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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 34553/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto; Considerato che il primo motivo e il secondo motivo del ricorso - che contestano la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riferimento alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - oltre a essere fondati su mere doglianze in punto di fatto, sono generici in quanto non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01); Le censure relative alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sono pure manifestamente infondate, in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr.

S.U., 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01).

Il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua delle corrette e non illogiche argomentazioni sviluppate dal giudice di merito, il quale ha chiarito che le dichiarazioni rese dalla persona offesa sono coerenti e prive di incertezze; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore A7Il Presi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto; Considerato che il primo motivo e il secondo motivo del ricorso - che contestano la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riferimento alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - oltre a essere fondati su mere doglianze in punto di fatto, sono generici in quanto non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01); Le censure relative alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sono pure manifestamente infondate, in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. S.U., 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01). Il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua delle corrette e non illogiche argomentazioni sviluppate dal giudice di merito, il quale ha chiarito che le dichiarazioni rese dalla persona offesa sono coerenti e prive di incertezze; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore A7Il Presi
Sentenza Cassazione n. 34553/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris