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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09381/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza del 24/1/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal TRIBUNALE di ASTIin data 19/7/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 628, commi primo e secondo cod. pen 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Vizio di motivazione in relazione al mancato raffronto tra i motivi di appello, la sentenza impugnata e le dichiarazioni rese dalla vittima in sede di esame e nell'atto di querela, nonché violazione degli artt. 192 e 500 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione di credibilità della persona offesa.

Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare adeguatamente le differenze emerse tra le 1 ff dichiarazioni rese in dibattimento e le contestazioni effettuate sulla base di quanto diversamente indicato nell'atto di querela.

Sotto tale profilo, quindi, la valutazione circa la credibilità della persona offesa, che non avrebbe esitato a mentire anche in ordine alla propria presenza nel luogo in cui si sono svolti i fatti, sarebbe incompleta e carente.

1.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato raffronto tra i motivi di appello, la sentenza impugnata e le dichiarazioni rese dalla vittima in sede di esame e nell'atto di querela, con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo e dell'ingiusto profitto, elementi costitutivi del reato di rapina.

Nel secondo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale circa la sussistenza del dolo, cioè della volontà di sottrarre il bene al fine di conseguire un ingiusto profitto, non sarebbe coerente con gli elementi emersi.

Quanto accaduto, infatti, considerato che lo schiaffo non sarebbe stato finalizzato a impossessarsi del telefono, sarebbe caratterizzato dalla volontà dell'imputato di impedire alla persona offesa di fotografarlo e non di sottrarre il telefono cellulare, ragione questa per la quale i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come violenza privata e non come rapina.

1.3. Vizio di motivazione in relazione al mancato raffronto tra i motivi di appello, la sentenza impugnata, le dichiarazioni della persona offesa, le dichiarazioni dell'imputato e il certificato del casellario nonché violazione dell'art. 99 cod. pen. con riferimento alla mancata esclusione della recidiva.

Nel terzo motivo la difesa evidenzia che la, motivazione della sentenza impugnata, nella quale sono stati valorizzati dei precedenti molto risalenti nel tempo e un periodo di carcerazione, sarebbe illogica e contraddittoria quanto alla ritenuta sussistenza di una maggiore pericolosità dell'imputato.

Sotto altro profilo, infine, il ricorrente rileva che la circostanza che all'esito del primo giudizio (quello annullato dalla Corte d'appello per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza) sia stata esclusa, determinerebbe una violazione dell'art. 597, commi 1 e 3 cod. proc. pen. 2.

In data 25 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. In data 11 novembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo e nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa e circa la sussistenza del dolo e dell'ingiusto profitto.

Le doglianze sono manifestamente infondate.La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità della persona offesa ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura degli elementi emersi, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale nelle conclusioni scritte, infatti, la Corte di appello, richiamando la narrazione fornita e le modalità dell'aggressione descritta ai Carabinieri, ha reso un'articolata motivazione circa la credibilità del soggetto passivo del reato.

Lo sviluppo argomentativo così esposto, basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili coordinata con le prove in un organico quadro interpretativo e sull'ammissione della materialità dei fatti resa dall'imputato, è esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, né risulta inficiato dalle perplessità della difesa circa la sottovalutazione degli elementi a discarico.

Le giustificazioni dell'imputato, d'altro canto, come pure evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata, appaiono generiche e sono smentite dalla mancata riconsegna alla legittima proprietaria del dispositivo che non fu gettato via o irreparabilmente danneggiato, quanto piuttosto consegnato al complice.

Ragioni queste per le quali deve concludersi che i giudici di merito hanno esposto, con motivazione ampia e di sicura tenuta logica, il giudizio di credibilità della persona offesa, dando conto del contenuto delle prove dichiarative e degli elementi di supporto e riscontro che ne corroboravano l'attendibilità (cfr Sez. 2, Sentenza n. 7380 del 3 Ì' 11/01/2007, Rv. 235716; nonché cfr. Cass., n. 18574 del 2020) così che ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso in questa sede in ossequio al pacifico principio enucleato dalla giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sezioni Unite Bellarte cit; in termini Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, La qualificazione giuridica attribuita di giudi di merito ai fatti, infine, è corretta.

Come correttamente ribadito sempre dal Procuratore Generale, infatti, le giustificazioni addotte dal ricorrente, non escludono l'elemento soggettivo del reato né l'ingiustizia del profitto, atteso che nel delitto di rapina quest'ultimo non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui (Sez. 2, Sentenza n. 23177 del 16/04/2019, Rv. 276104).

2. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato raffronto tra i motivi di appello, la sentenza impugnata, le dichiarazioni della persona offesa, le dichiarazioni dell'imputato e il certificato del casellario nonché violazione dell'art.99 cod. pen. con riferimento alla mancata esclusione della recidiva.

In specifico la difesa evidenzia che la motivazione della sentenza impugnata, nella quale sono stati valorizzati dei precedenti molto risalenti nel tempo e un periodo di carcerazione, sarebbe illogica e contraddittoria quanto alla ritenuta sussistenza di una maggiore pericolosità dell'imputato e, sotto altro profilo, che la decisione della Corte violerebbe l'art. 597, commi 1 e 3 cod. proc. pen., ciò in quanto all'esito del primo giudizio di primo grado (quello annullato dalla Corte d'appello per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza) la recidiva era stata esclusa.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

2.1. La Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra anche sul punto con quella del giudice di primo grado, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva.

Con il riferimento alle precedenti condanne, in parte risalenti nel tempo ma che comunque riguardano reati gravi e anche della stessa specie di quello oggetto del processo, infatti, i giudici di merito hanno dato atto di avere effettuato in termini corretti la verifica circa la maggiore pericolosità manifestata dal ricorrente con la condotta oggetto del processo e di avere così adempiuto all'onere di motivazione richiesto sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciano', Rv.251690; Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040; Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685).

2.2. La violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., dedotta per la prima volta in questa sede, non sussiste.

La circostanza che la prima sentenza (quella pronunciata dal Tribunale per rapina a seguito del rinvio a giudizio per il reato di violenza privata) sia stata annullata dalla Corte territoriale per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non determina alcuna preclusione processuale.

La dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado da parte della Corte d'appello pronunciata ai sensi dell'art. 604, comma 1 cod. proc. pen., qualora questa non sia espressamente limitata a una parte della pronuncia, infatti, comporta una regressione a seguito della quale nel nuovo giudizio non opera il divieto di reformatio in peius (Sez.

U, n. 17050 del 11/04/2006, Maddaloni, Rv. 233729; Sez. 3, n. 6710 del 18/10/2017, dep. 2018, Aperi, Rv. 272117e e anche Sez. 2, n. 24820 del 25/02/2009, M., Rv. 244453).

L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza del 24/1/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal TRIBUNALE di ASTIin data 19/7/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 628, commi primo e secondo cod. pen 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione al mancato raffronto tra i motivi di appello, la sentenza impugnata e le dichiarazioni rese dalla vittima in sede di esame e nell'atto di querela, nonché violazione degli artt. 192 e 500 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione di credibilità della persona offesa. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare adeguatamente le differenze emerse tra le 1 ff dichiarazioni rese in dibattimento e le contestazioni effettuate sulla base di quanto diversamente indicato nell'atto di querela. Sotto tale profilo, quindi, la valutazione circa la credibilità della persona offesa, che non avrebbe esitato a mentire anche in ordine alla propria presenza nel luogo in cui si sono svolti i fatti, sarebbe incompleta e carente. 1.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato raffronto tra i motivi di appello, la sentenza impugnata e le dichiarazioni rese dalla vittima in sede di esame e nell'atto di querela, con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo e dell'ingiusto profitto, elementi costitutivi del reato di rapina. Nel secondo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale circa la sussistenza del dolo, cioè della volontà di sottrarre il bene al fine di conseguire un ingiusto profitto, non sarebbe coerente con gli elementi emersi. Quanto accaduto, infatti, considerato che lo schiaffo non sarebbe stato finalizzato a impossessarsi del telefono, sarebbe caratterizzato dalla volontà dell'imputato di impedire alla persona offesa di fotografarlo e non di sottrarre il telefono cellulare, ragione questa per la quale i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come violenza privata e non come rapina. 1.3. Vizio di motivazione in relazione al mancato raffronto tra i motivi di appello, la sentenza impugnata, le dichiarazioni della persona offesa, le dichiarazioni dell'imputato e il certificato del casellario nonché violazione dell'art. 99 cod. pen. con riferimento alla mancata esclusione della recidiva. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che la, motivazione della sentenza impugnata, nella quale sono stati valorizzati dei precedenti molto risalenti nel tempo e un periodo di carcerazione, sarebbe illogica e contraddittoria quanto alla ritenuta sussistenza di una maggiore pericolosità dell'imputato. Sotto altro profilo, infine, il ricorrente rileva che la circostanza che all'esito del primo giudizio (quello annullato dalla Corte d'appello per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza) sia stata esclusa, determinerebbe una violazione dell'art. 597, commi 1 e 3 cod. proc. pen. 2. In data 25 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 11 novembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo e nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa e circa la sussistenza del dolo e dell'ingiusto profitto. Le doglianze sono manifestamente infondate.La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità della persona offesa ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura degli elementi emersi, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale nelle conclusioni scritte, infatti, la Corte di appello, richiamando la narrazione fornita e le modalità dell'aggressione descritta ai Carabinieri, ha reso un'articolata motivazione circa la credibilità del soggetto passivo del reato. Lo sviluppo argomentativo così esposto, basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili coordinata con le prove in un organico quadro interpretativo e sull'ammissione della materialità dei fatti resa dall'imputato, è esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, né risulta inficiato dalle perplessità della difesa circa la sottovalutazione degli elementi a discarico. Le giustificazioni dell'imputato, d'altro canto, come pure evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata, appaiono generiche e sono smentite dalla mancata riconsegna alla legittima proprietaria del dispositivo che non fu gettato via o irreparabilmente danneggiato, quanto piuttosto consegnato al complice. Ragioni queste per le quali deve concludersi che i giudici di merito hanno esposto, con motivazione ampia e di sicura tenuta logica, il giudizio di credibilità della persona offesa, dando conto del contenuto delle prove dichiarative e degli elementi di supporto e riscontro che ne corroboravano l'attendibilità (cfr Sez. 2, Sentenza n. 7380 del 3 Ì' 11/01/2007, Rv. 235716; nonché cfr. Cass., n. 18574 del 2020) così che ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso in questa sede in ossequio al pacifico principio enucleato dalla giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sezioni Unite Bellarte cit; in termini Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, La qualificazione giuridica attribuita di giudi di merito ai fatti, infine, è corretta. Come correttamente ribadito sempre dal Procuratore Generale, infatti, le giustificazioni addotte dal ricorrente, non escludono l'elemento soggettivo del reato né l'ingiustizia del profitto, atteso che nel delitto di rapina quest'ultimo non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui (Sez. 2, Sentenza n. 23177 del 16/04/2019, Rv. 276104). 2. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato raffronto tra i motivi di appello, la sentenza impugnata, le dichiarazioni della persona offesa, le dichiarazioni dell'imputato e il certificato del casellario nonché violazione dell'art.99 cod. pen. con riferimento alla mancata esclusione della recidiva. In specifico la difesa evidenzia che la motivazione della sentenza impugnata, nella quale sono stati valorizzati dei precedenti molto risalenti nel tempo e un periodo di carcerazione, sarebbe illogica e contraddittoria quanto alla ritenuta sussistenza di una maggiore pericolosità dell'imputato e, sotto altro profilo, che la decisione della Corte violerebbe l'art. 597, commi 1 e 3 cod. proc. pen., ciò in quanto all'esito del primo giudizio di primo grado (quello annullato dalla Corte d'appello per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza) la recidiva era stata esclusa. Le doglianze sono manifestamente infondate. 2.1. La Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra anche sul punto con quella del giudice di primo grado, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva. Con il riferimento alle precedenti condanne, in parte risalenti nel tempo ma che comunque riguardano reati gravi e anche della stessa specie di quello oggetto del processo, infatti, i giudici di merito hanno dato atto di avere effettuato in termini corretti la verifica circa la maggiore pericolosità manifestata dal ricorrente con la condotta oggetto del processo e di avere così adempiuto all'onere di motivazione richiesto sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciano', Rv.251690; Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040; Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685). 2.2. La violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., dedotta per la prima volta in questa sede, non sussiste. La circostanza che la prima sentenza (quella pronunciata dal Tribunale per rapina a seguito del rinvio a giudizio per il reato di violenza privata) sia stata annullata dalla Corte territoriale per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non determina alcuna preclusione processuale. La dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado da parte della Corte d'appello pronunciata ai sensi dell'art. 604, comma 1 cod. proc. pen., qualora questa non sia espressamente limitata a una parte della pronuncia, infatti, comporta una regressione a seguito della quale nel nuovo giudizio non opera il divieto di reformatio in peius (Sez. U, n. 17050 del 11/04/2006, Maddaloni, Rv. 233729; Sez. 3, n. 6710 del 18/10/2017, dep. 2018, Aperi, Rv. 272117e e anche Sez. 2, n. 24820 del 25/02/2009, M., Rv. 244453). L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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