CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 07001/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; - --7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse della ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate con l'unico motivo di impugnazione dirette a rivendicare l'assenza di un effettivo contributo concorsuale ascrivibile alla ricorrente rispetto ai fatti di detenzione armi e stupefacente descritti ai capi 1, 2, 3 nonche alla violazione dell'ari 697 descritta al capo 4, eseguiti in concorso con il marito [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA] sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi daiogiudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna U ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.