Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 28759/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'intervenuta prescrizione dei reati previsti ai capi a) e d), è manifestamente infondato poichè nella specie, essendo stata riconosciuta la sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., la prescrizione per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. non è di anni otto bensì di anni 22 e mesi 4 non ancora decorsi alla data della pronuncia di appello e della presente decisione rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'intervenuta prescrizione dei reati previsti ai capi a) e d), è manifestamente infondato poichè nella specie, essendo stata riconosciuta la sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., la prescrizione per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. non è di anni otto bensì di anni 22 e mesi 4 non ancora decorsi alla data della pronuncia di appello e della presente decisione rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 28759/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris