CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 1958
Cassazione n. 13866/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il [OSCURATO:PERSONA] ANNUNZIATAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; Lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], prima della nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, con sentenza del 25 settembre 2024, mandava assolto per insussistenza del fatto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di diffamazione, contestato ai sensi degli artt.595, commi 1 e 3 cod. pen. In particolare, la condotta contestata nell'imputazione era la seguente: «perché ledeva la reputazione professionale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], giornalista, postando sul noto social network Facebook frasi del tipo: "Con tutto il rispetto per le prostitute questa non merita nemmeno di essere paragonata alle prostitute lavoratrici per disperazione, si (ci) sono troie e troie" e altre frasi di analogo contenuto. Con l'aggravante dell'essere l'offesa stata recata a mezzo internet. Fatto commesso a Trecase, il 19/03/2020». 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce vizio di motivazione, anche per travisamento, in quanto la sentenza impugnata avrebbe del tutto omesso di valutare che dalle testimonianze della persona offesa, del maresciallo dei [OSCURATO:PERSONA], dalla annotazione di polizia giudiziaria, emergeva che l'imputato e la persona offesa erano entrambi giornalisti nello stesso contesto territoriale. Inoltre, prima del post oggetto dell'imputazione lo stesso Sparavigna aveva pubblicato un video in cui personalmente criticava un articolo della Salvati, connessione che il Tribunale non aveva tenuto in conto, giungendo alla conclusione che la frase contestata non fosse con certezza riferibile alla persona offesa. Inoltre, del compendio probatorio, trascurato, risultavano fare parte altri commenti dell'imputato nei confronti degli articoli redatti da Salvati, a riprova di un costante malanimo nei confronti di costei e, quindi, della individuazione della destinataria delle frasi di cui all'imputazione nella persona della giornalista. Il ricorrente evidenzia anche come sia manifestamente illogica la sentenza allorché valuta la frase di un post del Castellano 'Salvati e una troia' — antecedente quello oggetto dell'attuale imputazione — senza considerare un errore l'assenza dell'accento e, comunque, la connessione fra le parole, alla quale segue il commento ritenuto diffamatorio di Salvati. Per altro, lo stesso imputato non avrebbe smentito la natura diffamatoria delle espressioni, pur difendendosi riferendo di aver subito un furto di identità, versione inverosimile in quanto poco prima era stato inviato un video dallo stesso account riproducente proprio Sparavigna, dovendosi per altro anche evidenziare come la paternità del post ritenuto diffamatorio era anche attestato dalla cancellazione dello stesso, intervenuto dopo la querela della Salvati, il che dimostra che era l'imputato ad essere in possesso dell'account a suo nome. 4. Il ricorso, depositato dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che avverso la sentenza del 25 settembre 2024 non è proponibile appello ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. vertendosi in tema di sentenza di proscioglimento relativa a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Tale disposizione di nuovo conio, è stata introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, di. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. Pertanto, il ricorso per cassazione viene proposto ai sensi dell'art. 608, comma 2, cod. proc. pen. e non vertendosi in caso di doppia conforme assolutoria, come prevista dal comma 1-bis cod. proc. pen., è consentito il ricorso anche per vizio di motivazione. 2. Tanto premesso il ricorso è fondato. A ben vedere la sentenza esclude la sussistenza del fatto contestato in ordine alla individuazione della persona offesa in Salvati, rilevando come non sia decisiva la circostanza che il post dell'imputato seguiva quello di Castellano che recava l'espressione «Salvati e troia». Per l'incertezza relativa alla sola spendita del cognome della persona offesa il Tribunale riteneva inidoneo al riconoscimento quanto affermato dalla stessa Salvati. Il ricorrente lamenta travisamento e allega, fra l'altro, una annotazione di polizia giudiziaria e le riproduzioni dei post anche precedenti riguardanti Salvati, costituenti parte del materiale probatorio, risultando la giornalista in alcune occasioni anche effigiata nelle pubblicazioni sul profilo di Sparavigna (cfr. allegato all'ordine di esibizione ed acquisizione del Pubblico ministero). A ben vedere il Tribunale certamente cita il principio per cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così da potersi individuare, con ragionevole certezza, l'offeso e desumere la piena e immediata consapevolezza, da parte di chiunque abbia letto l'articolo, dell'identità del destinatario della diffamazione (Sez. 5, n. 8208 del 10/01/2022, Ciocchetti, Rv. 282899 - 01). Ma dopo aver correttamente fatto riferimento a tale principio, in concreto si limita solo a valutare una parte del materiale probatorio, con motivazione manifestamente illogica che non tiene conto delle dichiarazioni della persona offesa, della documentazione acquisita, nonché della necessità di effettuare una valutazione complessiva e comparativa rispetto all'intera piattaforma probatoria. In tal senso, quindi, il ricorso è fondato e spetterà al giudice del rinvio provvedere all'esame del materiale probatorio nella prospettiva indicata dal citato principio di diritto, evitando una valutazione limitata solo a parte del materiale medesimo. 3. Pertanto, va annullata la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica, ai sensi dell'art. 623, lett. d), cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio