CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46246/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 05/10/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torino in data 04/11/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 2000 di multa oltre le pene accessorie di legge per il reato di rapina aggravata. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità (primo motivo); -carenza di motivazione in punto trattamento sanzionatorio; erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione (secondo motivo). Il ricorrente ha presentato motivi nuovi. Il ricorso è inammissibile per assoluta aspecificità di tutti i motivi proposti con il ricorso principale. Il ricorrente ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravarne, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). I giudici di appello hanno chiarito quanto segue. Sul primo motivo, sono state ritenute del tutto attendibili sia il riconoscimento dell'imputato effettuato dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sia le dichiarazioni dalla stessa rese in dibattimento. A ciò si aggiungono le restanti risultanze investigative, e in particolare, gli indumenti e gli altri oggetti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato in occasione della perquisizione effettuata il 24/01/2019 (v. pagg. 4-8 della sentenza impugnata). Sul secondo motivo, a conferma del trattamento sanzionatorio e del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha adeguatamente valorizzato la presenza di un precedente specifico in capo all'Oriolo, la mancanza di segni di resipiscenza, le gravi modalità di commissione del fatto, la spiccata capacità criminale del reo ed il violenti impatto emotivo sulla persona offesa: circostanza in fatto che rendeva totalmente recessivo il dato delle precarie condizioni economiche dell'imputato. L'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2