:PERSONA] che era anche intenzionato a denunciarlo per oltraggio a pubblico ufficiale. La sentenza impugnata ha motivato, quindi, ampiamente l'attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], la cui narrazione è ritenuta coerente e 9 (3; lineare, nonché avallata dalle dichiarazioni del figlio, il quale aveva altresì registrato di nascosto una conversazione intervenuta con il Castiglia che gli chiedeva C 30.000 per i finanzieri, valorizzando, tra l'altro, le riferite dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, contattata da [OSCURATO:PERSONA] per una verifica dei documenti, parlò di una discussione in cui il pubblico ufficiale le disse di nutrire sospetti sulla situazione economica dei Fiumarelli: dubbi che, se confermati, avrebbero portato senza difficoltà all'arresto della anziana madre intestataria dell'autorimessa. Soprattutto, la sentenza impugnata ha citato a supporto intercettazioni da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] condivideva con i suoi interlocutori l'intenzione di vendicarsi nei confronti della famiglia Fiumarelli (con cui aveva trascorsi per ragioni lavorative). Quanto, poi, alla dedotta non configurabilità del concorso del [OSCURATO:PERSONA] nell'azione del Castiglia, i Giudici di secondo grado hanno desunto l'accordo dalle conversazioni tra i due, dalle quali emerge che l'imputato affermava, tra le altre cose, che i Fiumarelli dovevano essere «mazzolati». La sentenza ha replicato anche all'osservazione per cui nessun accanimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] poteva inferirsi nella vicenda in oggetto, essendo i controlli dovuti. In particolare, ha rappresentato come il capitano [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, in servizio presso il Nucleo di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza di Napoli, avesse riferito che l'ordine di servizio lasciava comunque una certa discrezionalità agli operanti, dal momento che le circolari interne sconsigliavano, ma non impedivano, la ripetizione dei controlli in uno stretto lasso temporale a carico dello stesso esercizio commerciale. D'altronde - ha aggiunto, in modo ineccepibile -, al [OSCURATO:PERSONA] non è stato contestato di aver elevato il legittimamente verbali di infrazione per omesso rilascio di scontrino fiscale, bensì di aver sfruttato la sua potestà funzionale per prospettare alla persona offesa la possibilità di ulteriori e più dannosi controlli. A fronte, in sintesi, di un'argomentazione articolata, compiuta e coerente, il ricorso ripropone circostanze già ritenute dai Giudici di merito manifestamente infondate, irrilevanti o comunque recessive - senza che possa configurarsi in capo alla Corte d'appello un onere motivazionale su ogni singola deduzione in fatto -, così sollecitando una lettura alternativa del compendio probatorio che non è ammissibile in sede di legittimità. 2.3. Analoghe considerazioni valgono quanto alla vicenda realizzata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata ha premesso che il Castiglia si era presentato all'autolavaggio del Basile ed aveva preannunciato la possibilità di un controllo della Guardia di Finanza ad opera del suo amico [OSCURATO:PERSONA], controllo effettivamente seguito a distanza di pochi giorni ed all'esito del quale fu elevato verbale di contestazione per mancata emissione di uno scontrino fiscale. Ha quindi aggiunto: che il Castiglia si recò nuovamente presso l'autolavaggio e riferì alla suocera del Basile che, per non ricevere più controlli, era necessario regalare due penne di marca Montblanc (una per il [OSCURATO:PERSONA] e l'altra per il suo comandante); che, poiché l'acquisto e la consegna delle penne tardava, il Castiglia continuò a fare pressioni affinché il "regalo" venisse fatto al più presto; che il [OSCURATO:PERSONA] effettuò un secondo controllo, elevando un altro verbale di contestazione; che le penne venivano, a quel punto, "regalate". Come in relazione alla "vicenda Fiumarelli", dunque, i Giudici dell'appello hanno ricostruito la vicenda storica in termini compiuti, non manifestamente illogici né contraddittori: la dimostrazione dell'accordo tra il Castiglia e il [OSCURATO:PERSONA] derivando - pure in questo caso - dalla stretta concatenazione temporale tra minacce e controlli, senza che, nel contesto evidenziato, assuma peso dirimente la circostanza che la seconda penna non sia stata trovata, a seguito di perquisizione, a casa dell'imputato. D'altra parte, nella pronuncia di primo grado (che, trattandosi di c.d. doppia conforme, forma con quella impugnata un unico corpo motivazionale: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si legge che il Fiumarelli si risolse a rivolgersi ai comandanti di [OSCURATO:PERSONA] anche perché seppe da altri due finanzieri amici che l'imputato era ormai solito comportarsi in quel modo, in uno con la precisazione che tali militari fecero specifico riferimento alla vicenda del Basile, sicché tale dato rappresenta un ulteriore riscontro al modus operandi del pubblico ufficiale, oltre a destituire di fondamento le eccezioni difensive sul carattere meramente congetturale della motivazione della sentenza impugnata. 2.4. Così ricostruiti i fatti - con motivazione, lo si ripete, esente da vizi - corretta ne appare altresì la qualificazione giuridica in termini di concussione (art. 317 cod. pen.) della quale ricorrono nelle vicende contestate - analoghe, dal punto di vista dello svolgimento fenomenologico - gli elementi costituivi. Per un verso, infatti, il ruolo attivo dell'imputato - che, sulla base della lettura dei fatti operata nelle sentenze, risulta essersi avvalso quale sua longa manus del Castiglia - esclude sia configurabile, come invece eccepito nel secondo motivo di ricorso, il delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.) nella formulazione, ad oggi vigente, del 2019 (come anche in quella del testo appena approvato in via definitiva ma non ancora pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]). Per altro verso, e con specifico riguardo alla "vicenda Fiumarelli" (cui si riferisce in via esclusiva il quarto motivo di ricorso), nemmeno è possibile ipotizzare, in luogo della concussione, il delitto di induzione indebita (art. 319- 11 quater cod. pen.). Proprio facendo applicazione del distinguo indicato nel ricorso (de damno vitando/de lucro captando) risulta, infatti, che il Fiumarelli - al di là delle motivazioni a questi congetturalmente ascritte dal ricorrente, non recepite in sentenza perché, a fronte di un solido compendio probatorio, ritenute motivatamente inesistenti o irrilevanti - aveva tentato un accordo con i militari della Guardia di Finanza, cui offrì una batteria di pentole, appunto allo scopo di evitare di patire un danno e perché costrettovi dalla concreta minaccia dell'imputato, che si era spinto a prospettare la chiusura dell'attività economica. Tale circostanza, incidentalmente, depone altresì per la consumazione della concussione anche in rapporto al capo A) (piuttosto che per la sua configurabilità in forma tentata). Premesso, infatti, che qui - a differenza che nel capo D), dove risulta la dazione delle penne richieste dal militare (senza che rilevi in alcun modo la mancata prova della promessa del Basile) - la concussione si configura per effetto della mera "promessa" di danaro, privo di fondamento è il rilievo difensivo sulla configurabilità di una "riserva mentale" in capo ad [OSCURATO:PERSONA]. Questi, infatti, lungi dal proporsi di non adempiere, cercò un accomodamento con i militari della Guardia di Finanza, offrendo loro la suddetta batteria di pentole e disattendendo peraltro, come si legge nella sentenza di primo grado, il suggerimento del figlio Massimo che era dell'idea di denunciare subito l'accaduto alle autorità, ad ulteriore testimonianza della serietà del suo intento (in seguito abbandonato). 3. Infondato è il sesto motivo di ricorso, l'aumento per la continuazione con il secondo episodio di concussione essendo stato espressamente giustificato alla luce dei suoi aspetti di «inquietante gravità», in base ad una valutazione che, poiché in fatto, trascende
Sentenza Cassazione n. 33017/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris