Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 novembre 2024

Cassazione n. 33148/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12907-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1134/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/03/2022 R.G.N. 3353/2021; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12907/2022 Cron.

Rep.

Ud.08/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha confermato il giudizio di prime cure che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA], in data 22 marzo 2018, condannando la società alla reintegrazione della lavoratrice e a corrisponderle una indennità risarcitoria, pari a dodici mensilità, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto;

2. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la società soccombente con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.risulta depositato “atto di rinuncia al ricorso per cassazione” sottoscritto dalla rappresentante legale della società e dal suo procuratore nonché, per adesione, dalla controparte e dal suo procuratore; 2.pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo e non occorre provvedere sulle spese; in tema di impugnazioni, poi, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (tra le altre, Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo; nulla per le spese.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12907-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1134/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/03/2022 R.G.N. 3353/2021; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12907/2022 Cron. Rep. Ud.08/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha confermato il giudizio di prime cure che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA], in data 22 marzo 2018, condannando la società alla reintegrazione della lavoratrice e a corrisponderle una indennità risarcitoria, pari a dodici mensilità, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto; 2. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la società soccombente con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.risulta depositato “atto di rinuncia al ricorso per cassazione” sottoscritto dalla rappresentante legale della società e dal suo procuratore nonché, per adesione, dalla controparte e dal suo procuratore; 2.pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo e non occorre provvedere sulle spese; in tema di impugnazioni, poi, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (tra le altre, Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo; nulla per le spese. Così dec
Sentenza Cassazione n. 33148/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris