Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 luglio 2021

Cassazione n. 37079/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2011 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno da definirsi in separato giudizio, con liquidazione di provvisionale di 1000 euro, in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], per i reati di percosse e minaccia grave nei confronti dell'imputato D'Arienzo, dichiarando la prescrizione dei reati e confermando la pronunzia agli effetti civili.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione agli effetti civili D'Arienzo per il tramite del difensore di fiducia articolando tre motivi. 1.Col primo si pone in luce, sul presupposto implicito di aver già posto il tema alla Corte di Appello, che lo aveva disatteso, che la norma di cui all'art 578 cpp era oggetto di questione di incostituzionalità, sollevata dalla Corte di Appello di Lecce con ordinanza del 6.11.2020 e che l'eventuale pronunzia di illegittimità costituzionale travolgerebbe la sentenza impugnata, resa solo ai sensi e per gli effetti della norma sospetta di incostituzionalità. 2.Col secondo motivo ci si lamenta dei vizi di motivazione poiché il Giudice di secondo grado non avrebbe risposto ai motivi di appello specifici, con riferimento alle circostanze del fatto, in quanto l'imputato all'epoca del fatto era capo scorta di un Ministro della Repubblica ed era nell'esercizio delle sue funzioni mentre la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], appariva come un soggetto pericoloso. 3.Tramite il terzo motivo ci si duole dell'omessa ed errata valutazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della statuizione di risarcimento del danno.

La difesa pone in luce più incongruità motivazionali, anche in relazione al contenuto di prove testimoniali riportate nel corpo dell'atto di ricorso, sottolineandone la valenza decisiva al fine della pronunzia di risarcimento del danno.

Per altro verso la difesa lamenta il rigetto della richiesta di sospensione della condanna al pagamento della provvisionale di mille euro riconosciuta alla parte civile, in assenza di prova del danno.

I Giudici del merito, infatti, avrebbero collegato il risarcimento del danno alla ritenuta sospensione del'attività lavorativa svolta dalla parte civile, relativamente alla quale mancava ogni dimostrazione.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La difesa dell'imputato ha depositato telematicamente note di discussione.

I difensori delle parti civili Dante e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie, con le quali hanno esposto le ragioni a sostegno dell'inammissibilità del ricorso e chiesto la liquidazione delle spese sostenute nel grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso appare complessivamente inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso, che forse implicitamente richiede la sospensione del giudizio in attesa della pronunzia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'ad 578 cpp, è stato superato dalla pronunzia del Giudice delle Leggi, sopravvenuta al deposito del ricorso, nr. 0182 del 2021 (G.U. 031 del 04/08/2021) del 07/07/2021, depositata il 30/07/2021.

In essa la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 del codice di procedura penale, sollevate - in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950; ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all'art. 111 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a [OSCURATO:PERSONA] il 12 dicembre 2007 - dalla Corte d'appello di Lecce. 1.1 La questione era incentrata sulla eventuale criticità costituzionale della norma ex art 578 cpp, nella parte in cui prevede la possibilità per la quale, dopo che il Giudice ha pronunziato una sentenza di liberazione dall'accusa, dovrebbe di nuovo pronunziarsi sull'accertamento di responsabilità penale ai fini civilistici. [OSCURATO:PERSONA], nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 cpp come innanzi riportate, ha interpretato la norma, precisando che la pronunzia del Giudice non riguarda più l'accertamento di responsabilità penale ma la verifica che il fatto addebitato all'imputato possa costituire illecito civile.

Per esigenza di completezza si riportano di seguito i passaggi motivazionali essenziali sui quali è incentrata la decisione in parola.

Secondo il Giudice costituzionale : la mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata......

Il danno non patrimoniale ha il contenuto chiarito, da tempo, dalla giurisprudenza (a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 24 giugno-11 novembre 2008, n. 26972, n. 26793, n. 26794 e n. 26795) e, quindi, sussiste sia nei casi espressamente previsti dalla legge al di fuori delle fattispecie di reato (art. 2059 cod. civ.), sia nei casi di lesione "non bagatellare" di interessi della persona elevati a valori costituzionali, sia infine, in tutte le ipotesi di derivazione del pregiudizio da un illecito civile coincidente con una fattispecie penale (art. 185 cod. pen.).

In quest'ultima ipotesi 17/lecito civile, pur fondandosi sull'elemento materiale e psicologico del reato, tuttavia risponde a diverse finalità e richiama un distinto regime probatorio.

L'esigenza di rispetto della presunzione di innocenza dell'imputato non preclude al giudice penale dell'impugnazione di effettuare tale accertamento onde liquidare anche il danno non patrimoniale di cui all'art. 185 cod. pen.

La natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata [ art 578 cpp ] al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito.

Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'alto grado di probabilità logica» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio-11 settembre 2002, n. 30328).

Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente", che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584).

Ha poi precisato il Giudice delle leggi che : l'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale (art. 573 cod. proc. pen.).

L'applicazione dello statuto della prova penale è pieno e concerne sia i mezzi di prova (sarà così ammissibile e utilizzabile, ad esempio, la testimonianza della persona offesa, che nel processo civile sarebbe interdetta dall'art. 246 cod. proc. civ.), sia le modalità di assunzione della prova (le prove costituende saranno così assunte per cross examination ex art. 499 cod. proc. pen. e non per interrogatorio diretto del giudice), le quali ricalcheranno pedissequamente quelle da osservare nell'accertamento della responsabilità penale: ove ne ricorrano i presupposti, dunque, il giudice dell'appello penale, rilevata l'estinzione del reato, potrà - o talora dovrà (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 gennaio- 4 giugno 2021, n. 22065) - procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili (art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.).

L'approdo dell'interpretazione logico-sistematica della norma processuale censurata assicura, quanto al cosiddetto secondo aspetto della presunzione di innocenza, la conformità alla richiamata giurisprudenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA], la quale, mentre da un lato ha ammonito che, «se la decisione nazionale sul risarcimento dovesse contenere una dichiarazione che imputa la responsabilità penale alla parte convenuta, ciò solleverebbe una questione che rientra nell'ambito dell'articolo 6 [paragrafo] 2 della Convenzione» (Corte EDU, sentenza Pasquini contro Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]), dall'altro lato ha anche avvertito che l'applicazione del diritto alla presunzione di innocenza in favore dell'imputato non deve ridondare a danno del diritto della vittima al risarcimento del danno (in particolare, Corte EDU, sentenza Ringvold contro [OSCURATO:PERSONA]).

Una volta dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, in applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., l'imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, ma la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria.

Con la disposizione censurata il legislatore ha operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all'operatività del principio generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile.

Quando il proscioglimento viene pronunciato in grado di appello o di legittimità, in seguito ad una valida condanna emessa nei gradi precedenti, la regola dell'accessorietà (che comporta il sacrificio dell'interesse della parte civile) subisce dei temperamenti, poiché essa continua ad essere applicabile nelle ipotesi di assoluzione nel merito e di sopravvenienza di cause estintive del reato riconducibili alla volontà delle parti (ad esempio remissione di querela), ma non trova applicazione allorché la dichiarazione di non doversi procedere dipenda dalla sopravvenienza di una causa estintiva del reato riconducibile a prescrizione o ad amnistia, nel qual caso prevale l'interesse della parte civile a conservare le utilità ottenute nel corso del processo, che continua dinanzi allo stesso giudice penale, sebbene sia mutato l'ambito della cognizione richiestagli, che va circoscritta alla responsabilità civile.

Il ragionamento della Corte costituzionale si conclude con l'affermazione secondo la quale il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto.

L'art. 578 cod. proc. pen. non viola il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell'ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell'ordinamento dell'Unione europea.

2. Il secondo e terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, poiché sono rivolti ad una generalizzata critica al discorso argomentativo svolto dai Giudici di merito, come del resto esplicitamente indicato nell'intestazione del terzo motivo e più volte nel corpo dell'atto di impugnazione.

La difesa dichiaratamente propone la sua versione alternativa dei risultati di prova, analiticamente riportati nel testo dell'atto di impugnazione, richiedendo al Collegio una inammissibile rivisitazione del loro apprezzamento e della motivazione, che senza alcuna illogicità, tantomeno manifesta,ha chiarito - dalla pagina quattro a sette del testo - le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare le statuizioni civili. 2.1 Quanto alla doglianza circa il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della provvisionale, va puntualizzato che il ricorrente, nel sottolineare a sostegno della sua tesi, l'argomento dell'assenza di giustificati motivi, confonde la norma di cui all'ad 540/1 cpp, relativa alla condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, che è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile .quando ne ricorrono / giustificati motivi, con la diversa disposizione di cui all'ad 540/2 cpp, che sancisce la regola per la quale la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva per legge.In proposito va ricordato il costante indirizzo interpretativo espresso da questa Corte per il quale il provvedimento emesso dal giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, di assegnazione alla parte civile di una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.

Sez. 6, Sentenza n. 50746 del 14/10/2014 Ud. (dep. 03/12/2014 ) Rv. 261536.

Sulla quantificazione della provvisionale - pure censurata se pur genericamente dal ricorrente - va ribadito il principio, più che consolidato, per il quale la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. (Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, dep. 27/09/2010, Rv. 248348; Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, dep. 07/02/2007, Rv. 236068; Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, dep. 15/10/2004, Rv. 230105).

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che sono liquidate come da dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2011 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno da definirsi in separato giudizio, con liquidazione di provvisionale di 1000 euro, in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], per i reati di percosse e minaccia grave nei confronti dell'imputato D'Arienzo, dichiarando la prescrizione dei reati e confermando la pronunzia agli effetti civili. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione agli effetti civili D'Arienzo per il tramite del difensore di fiducia articolando tre motivi. 1.Col primo si pone in luce, sul presupposto implicito di aver già posto il tema alla Corte di Appello, che lo aveva disatteso, che la norma di cui all'art 578 cpp era oggetto di questione di incostituzionalità, sollevata dalla Corte di Appello di Lecce con ordinanza del 6.11.2020 e che l'eventuale pronunzia di illegittimità costituzionale travolgerebbe la sentenza impugnata, resa solo ai sensi e per gli effetti della norma sospetta di incostituzionalità. 2.Col secondo motivo ci si lamenta dei vizi di motivazione poiché il Giudice di secondo grado non avrebbe risposto ai motivi di appello specifici, con riferimento alle circostanze del fatto, in quanto l'imputato all'epoca del fatto era capo scorta di un Ministro della Repubblica ed era nell'esercizio delle sue funzioni mentre la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], appariva come un soggetto pericoloso. 3.Tramite il terzo motivo ci si duole dell'omessa ed errata valutazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della statuizione di risarcimento del danno. La difesa pone in luce più incongruità motivazionali, anche in relazione al contenuto di prove testimoniali riportate nel corpo dell'atto di ricorso, sottolineandone la valenza decisiva al fine della pronunzia di risarcimento del danno. Per altro verso la difesa lamenta il rigetto della richiesta di sospensione della condanna al pagamento della provvisionale di mille euro riconosciuta alla parte civile, in assenza di prova del danno. I Giudici del merito, infatti, avrebbero collegato il risarcimento del danno alla ritenuta sospensione del'attività lavorativa svolta dalla parte civile, relativamente alla quale mancava ogni dimostrazione. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato telematicamente note di discussione. I difensori delle parti civili Dante e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie, con le quali hanno esposto le ragioni a sostegno dell'inammissibilità del ricorso e chiesto la liquidazione delle spese sostenute nel grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso appare complessivamente inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso, che forse implicitamente richiede la sospensione del giudizio in attesa della pronunzia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'ad 578 cpp, è stato superato dalla pronunzia del Giudice delle Leggi, sopravvenuta al deposito del ricorso, nr. 0182 del 2021 (G.U. 031 del 04/08/2021) del 07/07/2021, depositata il 30/07/2021. In essa la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 del codice di procedura penale, sollevate - in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950; ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all'art. 111 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a [OSCURATO:PERSONA] il 12 dicembre 2007 - dalla Corte d'appello di Lecce. 1.1 La questione era incentrata sulla eventuale criticità costituzionale della norma ex art 578 cpp, nella parte in cui prevede la possibilità per la quale, dopo che il Giudice ha pronunziato una sentenza di liberazione dall'accusa, dovrebbe di nuovo pronunziarsi sull'accertamento di responsabilità penale ai fini civilistici. [OSCURATO:PERSONA], nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 cpp come innanzi riportate, ha interpretato la norma, precisando che la pronunzia del Giudice non riguarda più l'accertamento di responsabilità penale ma la verifica che il fatto addebitato all'imputato possa costituire illecito civile. Per esigenza di completezza si riportano di seguito i passaggi motivazionali essenziali sui quali è incentrata la decisione in parola. Secondo il Giudice costituzionale : la mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata...... Il danno non patrimoniale ha il contenuto chiarito, da tempo, dalla giurisprudenza (a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 24 giugno-11 novembre 2008, n. 26972, n. 26793, n. 26794 e n. 26795) e, quindi, sussiste sia nei casi espressamente previsti dalla legge al di fuori delle fattispecie di reato (art. 2059 cod. civ.), sia nei casi di lesione "non bagatellare" di interessi della persona elevati a valori costituzionali, sia infine, in tutte le ipotesi di derivazione del pregiudizio da un illecito civile coincidente con una fattispecie penale (art. 185 cod. pen.). In quest'ultima ipotesi 17/lecito civile, pur fondandosi sull'elemento materiale e psicologico del reato, tuttavia risponde a diverse finalità e richiama un distinto regime probatorio. L'esigenza di rispetto della presunzione di innocenza dell'imputato non preclude al giudice penale dell'impugnazione di effettuare tale accertamento onde liquidare anche il danno non patrimoniale di cui all'art. 185 cod. pen. La natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata [ art 578 cpp ] al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito. Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'alto grado di probabilità logica» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio-11 settembre 2002, n. 30328). Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente", che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584). Ha poi precisato il Giudice delle leggi che : l'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale (art. 573 cod. proc. pen.). L'applicazione dello statuto della prova penale è pieno e concerne sia i mezzi di prova (sarà così ammissibile e utilizzabile, ad esempio, la testimonianza della persona offesa, che nel processo civile sarebbe interdetta dall'art. 246 cod. proc. civ.), sia le modalità di assunzione della prova (le prove costituende saranno così assunte per cross examination ex art. 499 cod. proc. pen. e non per interrogatorio diretto del giudice), le quali ricalcheranno pedissequamente quelle da osservare nell'accertamento della responsabilità penale: ove ne ricorrano i presupposti, dunque, il giudice dell'appello penale, rilevata l'estinzione del reato, potrà - o talora dovrà (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 gennaio- 4 giugno 2021, n. 22065) - procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili (art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.). L'approdo dell'interpretazione logico-sistematica della norma processuale censurata assicura, quanto al cosiddetto secondo aspetto della presunzione di innocenza, la conformità alla richiamata giurisprudenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA], la quale, mentre da un lato ha ammonito che, «se la decisione nazionale sul risarcimento dovesse contenere una dichiarazione che imputa la responsabilità penale alla parte convenuta, ciò solleverebbe una questione che rientra nell'ambito dell'articolo 6 [paragrafo] 2 della Convenzione» (Corte EDU, sentenza Pasquini contro Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]), dall'altro lato ha anche avvertito che l'applicazione del diritto alla presunzione di innocenza in favore dell'imputato non deve ridondare a danno del diritto della vittima al risarcimento del danno (in particolare, Corte EDU, sentenza Ringvold contro [OSCURATO:PERSONA]). Una volta dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, in applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., l'imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, ma la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria. Con la disposizione censurata il legislatore ha operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all'operatività del principio generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile. Quando il proscioglimento viene pronunciato in grado di appello o di legittimità, in seguito ad una valida condanna emessa nei gradi precedenti, la regola dell'accessorietà (che comporta il sacrificio dell'interesse della parte civile) subisce dei temperamenti, poiché essa continua ad essere applicabile nelle ipotesi di assoluzione nel merito e di sopravvenienza di cause estintive del reato riconducibili alla volontà delle parti (ad esempio remissione di querela), ma non trova applicazione allorché la dichiarazione di non doversi procedere dipenda dalla sopravvenienza di una causa estintiva del reato riconducibile a prescrizione o ad amnistia, nel qual caso prevale l'interesse della parte civile a conservare le utilità ottenute nel corso del processo, che continua dinanzi allo stesso giudice penale, sebbene sia mutato l'ambito della cognizione richiestagli, che va circoscritta alla responsabilità civile. Il ragionamento della Corte costituzionale si conclude con l'affermazione secondo la quale il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto. L'art. 578 cod. proc. pen. non viola il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell'ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell'ordinamento dell'Unione europea. 2. Il secondo e terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, poiché sono rivolti ad una generalizzata critica al discorso argomentativo svolto dai Giudici di merito, come del resto esplicitamente indicato nell'intestazione del terzo motivo e più volte nel corpo dell'atto di impugnazione. La difesa dichiaratamente propone la sua versione alternativa dei risultati di prova, analiticamente riportati nel testo dell'atto di impugnazione, richiedendo al Collegio una inammissibile rivisitazione del loro apprezzamento e della motivazione, che senza alcuna illogicità, tantomeno manifesta,ha chiarito - dalla pagina quattro a sette del testo - le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare le statuizioni civili. 2.1 Quanto alla doglianza circa il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della provvisionale, va puntualizzato che il ricorrente, nel sottolineare a sostegno della sua tesi, l'argomento dell'assenza di giustificati motivi, confonde la norma di cui all'ad 540/1 cpp, relativa alla condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, che è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile .quando ne ricorrono / giustificati motivi, con la diversa disposizione di cui all'ad 540/2 cpp, che sancisce la regola per la quale la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva per legge.In proposito va ricordato il costante indirizzo interpretativo espresso da questa Corte per il quale il provvedimento emesso dal giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, di assegnazione alla parte civile di una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. Sez. 6, Sentenza n. 50746 del 14/10/2014 Ud. (dep. 03/12/2014 ) Rv. 261536. Sulla quantificazione della provvisionale - pure censurata se pur genericamente dal ricorrente - va ribadito il principio, più che consolidato, per il quale la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. (Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, dep. 27/09/2010, Rv. 248348; Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, dep. 07/02/2007, Rv. 236068; Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, dep. 15/10/2004, Rv. 230105). Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che sono liquidate come da dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio
Sentenza Cassazione n. 37079/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris