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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 23843/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] èstata condannata alla pena di mesi 1 di reclusione in relazione al delitto di minacce di cuiall’art.612 cod.pen., commesso in data 20 luglio 2017.

La pena è stata calcolata previaesclusione dell’aggravante di cui al comma 2 e con applicazione di attenuanti generiche.La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 13 dicembre 2024, ha confermato lastatuizione.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzodel difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciatonei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.La ricorrente evidenzia come, una volta esclusa l’aggravante di cui al comma 2dell’art.612 cod.pen., si sarebbe dovuta applicare una mera pena pecuniaria, in conformità aiparametri edittali previsti dal comma primo della fattispecie.3.

È pervenuta in Cancelleria requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.4.

È pervenuta una memoria della parte civile [OSCURATO:PERSONA], rappresentata daldifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o,subordinatamente, la conferma delle statuizioni civili.

Chiede anche la liquidazione dellespese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2.

Si osserva che la fattispecie di cui all’art.612 cod.pen. prevede, al comma 2, l’ipotesiaggravata per la quale stabilisce una pena detentiva.

Al comma 1, prevede invece l’ipotesisemplice, per la quale fissa il limite edittale della multa fino a euro 1.032,00.Il giudice del merito in motivazione (pag.6) ha espressamente escluso la sussistenzadell’aggravante (originariamente contestata) ma, nonostante ciò, ha calcolato la pena basedi mesi 1 e giorni 15 di reclusione, ridotta a mesi 1 per le attenuanti generiche.Con tutta evidenza la pena deve ritenersi illegale, in quanto non corrisponde, per speciee per quantità, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione,così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale(Sez.

U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285851 – 01).Si osserva, peraltro, che il reato si è prescritto il 20 gennaio 2025, non risultando periodidi sospensione, con la conseguenza che va rilevata la prescrizione maturata dopo lasentenza di primo grado e, incontroversa la responsabilità dell’imputato per il reato per ilquale è intervenuta condanna, vanno confermate le statuizioni civili.3.

Pertanto, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,limitatamente al trattamento sanzionatorio, con conferma delle statuizioni civili.4.

Nulla è dovuto alla parte civile che ha impugnato in difetto d’interesse e senza fornirealcun utile contributo.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perchè il reato è estinto perprescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Nulla per spese alla parte civileCosì è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] èstata condannata alla pena di mesi 1 di reclusione in relazione al delitto di minacce di cuiall’art.612 cod.pen., commesso in data 20 luglio 2017. La pena è stata calcolata previaesclusione dell’aggravante di cui al comma 2 e con applicazione di attenuanti generiche.La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 13 dicembre 2024, ha confermato lastatuizione.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzodel difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciatonei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.La ricorrente evidenzia come, una volta esclusa l’aggravante di cui al comma 2dell’art.612 cod.pen., si sarebbe dovuta applicare una mera pena pecuniaria, in conformità aiparametri edittali previsti dal comma primo della fattispecie.3. È pervenuta in Cancelleria requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.4. È pervenuta una memoria della parte civile [OSCURATO:PERSONA], rappresentata daldifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o,subordinatamente, la conferma delle statuizioni civili. Chiede anche la liquidazione dellespese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Si osserva che la fattispecie di cui all’art.612 cod.pen. prevede, al comma 2, l’ipotesiaggravata per la quale stabilisce una pena detentiva. Al comma 1, prevede invece l’ipotesisemplice, per la quale fissa il limite edittale della multa fino a euro 1.032,00.Il giudice del merito in motivazione (pag.6) ha espressamente escluso la sussistenzadell’aggravante (originariamente contestata) ma, nonostante ciò, ha calcolato la pena basedi mesi 1 e giorni 15 di reclusione, ridotta a mesi 1 per le attenuanti generiche.Con tutta evidenza la pena deve ritenersi illegale, in quanto non corrisponde, per speciee per quantità, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione,così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale(Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285851 – 01).Si osserva, peraltro, che il reato si è prescritto il 20 gennaio 2025, non risultando periodidi sospensione, con la conseguenza che va rilevata la prescrizione maturata dopo lasentenza di primo grado e, incontroversa la responsabilità dell’imputato per il reato per ilquale è intervenuta condanna, vanno confermate le statuizioni civili.3. Pertanto, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,limitatamente al trattamento sanzionatorio, con conferma delle statuizioni civili.4. Nulla è dovuto alla parte civile che ha impugnato in difetto d’interesse e senza fornirealcun utile contributo. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perchè il reato è estinto perprescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Nulla per spese alla parte civileCosì è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]
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