CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2021
Cassazione n. 36567/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PERUGIA con sentenza in data 18/2/2020 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di TERNI il 6/6/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9 D.L. 231/2007, ora 493 ter cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione; -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione con riferimento alla ritenuta identificazione della ricorrente quale autore del reato. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). A fronte di quanto coerentemente evidenziato dalla Corte territoriale in ordine agli elementi QUA*. posti a fondamento della identificazione della ricorrente, avvenuta sulla basevcorrispondenza tra gli indumenti indossati dall'autrice dei reati e quelli rinvenuti, del riconoscimento effettuato dagli operanti e dalla cugina di una delle persone offese e dalla circostanza che l'autore del reato aveva usato l'autovettura intestata all'imputata, ogni ulteriore censura risulta pertanto del tutto inconferente.2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, evidenziando che la ricettazione di una carta di credito e di una carta bancomat determina un danno che non può qualificarsi di lieve entità e dando atto dell'ammontare del prelievo per 2.000,00 euro complessivi, ha adeguatamente e correttamente motivato sul punto e, in assenza di palesi illogicità, la conclusione non è sindacabile in queéti/sta sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA] •naco [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]