CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 38981/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentiée le conclusioni del PG, -e,„als ai\5 _52 Ski1/4/1/4 V1/44'4" (gedf"Ai 4(LeiL ( \.4>k; L'2.2i23~ ìvU., triZj‘- NAAA. 1/41,^3 (33 401(fily.à-, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 febbraio 2021, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sospensione condizionale della pena concessa al predetto con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 23.4.2014, irrevocabile dal 16.5.2014. A ragione della decisione, rilevava che al Dervesteanu era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 16.7.2013 (irrevocabile dal 24.9.2013) e che successivamente, con sentenza resa dal medesimo giudice in data 23.4.2014 (irrevocabile dal 16.5.2014), il predetto era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed €. 400,00 di multa, per delitti commessi in data 30.10.2013; quindi, riteneva che, poiché il Dervesteanu aveva riportato condanna a pena detentiva per delitti commessi nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza, si imponeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena applicato con quest'ultima sentenza. 2. Avverso detta pronuncia, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. peoc. pen., "per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 168, commi 3 e 4, cod. pen., per la revoca della sospensione condizionale della pena". Secondo il ricorrente, il Giudice dell'esecuzione, pur avendo revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al Dervesteanu con la seconda sentenza di condanna, non avrebbe verificato se risultasse documentalmente al giudice della cognizione, che aveva applicato il beneficio in parola, l'esistenza di precedenti ostativi alla sua concessione; inoltre, il suddetto giudice non avrebbe neppure verificato se le due sentenze di condanna alle pene detentive e pecuniarie, per la loro entità, per la progressione con cui erano state emesse e per l'eventuale concorrenza di altre sentenze di condanna irrevocabili, avessero determinato effettivamente l'integrazione della causa ostativa alla sospensione condizionale della pena. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E in vero, il giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 23.4.2014 (irrevocabile dal 16.5.2014) erroneamente applicando il disposto di cui all'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. e non considerando che, nel caso di specie, veniva in rilievo la disposizione di cui all'art. 168, comma 3, cod. pen.. Poiché anche con la prima sentenza emessa a carico del condannato era stato concesso in favore del predetto il beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice dell'esecuzione, infatti, avrebbe dovuto verificare (previa acquisizione del fascicolo processuale relativo al giudizio di merito) se quello della cognizione, nel momento in cui aveva reiterato il riconoscimento del beneficio in parola con la seconda sentenza, fosse o meno a conoscenza, dell'esistenza di una causa ostativa al suo riconoscimento e, quindi, applicare, al caso di specie, i principi di diritto fissati da questa Corte con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 37345 del 23 aprile 2015, nel proc. Longo. 2. L'ordinanza impugnata va, conseguentemente, annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, che dovrà procedere a nuovo giudizio alla luce dei superiori rilievi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Bologna. Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere es