CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto alla Corte di Appello di Torino istanza di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Biella l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta irrevocabile il 18/6/2019, con cui è stata condannata per i reati di cui agli artt. 624 bis e 385 cod.pen. commessi in Biella il 10/12/2013. La Corte di Appello di Torino, con ordinanza del 28.4.2022 ha rigettato l'istanza. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, la Jovanovic, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Si duole che, con l'ordinanza impugnata, sia stata rigettata la richiesta di rescissione del giudicato, formatosi in sua assenza, sul presupposto che la stessa non ha mai eletto o dichiarato domicilio né ha nominato un difensore di fiducia atteso che il domicilio agli atti è relativo ad altro procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Asti con sentenza emessa il 19.12.2013. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con l'adozione dei provvedimenti di competenza. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte Suprema ha rassegnato ex art.611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è manifestamente infondato. Il thema decidendi ruota intorno alla circostanza che l'odierna ricorrente abbia effettivamente nominato quale proprio legale di fiducia, nell'ambito del procedimento penale poi definito con sentenza dal Tribunale di Biella il cui giudicato si chiede di rescindere, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il quale ha eletto domicilio ed al rilievo che tale nomina ha rispetto alla conoscenza in capo all'imputata degli ulteriori sviluppi del procedimento penale a suo carico. La tesi difensiva è che la stessa non avrebbe mai eletto domicilio in detto procedimento né nominato un difensore di fiducia e che il domicilio agli atti si riferirebbe ad altro procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Asti e definito con sentenza emessa in data 19.12.2013. 2. Al fine di vagliare la censura svolta dal ricorrente, va premesso che l'art. 629- bis cod. proc. pen., che ha sostituito l'art. 625 - ter cod. proc. pen., stabilisce che il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si è proceduto in assenza, può ottenere la rescissione del giudicato, qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420- bis e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno delineato la disciplina del processo in assenza dell'imputato di cui agli artt. 420-bis cod. proc. pen. e segg. in due recenti sentenze (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420; Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). In tali pronunce, in sintesi, si è affermato che il sistema previsto dal codice di rito presuppone che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e che il giudice, quindi, ciò anche per le conseguenze derivanti dall'accertamento tardivo dell'assenza inconsapevole, debba procedere avendo certezza che l'imputato sia a conoscenza del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza (Sez. U, [OSCURATO:PERSONA], cit., pag. 16 e segg.; quanto alla necessità che la conoscenza debba riferirsi al processo e non alla fase delle indagini preliminari: Sez. U, Innaro, cit.) In tale contesto, "la dichiarazione o elezione di domicilio", "l'applicazione di misura cautelare che abbia portato all'udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare" e "la nomina di un difensore di fiducia", non sono presunzioni quanto, piuttosto, indici di conoscenza del procedimento che non consentono automaticamente di concludere che l'imputato si sia volontariamente e consapevolmente sottratto al giudizio (cfr. Sez. U, [OSCURATO:PERSONA], cit., pag. 20). Le Sezioni Unite, sviluppando quanto già indicato nella precedente sentenza Innaro, hanno evidenziato che le situazioni previste, per avere rilievo ed essere considerate dal giudice ai fini della dichiarazione di assenza, devono avere caratteri di effettività rispetto alle modalità con le quali sono state realizzate. Secondo tali principi, l'indice di conoscenza derivante dalla nomina di un difensore di fiducia domiciliatario, la cui validità non è revocata in dubbio, va adattato alle singole vicende, perché rilevano aspetti concreti, come appunto quello della conoscenza del processo e della eventuale colpevole ignoranza circa il suo svolgimento, che non può essere integralmente sostituita da una pur ragionevole presunzione. 3. Ebbene, nel caso in esame la Corte territoriale ha evidenziato che la Jovanovic nel procedimento definito con la sentenza del Tribunale di Biella dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva nominato quale difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino presso il quale aveva eletto domicilio come risulterebbe dal verbale di elezione di domicilio del 10.12.2013; che le notifiche del decreto di citazione a giudizio sono state effettuate al domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore di fiducia e tale elezione di domicilio non è mai stata modificata dalla Jovanovic. ritenendo incontestato, quindi, che la ricorrente abbia avuto la "conoscenza legale" della pendenza del processo. Inoltre, come si legge nel corpo dell'ordinanza, la Procura della Repubblica di Biella ha dato conto che non sono stati rinvenuti negli atti di ufficio né atto di dismissione del mandato da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] né la nomina quale difensore d'ufficio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. In un simile contesto, appare corretta la conclusione del provvedimento della Corte di appello nella parte in cui non ha ravvisato in capo alla stessa un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo a suo carico. Nè pare esservi alcun elemento per poter affermare che la Jovanovic non fosse a conoscenza del processo a suo carico risultando le circostanze allegate nel ricorso (ovvero che il verbale di elezione di domicilio del 10.12.2013 si riferisse ad altro procedimento) generiche e comunque non provate. Ed invero, tenuto conto del dettato dell'art. 629 bis cod.proc.pen. occorre, dunque, che il condannato quanto meno alleghi la sussistenza di situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli abbiano impedito di seguire le vicende del procedimento penale che lo riguardavano. Per contro il principio che l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato e può essere superato solo se la peculiarità dei fatti ne impone una diversa valutazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell