CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 15132/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28 settembre 2022 del Tribunale di Taranto ; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Premesso che al ricorrente è stata applicata, su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., la pena finale di mesi dieci di reclusione per il reato di evasione, con il ricorso si deduce, peraltro genericamente, il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipolo gia di sentenza. In tema di patteggiamento, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impu gnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid nt