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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09745/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Caltanissetta del 7/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Mariella de Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda processuale può essere così sintetizzata.

Con ordinanza depositata in data 8/5/2018, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere dall'il. giugno 2015 al 15 luglio 2015 ed agli arresti domiciliari dal 16 luglio 2015 all'il aprile 2016 nell'ambito di procedimento penale per il reato di estorsione aggravata dall'art. 7 legge 12 luglio 1991, n 203, dal quale era stato poi prosciolto in sede di udienza preliminare.

Avverso la suddetta ordinanza il richiedente proponeva ricorso per Cassazione, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 314, cod. proc. pen., giacché la Corte territoriale aveva ritenuto, a suo avviso erroneamente, e quindi illegittimamente, che l2 aveva contribuito a determinare l'errore dell'autorità giudiziaria in sede cautelare, senza specificare nel dettaglio a quali specifici comportamenti alludesse.

La Suprema Corte, dopo aver richiamato i principi enunciati dalla girrisprudenza di legittimità in tema di riparazione per ingiusta detenzione, affermava chévprovvedimento impugnato era privo di "una compiuta analisi dei comportamenti gravemente colposi serbati dal ricorrente, suscettibili di espletare un effetto sinergico rispetto all'adozione della misura cautelare adottata nei confronti di questi".

Si evidenziava che in esso i giudici avevano valorizzato solo gli elementi emersi nel corso delle indagini posti a fondamento della misura adottata, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza assolutoria; e che nel corpo del provvedimento, si faceva riferimento a conversazioni telefoniche intercettate senza esplicitarne il contenuto.

Quanto alla valenza dei rapporti dell'Amendolia con altri soggetti coinvolti, i giudici d'appello, evocavano il concetto di connivenza senza considerare che, in base ai principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la connivenza passiva, può costituire colpa grave, se :«1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente».

Per tali ragioni disponeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta per un nuovo esame.

La trattazione del procedimento veniva fissata dinanzi alla sezione Assise e Misure di Prevenzione, a seguito della variazione tabellare del 22 maggio 2020.

In data 7 maggio 2021, la Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, ha rigettato l'originaria istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'Amendolia in data 21 luglio 2018.

2. Avverso tale ultimo provvedimento, l'interessato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione.3.Nel primo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 627, comma 1 e 623, comma 1, cod. proc. pen., 314 cod. proc. pen., e 102 disp. att. cod. proc. pen; deduce che l'ordinanza impugnata è stata emessa da un giudice diverso da quello previsto per legge, poiché sebbene la Corte di Cassazione avesse rinviato gli atti a "diversa sezione della Corte d'appello" il provvedimento era stato emesso dalla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta. 4.Nel secondo e nel terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge in relazione al disposto di cui agli artt. 627, comma 3, e 314 cod. proc. pen., posto che il provvedimento impugnato non avrebbe osservato i principi di diritto indicati nella sentenza di rinvio.

Deduce, inoltre, il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, i giudici non si sarebbero confrontati con il contenuto della pronuncia assolutoria fondando il rigetto dell'istanza su di una ricostruzione in palese contrasto con le circostanze assunte in seno alla sentenza di non luogo a procedere, ed avrebbero omesso di individuare la valenza sinergica della condotta del ricorrente rispetto all'applicazione del provvedimento custodiale, esplicitando se e come tale valenza abbia escluso il diritto all'equa riparazione.

Da ultimo, in relazione allo specifico aspetto della "connivenza passiva", non si sarebbe attenuta ai principi di diritto enunciati dalla Suprema corte, e avrebbe altresì omesso di individuare e specificare le condotte dolose o gravemente colpose dell'interessato che avessero dato luogo al provvedimento custodiale, essendosi limitati a attribuire alle condotte lecite dell'Amendolia natura "meramente colposa". [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda giudiziaria ha ad oggetto la condotta estorsiva posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen., come cellula del clan Santapaola di Catania, nell'ambito del procedimento n. 2713/2011 pendente presso il Tribunale di Caltanissetta.

In particolare, secondo l'assunto accusatorio, i due Schinocca, assieme a [OSCURATO:PERSONA], avevano commesso atti di violenza o minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta "frescovo", per indurlo ad allontanarsi dal territorio di Troina e rinunciare alla vendita dei propri prodotti, così da consentire all'odierno ricorrente, titolare della ditta "l'uovo nel campo", l'esclusiva di fatto della gestione del mercato di riferimento.

In questo contesto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta emetteva un provvedimento di fermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi di reato di cui all'art. 629 cod. pen., aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 della legge 203 del 1991, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], considerandolo il mandante dell'attività illecita.

Veniva, pertanto, ristretto in carcere dall'Il giugno 2015 al 15 luglio 2015 e sottoposto agli arresti domiciliari dal 16 luglio 2015 e all 11 aprile 2016.

Con sentenza del Gup di Caltanissetta del 13 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] veniva prosciolto per non aver commesso il fatto.

Venivano invece condannati i correi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'odierno ricorrente proponeva, quindi, istanza di liquidazione in suo favore di un indennizzo pari alla somma massima prevista dalla legge a titolo di riparazione per ingiusta detenzione per complessivi 270 giorni. 2.Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato.

In proposito vale la pena osservare che, con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito e, sopraM, con le modifiche all'ordinamento giudiziario introdotte dal d.P.R. 22 settembreKn. 449, la corte di assise ha perso le essenziali caratteristiche alla stregua delle quali era stata ritenuta e di fatto disciplinata come organo giurisdizionale autonomo.

In particolare, l'art. 33, d.P.R. n. 449 del 1988, che ha sostituito l'art. 7 della legge n. 287 del 1951, secondo cui "la corte di assise e la corte di assise di appello tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi", ha trasformato le corti di assise da organi non permanenti a organi permanenti, così allineandoli a tutti gli altri organi giurisdizionali e, in particolare, alle altre articolazioni interne del tribunale e della corte di appello.

Giova, inoltre, segnalare che già in virtù della modifica normativa, apportata dall'art. 4 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 394, convertito con la 25 novembre 1987, n. 479 (Norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari), alla legge 24 marzo 1958, n. 195, norme sul funzionamento del CSM, con l'introduzione dell'art. 10 bis, la corte d'assise è stata assimilata ad una sezione del tribunale ed esplicitamente ricompresa nell'identica disciplina di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari, con la conseguenza che il suo funzionamento sul piano ordinamentale e tabellare è parificato a quello di una sezione del Tribunale.

Pertanto la doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso relativa alla dedotta incompetenza, va disattesa, rilevato che la Sezione "assise e misure di prevenzione", contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, costituisce proprio la "diversa sezione" cui la Suprema Corte ha operato il rinvio.

In ogni caso, anche laddove il disposto mutamento delle attribuzioni tabellari non fosse legittimo, deduzione non sollevata dal ricorrente, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui l'assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad altra in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio, attiene alla competenza interna e, pertanto, non si considera afferente alla capacità del giudice, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. pen., salva l'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, che si versi in ipotesi di assegnazione effettuata al di fuori di ogni criterio tabellare e che possa essere definita extra ordinem, siccome comportante uno stravolgimento dei principi e canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Sez. 6, n. 27856 del 14/07/2005, Colubriale, Rv. 23231001, Rv.585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775; Sez. 6, Sentenza n. 41768 del 22/06/2017, P.G., P.C. in proc.

Fitto e altri, Rv. 271278). 3.11 secondo motivo di ricorso va rigettato.

La Corte d'appello, nella decisione impugnata, dopo aver ripercorso gli elementi salienti emergenti dalle indagini, si è soffermata specificamente sulla posizione del prevenuto fornendo una spiegazione logica ed immune dalle censure lamentate, delle ragioni poste a fondamento del giudizio relativo al carattere colposo della condotta e ed al contributo causale della stessa rispetto allo stato privativo della libertà personale.

La Corte territoriale sotto il profilo della "connivenza" ha rilevato che l'Amendolia era a conoscenza che la zona di Troina, ben lontana dal suo paese, era servita da [OSCURATO:PERSONA] e che questi vendeva i suoi prodotti al prezzo di 24 euro; che pur sapendo che i fratelli Schinocchia non operassero nello specifico settore della vendita delle uova aveva accettato il loro "tutoraggio" assicurando loro una percentuale sui ricavi nonostante, come emerso dal contenuto da alcune conversazioni intercettate specificamente indicate dalla Corte territoriale, i metodi che i fratelli utilizzavano per garantirgli il subentro nel mercato non erano ispirati a correttezza e lealtà.

In relazione alla condotta colposa, nel provvedimento impugnato si è evidenziato che,, a fronte delle circostanze descritte nell'interrogatorio di garanzia, l'Amendolia ha fornito una versione dei fatti volta a minimizzare il suo coinvolgimento nell'operazione criminale affermando, in maniera del tutto inverosimile, che non sapeva i motivi per i quali si era rivolto ai fratelli Schinocchia e che si era fatto accompagnare da [OSCURATO:PERSONA] presso i clienti da acquisire perché non conosceva le strade del paese di Troina.

La Corte d'appello nella decisione ha sottolineato che, a differenza di quanto affermato in sede difensiva, l'odierno ricorrente era fortemente determinato a subentrare a tutti i costi nel mercato di riferimento, tanto da appoggiarsi ai fratelli Schinocchia, di cui ben conosceva i metodi, per sottrarre clientela al Baudo, e-clb ricorrere icon l'aiutO di questi, ad uno strategico abbassamento dei prezzi finalizzato a far risultare la sua offerta più conveniente di quella praticata dal suo concorrente, non esitando, quindi, a porre in essere una condotta gravemente lesiva delle regole basilari della concorrenza e del principio di lealtà che deve ispirarle.4.Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Caltanissetta del 7/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Mariella de Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda processuale può essere così sintetizzata. Con ordinanza depositata in data 8/5/2018, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere dall'il. giugno 2015 al 15 luglio 2015 ed agli arresti domiciliari dal 16 luglio 2015 all'il aprile 2016 nell'ambito di procedimento penale per il reato di estorsione aggravata dall'art. 7 legge 12 luglio 1991, n 203, dal quale era stato poi prosciolto in sede di udienza preliminare. Avverso la suddetta ordinanza il richiedente proponeva ricorso per Cassazione, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 314, cod. proc. pen., giacché la Corte territoriale aveva ritenuto, a suo avviso erroneamente, e quindi illegittimamente, che l2 aveva contribuito a determinare l'errore dell'autorità giudiziaria in sede cautelare, senza specificare nel dettaglio a quali specifici comportamenti alludesse. La Suprema Corte, dopo aver richiamato i principi enunciati dalla girrisprudenza di legittimità in tema di riparazione per ingiusta detenzione, affermava chévprovvedimento impugnato era privo di "una compiuta analisi dei comportamenti gravemente colposi serbati dal ricorrente, suscettibili di espletare un effetto sinergico rispetto all'adozione della misura cautelare adottata nei confronti di questi". Si evidenziava che in esso i giudici avevano valorizzato solo gli elementi emersi nel corso delle indagini posti a fondamento della misura adottata, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza assolutoria; e che nel corpo del provvedimento, si faceva riferimento a conversazioni telefoniche intercettate senza esplicitarne il contenuto. Quanto alla valenza dei rapporti dell'Amendolia con altri soggetti coinvolti, i giudici d'appello, evocavano il concetto di connivenza senza considerare che, in base ai principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la connivenza passiva, può costituire colpa grave, se :«1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente». Per tali ragioni disponeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta per un nuovo esame. La trattazione del procedimento veniva fissata dinanzi alla sezione Assise e Misure di Prevenzione, a seguito della variazione tabellare del 22 maggio 2020. In data 7 maggio 2021, la Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, ha rigettato l'originaria istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'Amendolia in data 21 luglio 2018. 2. Avverso tale ultimo provvedimento, l'interessato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione.3.Nel primo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 627, comma 1 e 623, comma 1, cod. proc. pen., 314 cod. proc. pen., e 102 disp. att. cod. proc. pen; deduce che l'ordinanza impugnata è stata emessa da un giudice diverso da quello previsto per legge, poiché sebbene la Corte di Cassazione avesse rinviato gli atti a "diversa sezione della Corte d'appello" il provvedimento era stato emesso dalla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta. 4.Nel secondo e nel terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge in relazione al disposto di cui agli artt. 627, comma 3, e 314 cod. proc. pen., posto che il provvedimento impugnato non avrebbe osservato i principi di diritto indicati nella sentenza di rinvio. Deduce, inoltre, il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, i giudici non si sarebbero confrontati con il contenuto della pronuncia assolutoria fondando il rigetto dell'istanza su di una ricostruzione in palese contrasto con le circostanze assunte in seno alla sentenza di non luogo a procedere, ed avrebbero omesso di individuare la valenza sinergica della condotta del ricorrente rispetto all'applicazione del provvedimento custodiale, esplicitando se e come tale valenza abbia escluso il diritto all'equa riparazione. Da ultimo, in relazione allo specifico aspetto della "connivenza passiva", non si sarebbe attenuta ai principi di diritto enunciati dalla Suprema corte, e avrebbe altresì omesso di individuare e specificare le condotte dolose o gravemente colpose dell'interessato che avessero dato luogo al provvedimento custodiale, essendosi limitati a attribuire alle condotte lecite dell'Amendolia natura "meramente colposa". [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda giudiziaria ha ad oggetto la condotta estorsiva posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen., come cellula del clan Santapaola di Catania, nell'ambito del procedimento n. 2713/2011 pendente presso il Tribunale di Caltanissetta. In particolare, secondo l'assunto accusatorio, i due Schinocca, assieme a [OSCURATO:PERSONA], avevano commesso atti di violenza o minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta "frescovo", per indurlo ad allontanarsi dal territorio di Troina e rinunciare alla vendita dei propri prodotti, così da consentire all'odierno ricorrente, titolare della ditta "l'uovo nel campo", l'esclusiva di fatto della gestione del mercato di riferimento. In questo contesto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta emetteva un provvedimento di fermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi di reato di cui all'art. 629 cod. pen., aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 della legge 203 del 1991, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], considerandolo il mandante dell'attività illecita. Veniva, pertanto, ristretto in carcere dall'Il giugno 2015 al 15 luglio 2015 e sottoposto agli arresti domiciliari dal 16 luglio 2015 e all 11 aprile 2016. Con sentenza del Gup di Caltanissetta del 13 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] veniva prosciolto per non aver commesso il fatto. Venivano invece condannati i correi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'odierno ricorrente proponeva, quindi, istanza di liquidazione in suo favore di un indennizzo pari alla somma massima prevista dalla legge a titolo di riparazione per ingiusta detenzione per complessivi 270 giorni. 2.Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato. In proposito vale la pena osservare che, con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito e, sopraM, con le modifiche all'ordinamento giudiziario introdotte dal d.P.R. 22 settembreKn. 449, la corte di assise ha perso le essenziali caratteristiche alla stregua delle quali era stata ritenuta e di fatto disciplinata come organo giurisdizionale autonomo. In particolare, l'art. 33, d.P.R. n. 449 del 1988, che ha sostituito l'art. 7 della legge n. 287 del 1951, secondo cui "la corte di assise e la corte di assise di appello tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi", ha trasformato le corti di assise da organi non permanenti a organi permanenti, così allineandoli a tutti gli altri organi giurisdizionali e, in particolare, alle altre articolazioni interne del tribunale e della corte di appello. Giova, inoltre, segnalare che già in virtù della modifica normativa, apportata dall'art. 4 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 394, convertito con la 25 novembre 1987, n. 479 (Norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari), alla legge 24 marzo 1958, n. 195, norme sul funzionamento del CSM, con l'introduzione dell'art. 10 bis, la corte d'assise è stata assimilata ad una sezione del tribunale ed esplicitamente ricompresa nell'identica disciplina di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari, con la conseguenza che il suo funzionamento sul piano ordinamentale e tabellare è parificato a quello di una sezione del Tribunale. Pertanto la doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso relativa alla dedotta incompetenza, va disattesa, rilevato che la Sezione "assise e misure di prevenzione", contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, costituisce proprio la "diversa sezione" cui la Suprema Corte ha operato il rinvio. In ogni caso, anche laddove il disposto mutamento delle attribuzioni tabellari non fosse legittimo, deduzione non sollevata dal ricorrente, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui l'assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad altra in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio, attiene alla competenza interna e, pertanto, non si considera afferente alla capacità del giudice, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. pen., salva l'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, che si versi in ipotesi di assegnazione effettuata al di fuori di ogni criterio tabellare e che possa essere definita extra ordinem, siccome comportante uno stravolgimento dei principi e canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Sez. 6, n. 27856 del 14/07/2005, Colubriale, Rv. 23231001, Rv.585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775; Sez. 6, Sentenza n. 41768 del 22/06/2017, P.G., P.C. in proc. Fitto e altri, Rv. 271278). 3.11 secondo motivo di ricorso va rigettato. La Corte d'appello, nella decisione impugnata, dopo aver ripercorso gli elementi salienti emergenti dalle indagini, si è soffermata specificamente sulla posizione del prevenuto fornendo una spiegazione logica ed immune dalle censure lamentate, delle ragioni poste a fondamento del giudizio relativo al carattere colposo della condotta e ed al contributo causale della stessa rispetto allo stato privativo della libertà personale. La Corte territoriale sotto il profilo della "connivenza" ha rilevato che l'Amendolia era a conoscenza che la zona di Troina, ben lontana dal suo paese, era servita da [OSCURATO:PERSONA] e che questi vendeva i suoi prodotti al prezzo di 24 euro; che pur sapendo che i fratelli Schinocchia non operassero nello specifico settore della vendita delle uova aveva accettato il loro "tutoraggio" assicurando loro una percentuale sui ricavi nonostante, come emerso dal contenuto da alcune conversazioni intercettate specificamente indicate dalla Corte territoriale, i metodi che i fratelli utilizzavano per garantirgli il subentro nel mercato non erano ispirati a correttezza e lealtà. In relazione alla condotta colposa, nel provvedimento impugnato si è evidenziato che,, a fronte delle circostanze descritte nell'interrogatorio di garanzia, l'Amendolia ha fornito una versione dei fatti volta a minimizzare il suo coinvolgimento nell'operazione criminale affermando, in maniera del tutto inverosimile, che non sapeva i motivi per i quali si era rivolto ai fratelli Schinocchia e che si era fatto accompagnare da [OSCURATO:PERSONA] presso i clienti da acquisire perché non conosceva le strade del paese di Troina. La Corte d'appello nella decisione ha sottolineato che, a differenza di quanto affermato in sede difensiva, l'odierno ricorrente era fortemente determinato a subentrare a tutti i costi nel mercato di riferimento, tanto da appoggiarsi ai fratelli Schinocchia, di cui ben conosceva i metodi, per sottrarre clientela al Baudo, e-clb ricorrere icon l'aiutO di questi, ad uno strategico abbassamento dei prezzi finalizzato a far risultare la sua offerta più conveniente di quella praticata dal suo concorrente, non esitando, quindi, a porre in essere una condotta gravemente lesiva delle regole basilari della concorrenza e del principio di lealtà che deve ispirarle.4.Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
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