CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35965/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 7 maggio 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e, riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i due motivi di ricorso dell'imputato, che si duole, c:on il primo motivo, dell'inosservanza della legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 56, terzo comma, cod. pen. e, con il secondo motivo, dell'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. peri., sono entrambi inammissibili poiché, oltre ad essere estremamente generici e meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), risultano, in realtà, volti a sollevare doglianze in punto di fatto non consentite in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso