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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 41627/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa in punto di responsabilità, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale; che, in particolare, i giudici di merito hanno ritenuto pienamente valido il riconoscimento effettuato dalla persona offesa, descritto il ruolo di Pinciroli nella vicenda e il suo concorso nella commissione del reato, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa in punto di responsabilità, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale; che, in particolare, i giudici di merito hanno ritenuto pienamente valido il riconoscimento effettuato dalla persona offesa, descritto il ruolo di Pinciroli nella vicenda e il suo concorso nella commissione del reato, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 41627/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris