CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27380/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina. Il ricorrente veniva identificato sulla base della comparazione del suo profilo genetico con quello estratto dai reperti rinvenuti sul luogo del delitto. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: la Corte di appello avrebbe offerta una motivazione estremamente sintetica in ordine alla identificazione su base genetica senza prendere in considerazione gli specifici rilievi proposti dal ricorrente con la prima impugnazione. 2.2. Violazione di legge (aitt. 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento al bilanciamento tra circostanze - secondo il ricorrente le generiche avrebbero dovuto essere riconosciute e bilanciate in prevalenza - e sulla quantificazione degli aumenti per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, senza individuare carenze decisive o fratture esiziali del percorso logico argomentativo tracciato dalle due sentenze conformi di merito. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Con specifico riguardo al tema della identificazione effettuata attraverso la comparazione genomica del DNA la Corte di appello rilevava che dal raffronto automatizzato tra i profili effettuato dalla organi investigativi emergeva una concordanza totale fra il campione genetico tipizzato ed il campione biologico acquisito. La Corte territoriale confermava sul punto le valutazioni del Tribunale che aveva rilevato che il profilo genetico rilasciato ricavato dalla traccia "A", ovvero le cellule epiteliali di sfaldamento dal nasello, risultava "completo" e non "parziale" come il profilo genetico ricavato dalla traccia "B", il che consentiva di superare le obiezioni mosse dal ricorrente 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il collegio ribadisce che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri e altri, Rv.239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Nel caso in esame, la Corte di Appello rilevava che la pena inflitta dal primo giudice era stata quantificata partendo dal minimo della pena prevista per il reato più grave, mentre gli aumenti per la continuazione erano solo un mese 100.000euro di multa per ciascun reato: in relazione alla gravità dei fatti emersi nessun ulteriore mitigazione della pena avrebbe potuto essere concessa tenuto conto della particolare crudeltà e violenza che caratterizzavano le modalità di svolgimento della condotta e della totale assenza di segni di resipiscenza. Si tratta di argomenti che giustificano in modo esaustivo la mancata concessione delle circostanze atipiche: la motivazione anche in questo caso non si presta ad alcuna censura. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec