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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 26998/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15539-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA] del danno R.G.N. 15539/2020 Cron.

Rep.

Ud. 19/04/2023 CC unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente - avverso la sentenza non definitiva n.38/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 31/01/2019 R.G.N. 360/2018; avverso la sentenza definitiva n.67/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 18/02/2020 R.G.N. 360/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che:

1. con la sentenza non definitiva n. 38/0219 in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza del Tribunale della medesima sede (la quale aveva dichiarato la nullità della sanzione disciplinare impugnata dalla lavoratrice, ma aveva respinto sia le sue ulteriori domande che la domanda riconvenzionale della convenuta CEI [OSCURATO:PERSONA] p.a.), ha dichiarato che la Suriani era stata adibita a mansioni dequalificanti e per l’effetto ha condannato l’appellata ad affidare all’appellante mansioni equivalenti al suo inquadramento professionale, nonché a risarcirle il danno patrimoniale da demansionamento, nella misura di € 29.280,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data della stessa decisione d’appello; ed ha disposto con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio, riservando il regolamento delle spese al definitivo.

2. con l’ulteriore sentenza definitiva n. 67/2020, in data 18.2.20 (notificata il 24.2.20), pure sopra indicata, la Corte d’appello di Torino ha condannato la società datrice al pagamento, in favore della lavoratrice a titolo risarcitorio per danno biologico, della somma di € 11.196,03 e alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, in misura dei ¾, compensato il quarto residuo;

3. avverso entrambe tal i decision i la CEI [OSCURATO:PERSONA] p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi;

4. ha resistito l’intimata con controricorso; CONSIDERATO che:

1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale uno dei difensori della ricorrente, con nota trasmessa via pec in data 13.12.2022, ha evidenziato, in attuazione di convenzioni inter partes, come da verbale di conciliazione in R.G.L. 6060/20222-Tribunale di Torino, “la generale cessazione della materia del contendere, in ragione di accordi sopravvenuti in corso di causa connessa ed a valenza estensiva, richiedendo quindi la relativa delibazione della Suprema Corte”;

2. rileva, allora, il Collegio che non si è in presenza di una rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c.

Come ben risulta, infatti, dal verbale di conciliazione giudiziale in data 30.11.2022 innanzi al Tribunale di Torino nel corso di altro procedimento fra le medesime parti, queste ultime hanno raggiunto un complessivo accordo di natura transattiva alle condizioni in dettaglio specificate alle pagg. 4-5 del citato verbale, in ordine a tutte le controversie tra loro pendenti, facendo anche esplicito riferimento al giudizio di legittimità che qui ci occupa (cfr. in particolare punto 1) delle premesse alla pag. 1 di tale verbale).

Inoltre, al punto e) delle condizioni è stato specificato che: “In relazione ai giudizi pendenti avanti la Suprema Corte, di cui in premessa, le parti reciprocamente si impegnano a dare atto dell’intervenuta conciliazione, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, evidenziando al contempo la cessata materia del contendere”;

3. occorre, perciò, concludere che, avendo le parti perso interesse alla definizione di questo giudizio di legittimità, in virtù di tali accordi, sia effettivamente sopravvenuta la cessazione della materia del contendere;

4. quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, osserva il Collegio che le parti nel ridetto verbale di conciliazione non ne hanno previsto la compensazione, né alcuna di esse ha qui avanzato una richiesta in tal senso, essendosi le stesse piuttosto riservate “di valutare, però se e quando necessario, le eventuali statuizioni della Suprema Corte in punto spese legali” (cfr. punto g) del ridetto verbale); tenendo conto, perciò, del principio di causalità-soccombenza in punto di spese processuali, le spese di questo giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente, la quale vi ha dato causa con un ricorso per cassazione, che attualmente non chiede sia deciso;

5. non sussistono, invece, le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15539-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA] del danno R.G.N. 15539/2020 Cron. Rep. Ud. 19/04/2023 CC unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente - avverso la sentenza non definitiva n.38/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 31/01/2019 R.G.N. 360/2018; avverso la sentenza definitiva n.67/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 18/02/2020 R.G.N. 360/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: 1. con la sentenza non definitiva n. 38/0219 in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza del Tribunale della medesima sede (la quale aveva dichiarato la nullità della sanzione disciplinare impugnata dalla lavoratrice, ma aveva respinto sia le sue ulteriori domande che la domanda riconvenzionale della convenuta CEI [OSCURATO:PERSONA] p.a.), ha dichiarato che la Suriani era stata adibita a mansioni dequalificanti e per l’effetto ha condannato l’appellata ad affidare all’appellante mansioni equivalenti al suo inquadramento professionale, nonché a risarcirle il danno patrimoniale da demansionamento, nella misura di € 29.280,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data della stessa decisione d’appello; ed ha disposto con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio, riservando il regolamento delle spese al definitivo. 2. con l’ulteriore sentenza definitiva n. 67/2020, in data 18.2.20 (notificata il 24.2.20), pure sopra indicata, la Corte d’appello di Torino ha condannato la società datrice al pagamento, in favore della lavoratrice a titolo risarcitorio per danno biologico, della somma di € 11.196,03 e alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, in misura dei ¾, compensato il quarto residuo; 3. avverso entrambe tal i decision i la CEI [OSCURATO:PERSONA] p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; 4. ha resistito l’intimata con controricorso; CONSIDERATO che: 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale uno dei difensori della ricorrente, con nota trasmessa via pec in data 13.12.2022, ha evidenziato, in attuazione di convenzioni inter partes, come da verbale di conciliazione in R.G.L. 6060/20222-Tribunale di Torino, “la generale cessazione della materia del contendere, in ragione di accordi sopravvenuti in corso di causa connessa ed a valenza estensiva, richiedendo quindi la relativa delibazione della Suprema Corte”; 2. rileva, allora, il Collegio che non si è in presenza di una rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. Come ben risulta, infatti, dal verbale di conciliazione giudiziale in data 30.11.2022 innanzi al Tribunale di Torino nel corso di altro procedimento fra le medesime parti, queste ultime hanno raggiunto un complessivo accordo di natura transattiva alle condizioni in dettaglio specificate alle pagg. 4-5 del citato verbale, in ordine a tutte le controversie tra loro pendenti, facendo anche esplicito riferimento al giudizio di legittimità che qui ci occupa (cfr. in particolare punto 1) delle premesse alla pag. 1 di tale verbale). Inoltre, al punto e) delle condizioni è stato specificato che: “In relazione ai giudizi pendenti avanti la Suprema Corte, di cui in premessa, le parti reciprocamente si impegnano a dare atto dell’intervenuta conciliazione, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, evidenziando al contempo la cessata materia del contendere”; 3. occorre, perciò, concludere che, avendo le parti perso interesse alla definizione di questo giudizio di legittimità, in virtù di tali accordi, sia effettivamente sopravvenuta la cessazione della materia del contendere; 4. quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, osserva il Collegio che le parti nel ridetto verbale di conciliazione non ne hanno previsto la compensazione, né alcuna di esse ha qui avanzato una richiesta in tal senso, essendosi le stesse piuttosto riservate “di valutare, però se e quando necessario, le eventuali statuizioni della Suprema Corte in punto spese legali” (cfr. punto g) del ridetto verbale); tenendo conto, perciò, del principio di causalità-soccombenza in punto di spese processuali, le spese di questo giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente, la quale vi ha dato causa con un ricorso per cassazione, che attualmente non chiede sia deciso; 5. non sussistono, invece, le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €
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