CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2021
Cassazione n. 30348/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 ORDINANZA sul ricorso 16683/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Biella giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis - resistente - avverso la sentenza n. 1591/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1591/2019 pubblicata il 2/10/2019 la Corte d'appello di Torino ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Gambia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese perché minacciato dagli zii paterni e dai militari a causa della sua appartenenza al partito UDP. La Corte d'appello, dopo aver dato atto che i motivi di impugnazione riguardavano solo il diniego della protezione sussidiaria di cui alla lett.c) dell'art.14 d.lgs.n.251/2007 e della protezione umanitaria, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di dette forme di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Gambia, descritta in base alle fonti di conoscenza indicate nella sentenza ([OSCURATO:PERSONA] world report 2017 e www.internazionale.it e www.bbc.com). 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico articolato motivo il ricorrente si duole del diniego della protezione sussidiaria, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Deduce che la Corte di merito si è limitata a citare le informazioni di tre siti ([OSCURATO:PERSONA] world report 2017 e www.internazionale.it e www.bbc.com), riportandone il contenuto in modo approssimativo. Ad avviso del ricorrente la Corte d'appello non ha assolto all'obbligo di cui all'art.8, comma II, d.lgs.n.25/2008, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama, non rientrando le fonti citate in quelle individuate dal citato articolo e trattandosi di siti di informazioni giornalistiche. Assume che la Corte di merito non abbia considerato gli elementi probatori addotti dal richiedente e che le informazioni, in quanto riferite al 2017, non erano aggiornate. 2. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dell'interno, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020). 3. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. 3.1. Secondo l'orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, nell'ipotesi in cui il giudice abbia fondato la decisione su fonti aggiornate, ma il ricorrente deduca che tali fonti non siano le ultime concernenti la zona di provenienza, ciò non si traduce, di per sé, in un motivo di nullità della pronuncia impugnata, salvo che il richiedente deduca e dimostri - riproducendone il contenuto essenziale nel ricorso - che da queste ultime fonti emergano specifici elementi di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati (Cass., 30/10/2020, n. 23999; Cass. 7105/2021). Nella specie, la Corte d'appello ha citato accreditate fonti di conoscenza (rapporto della ONG [OSCURATO:PERSONA] world report 2017 - cfr. Cass. 13253/2020 e Cass. 26229/2020) e il ricorrente si limita ad allegarne genericamente l'insufficienza, senza indicare quali siano le fonti successive da cui risulti una situazione di violenza indiscriminata nel suo Paese. 4.Nulla deve disporsi circa le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 14 aprile 2021. Presid