Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:710
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0669_INF
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 3 settembre 2024 –
FRA/BP
(causa C‑669/19 P-DEP)
«Liquidazione delle spese»
1.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Presupposto – Contestazione sulle spese ripetibili – Nozione – Domanda diretta a contestare la ripartizione delle spese – Esclusione
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 137, 145, § 1, e 184, § 1)
(v. punti 28, 29, 55‑57)
2.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Domanda di liquidazione – Termine di presentazione – Osservanza di un termine ragionevole
(Regolamento di procedura della Corte, art. 145)
(v. punti 31‑34)
3.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa – Nozione – Onorari versati da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione al proprio avvocato – Inclusione – Elementi da prendere in considerazione ai fini della liquidazione
[Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 144, b), e 184, § 1]
(v. punti 36‑41)
4.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa – Nozione – Spese indispensabili relative al procedimento di liquidazione – Inclusione
[Regolamento di procedura della Corte, artt. 144, b), e 184, § 1]
(v. punto 42)
5.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa – Onorari di avvocato – Elementi da prendere in considerazione ai fini della liquidazione – Intervento di più avvocati – Irrilevanza – Valutazione alla luce del numero complessivo di ore di lavoro obiettivamente indispensabile per la causa – Criteri
[Regolamento di procedura della Corte, artt. 144, b), e 184, § 1]
(v. punti 49‑53)
[OSCURATO:PERSONA] totale delle spese che BP deve rimborsare all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) per la causa C‑669/19 P è fissato a EUR 13500.